Sposato in comunione dei beni, pensionato, rimasto vedovo, la legittima ai due figli è di -/- ciascu...

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Quesito risolto:
Sposato in comunione dei beni, pensionato, rimasto vedovo, la legittima ai due figli è di -/- ciascuno della casa di proprietà. Ora vorrei vendere per godermi la vecchiaia (-- anni, - by-pass coronarici, con ancora qualche riserva di energia). Uno dei figli è d'accordo a cedermi la sua quota mentre l'altro tergiversa, ma credo si aspetti anche il resto? Le cessioni dei -/- verrebbero retribuite secondo mercato di Udine, La premessa per indicare che nessuno compra lo immobile se gravato da qualcuno che crei resistenza. Chiedo se c'è la possibilità legale di obbligare a cedere una quota verso la maggioranza della proprietà? Inoltre se c'è una clausola del --% di sconto sul prezzo in quanto l'acquirente è usufruttario e sicuro proprietario dei -/- del totale.
Ringrazio e resto in attesa di eventuale risposta e/o consulenza.
Cordialmente.
Inviato: 2971 giorni fa
Materia: Proprietà
Pubblicato il: 04/03/2016

Il cliente ha inserito una integrazione quesito iniziale: 2971 giorni fa
Dopo Ora vorrei vendere, aggiungere: la nuda proprietà. Cordialmente.
expert
Il Professionista ha risposto: 2968 giorni fa


Riscontro la sua richiesta di consulenza come appresso.
Nel messaggio mi riferisce che vi è resistenza da parte di uno dei figli a cederle la quota di proprietà dell'immobile
Mi chiede se la maggioranza può pretendere detta cessione-
In realtà ciò non è possibile perchè la cessione è un atto volontario.
La maggioranza può solo prevalere sulla minoranza per le decisioni in merito all'amministrazione di un bene.
Vi è che la cessione comporta lo scioglimento della comunione.
Lei può chiedere ai comproprietari (suoi figli) che vi sia un accordo per la divisione.
Detto accordo si redige dinanzi al notaio.
Può anche adire un centro di mediazione.
In detti centri si può raggiungere l'accordo, che poi equivale all'atto notarile di divisione.
Le ribadisco la divisione o più propriamente lo scioglimento della comproprietà puà avvenire anche attraverso le cessioni di quote.
Se non vi è accordo, a seguito della mediazione può chiedere la divisione giudiziale.
La divisione giudiziale vuol dire che il bene viene diviso materialmente in quote con sentenza.
Se il frazionamento in quote non è possibile, perchè il bene strutturalmente non si può dividere, si procede alla assegnazione dell'intero preferibilmente in favore di chi ha la maggior quota con conguagli in denaro per gli altri o alla vendita all'asta se nessuno chiede l'intero con divisione del ricavato della vendita.
Ne deriva che l'assegnazione dell'intero va in favore del quotista di maggioranza.
Chi ha la quota maggiore può chiedere al Giudice l'assegnazione dell'intero il bene e pagare i conguagli agli altri comproprietari.

In caso di non comoda divisibilità il bene sarà attribuito, con addebito per l'eventuale eccedenza, per intero ad uno o più condividenti (C. ---/----); con criterio preferenziale e non obbligatorio in favore del condividente titolare della quota maggiore (C. -----/----; C. -----/----); ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni, taluni di essi, essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvo i necessari conguagli (C. ----/----; C. -----/----). La richiesta di attribuzione del bene da parte del coerede titolare della maggior quota è proponibile per la prima volta anche in appello (C. -----/----) e vincola il giudice alla pronuncia di assegnazione per l'intero con addebito della eccedenza alla porzione dell'istante, salvo la comprovata esistenza di gravi motivi, concernenti l'interesse comune dei condividenti stessi (C. ----/----; A. Roma --.--.----). A tal fine l'individuazione del condividente avente diritto alla quota maggiore si effettua con riferimento al momento della divisione e quindi della relativa pronuncia giudiziale e non al momento dell'apertura della successione o della proposizione della domanda di divisione (C. -----/----; C. ----/----). Sempre secondo la Cassazione, il criterio della maggior quota, ai fini della preferenza nell'attribuzione, rappresenta un criterio di massima dal quale il giudice si può discostare solo nell'interesse comune dei coeredi (C. ----/----; conf.: C. -----/----).
In latri termini per chiedere l'intero, in quanto ha la maggioranza deve fare una causa-
Il discorso del --% perchè è usufruttuario non ha senso.
Il bene vien stimato da un tecnico di comune fiducia, che tiene conto anche della peso dell'usufrutto.
Lei in altre parole prende una piccola parte di nuda proprietà perchè è già usufruttuario e pieno proprietario di -/-.
Ovviamente le quote di nuda proprietà hanno un valore inferiore, che può essere il --%, il --%.
Dovrebbe stabilirlo un tecnico.
Resto a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti ed assistenza
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