Buonasera. Nel settembre del ---- ho acquistato da una Cooperativa (divenendo anche io socia della s...

Attenzione: ogni consulenza viene modificata per rendere irriconoscibile l’autore

Quesito risolto:
Buonasera. Nel settembre del ---- ho acquistato da una Cooperativa (divenendo anche io socia della stessa) appartamento in costruzione + box pertinenziale. Nell'atto preliminare di prenotazione non vi è indicata nessuna data di consegna appartamento. Premetto che all'atto ho anticipato il --% dell'importo totale mentre il box l'ho acquistato pagando con bonifico l'intero importo (per poter usufruire delle agevolazioni fiscali su box pertinenziali). E' un complesso di -- appartamenti tutti venduti. Il costruttore avrebbe dovuto consegnarci l'immobile nel luglio scorso. Cosa che oggi ancora deve fare nonostante tutti gli appartamenti siano terminati e arredati dagli acquirenti. In realtà il costruttore ha sempre colpevolizzato Enel perché, a suo dire, ha fatto domanda di allaccio energia il -- maggio dello scorso anno e solo da -- giorni hanno cominciato con la cabina elettrica e i contatori per ogni abitazione. Avrei voluto denunciare Enel (avendo pagato quota di --- euro) per questo disservizio e mi sono rivolta (quale socia) ad AltroConsumo. L'incaricato mi ha fatto desistere in quanto mi ha riferito che Enel non ha colpa alcuna. Solitamente i contatori vengono installati dopo che si è comunicata la chiusura dei lavori e ogni abitazione ha un suo dato catastale. Senza un dato catastale non si può in alcun modo procedere per un contratto di allacciamento di fornitura. Il costruttore non ha infatti ancora dichiarato i lavori ultimati perché attende Enel che allacci la corrente e si possa procedere al collaudo definitivo degli impianti di riscaldamento e raffreddamento. Secondo AltroConsumo anche questo percorso è errato perché solitamente il collaudo avviene con la luce del cantiere. In definitiva abbiamo aspettato -- mesi per nulla. Ci sono state raccontate tante bugie ed inoltre per il mancato accatastamento non potrò -per quest'anno- neanche usufruire dell'agevolazione fiscale per l'acquisto del box. Attualmente sono in una casa in affitto il cui contratto è scaduto il -- dicembre scorso. Ho una madre invalida e sopratutto sono -- mesi che sto pagando un deposito affinché mi tenga arredi della mia vecchia abitazione venduta. Vi chiedo : cosa posso fare? Posso rivolgermi ad un giudice? Posso richiedere un rimborso di tutte queste spese sostenute e non previste? Posso pretendere che i lavori di cantiere siano chiusi? Di questo passo il rogito lo vedo lontanissimo! Ringrazio per un vostro aiuto urgente
Inviato: 2499 giorni fa
Materia: Proprietà
Pubblicato il: 29/06/2017

expert
Il Professionista ha risposto: 2497 giorni fa
In risposta al quesito proposto e sulla base dei dati disponibili può osservarsi quanto segue.
Le normative vigenti in relazione alle attività di installazione di impianti negli edifici prevedono in via generale che solo le imprese abilitate sono autorizzate alla realizzazione degli impianti negli edifici, previa redazione da parte di un professionista tecnico iscritto all'albo, di un progetto.
Quest'ultimo viene depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune unitamente al progetto edilizio.
Alla conclusione dei lavori occorrerà depositare, sempre presso il medesimo sportello, la dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme vigenti e/o il certificato di collaudo degli impianti realizzati.
Sulla scorta della presentazione di tale documentazione e previa valutazione della sua idoneità verrà rilasciato il certificato di agibilità.
La dichiarazione di chiusura cantiere o fine lavori, pertanto, viene depositata presso gli uffici comunali per il rilascio della certificazione di agibilità dell'immobile ma va comunicata anche ad Enel per le attività di sua competenza.
Successivamente a tale comunicazione competerà ad Enel l'installazione dei contatori e l'allaccio dell'impianto.
Il collaudo degli impianti potrà essere effettuato con l'utenza attivata per il cantiere ovvero, ove non sia stata impegnata sufficiente potenza, attraverso un gruppo elettrogeno.
Fatta chiarezza su tali aspetti occorre valutare i quesiti formulati con la richiesta di parere.
Sotto tale aspetto, si potrebbero, infatti, richiedere i danni "conseguenza del ritardo" nella consegna consistenti nei costi derivanti dal prolungamento del proprio contratto di locazione, dalla mancata possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto del box in cui ricoverare la propria autovettura o di altre spese riconducibili all'inadempimento.
In virtù del combinato disposto degli articoli ---- c.c. e ---- c.c., in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, colui che agisce per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto allegare e provare il titolo contrattuale e la scadenza del termine di adempimento della prestazione.
Sarà onere del convenuto provare di aver esattamente adempiuto, deducendo la tempestività della prestazione, il rispetto del termine pattuito, ed, in caso negativo, di aver adottato tutte le cautele del caso nell'adempimento della prestazione ovvero la non imputabilità del ritardo.
L'art. ---- c.c., infatti, sancisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Sotto tale aspetto, pertanto, il creditore che agisca per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. ---- c.c.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., -- ottobre ----, n. -----).
Nel caso di specie, peraltro, l'unica cosa non è specificata è la scadenza del termine di adempimento della prestazione che parrebbe non essere stato previsto.
Ove si riesca a dimostrare ovvero si possa desumere dal contratto un termine anche indicativo di consegna dell'immobile allora sarebbe possibile formulare una domanda di adempimento e di risarcimento dei danni per il ritardo, atteso che per queste “basta l'accertamento dell'inadempimento nel termine stabilito per dare ad esse fondatezza in astratto, salva, quanto alla domanda di danni, la verifica in concreto se il ritardo sia imputabile al debitore ed abbia causato danni diretti e immediati” (Cassazione civile, sez. II del --/--/----).
In ragione di tanto, è possibile riferire che il ritardo, in assenza di alcun termine contrattuale per la consegna dell'immobile, non attribuisce alcun diritto in termini risarcitori, mentre ove sia possibile inferire dal contratto stesso un qualche termine di consegna allora si potrà procedere anche giudizialmente.
Purtuttavia, si potrebbe cercare di mettere alle strette il costruttore inviandogli una diffida scritta per la consegna dell'immobile e per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, indicando tutti i danni subiti e le spese sostenute a seguito del ritardo nell'adempimento allo stesso imputabile.
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per quant'altro.

» Fai la tua domanda ai nostri avvocati esperti in Proprietà

INDICE
DELLA GUIDA IN Proprietà

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 282 UTENTI