Il diritto di usufrutto

Il diritto di usufrutto, regolato dagli articoli 978 e seguenti c. c., consiste nel diritto di godere e disporre della cosa entro determinati limiti stabiliti dalla legge e, soprattutto, compatibilmente con il diritto del proprietario.

Il primo limite connaturato alla posizione dell'usufruttuario attiene alla durata del diritto. Esso, infatti, non può essere costituito a tempo indeterminato, a pena di nullità dell'atto costitutivo, bensì non può eccedere in ogni caso la vita dell'usufruttuario. Qualora, invece, il diritto sorga in favore di una persona giuridica, la durata massima prescritta dalla legge è di trent'anni.

Altri limiti caratteristici del diritto di usufrutto sono da individuare nel divieto, posto a carico dell'usufruttuario, di mutare la destinazione economica impressa alla cosa dal proprietario (ad esempio, l'usufruttuario non può compiere sul fondo lavori volti a trasformare un bosco in un frutteto, e viceversa) ed il dovere dello stesso di esercitare il proprio diritto usando la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto delle regole della tecnica.

Sotto il profilo della legittimazione processuale, tuttavia, l'usufruttuario ha facoltà di promuovere l'azione negatoria, volta ad accertare l'inesistenza di servitù o altri diritti vantati da terzi sul fondo, nonché di far valere il divieto di immissioni sancito dall'art. 844 c. c..

L'usufruttuario è altresì obbligato a sostenere tutte le spese di ordinaria amministrazione dirette alla conservazione del bene, laddove ogni esborso di carattere straordinario compete esclusivamente al proprietario. Il titolare del diritto in commento, infatti, deve tenere sempre presente il carattere temporaneo della propria situazione giuridica: egli, alla scadenza del termine originariamente previsto, o i suoi eredi, qualora il diritto si estingua a seguito della morte dell'usufruttuario stesso, sono obbligati a restituire la cosa al proprietario nello stato in cui essa si trova.

A tale riguardo, peraltro, occorre effettuare una distinzione a seconda che l'usufrutto abbia ad oggetto cose deteriorabili oppure consumabili. Nel primo caso (si pensi, ad esempio, all'usufrutto di cave e torbiere) l'usufruttuario può liberamente sfruttare il bene e rendere al proprietario la miniera ormai in via di esaurimento, senza incorrere per questo motivo in alcun obbligo risarcitorio. Nella seconda ipotesi, invece, parlare di usufrutto di cose consumabili appare in realtà improprio: sull'usufruttuario, infatti, grava soltanto l'obbligo di restituire alla controparte, al momento dell'estinzione del proprio diritto, cose della medesima quantità e qualità di quelle ricevute in godimento: risulta allora più corretto inquadrare la fattispecie in un "quasi-usufrutto", figura che verrebbe a condividere con l'usufrutto in senso tecnico pressoché esclusivamente l'elemento della temporaneità.

Tra gli obblighi che possono far capo all'usufruttuario è altresì da ricordare l'obbligo di pagamento di un canone periodico in favore del proprietario, previsto nell'atto costitutivo.

Nell'esercizio del diritto di usufrutto, pur senza alterare la destinazione economica del bene, l'usufruttuario ha comunque facoltà di apportare ad esso miglioramenti, ossia interventi volti ad accrescere la produttività e la redditività della cosa, incorporandovisi, e addizioni, cioè modifiche della cosa che, tuttavia, mantengono rispetto ad essa un'entità distinta. L'usufruttuario vanterà allora un diritto di credito nei confronti del nudo proprietario nella misura di un'indennità determinata in base al maggior valore arrecato alla cosa; peraltro, fino a quando detto credito non viene regolarmente soddisfatto, al titolare dell'usufrutto compete un diritto di ritenzione della cosa goduta, ossia di rifiutare la restituzione del bene, paralizzando così la pretesa del dominus.

L'usufruttuario, inoltre, può disporre del proprio diritto concedendo a terzi l'uso o l'abitazione sul medesimo bene ovvero attribuendo ad altri diritti personali di godimento, per esempio mediante la stipula di un contratto di locazione. Al contrario, non rientra nelle facoltà dell'usufruttuario la costituzione di servitù a carico del fondo: tale diritto spetta esclusivamente al proprietario.

Una breve parentesi, da ultimo, va dedicata alla posizione dell'usufruttuario di un piano o di una porzione di piano in un edificio in condominio. A tale proposito la giurisprudenza è unanime nel rilevare che l'usufruttuario ha diritto di partecipare alle assemblee condominiali e ad esprimere il proprio voto nelle delibere che riguardano l'ordinaria amministrazione o il godimento dei servizi comuni, mentre il proprietario ha diritto di voto quando si tratti di decidere in ordine alle innovazioni, alle ricostruzioni o alle opere di straordinaria manutenzione.

Modi di costituzione e cause di estinzione dell'usufrutto

Per quanto concerne le modalità di costituzione del diritto di usufrutto, va detto che, analogamente a ciò che accade per gli altri diritti reali di godimento, anche l'usufrutto può sorgere in virtù della stipula di un contratto ad efficacia reale e redatto in forma scritta, a pena di nullità, ovvero in forza di testamento, unico atto tipico mortis causa consentito dall'ordinamento giuridico per regolare gli interessi patrimoniali di un individuo per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Altra possibilità da prendere in considerazione è quella che riconduce la costituzione del diritto di usufrutto ad una forma di acquisto per usucapione, fenomeno che sarà analizzato a breve.

Maggiori problematiche vengono generalmente sollevate dall'estinzione del diritto in oggetto. Infatti, oltre alle tradizionali ipotesi della prescrizione per non uso dell'usufrutto, del totale perimento della cosa e dell'estinzione dovuta a provvedimenti in tal senso adottati dalla Pubblica Amministrazione o dall'autorità giudiziaria, debbono ricordarsi i modi della consolidazione e della decadenza per abuso.

La consolidazione si verifica ogniqualvolta l'usufrutto e la proprietà si riuniscano, per qualunque motivo (ad esempio per rinuncia dell'usufruttuario) in capo alla stessa persona; la decadenza per abuso, disciplinata dall'art. 1015 c. c., invece, viene integrata tutte le volte in cui l'usufruttuario non rispetti i limiti e non osservi gli obblighi caratteristici della sua posizione. A tale riguardo, importante è da ritenersi l'intervento della giurisprudenza. Per esempio, la Cassazione ha deciso che, in caso di deterioramento, perché scatti la sanzione della decadenza dal diritto, occorre che esso consista in un deterioramento grave, di carattere permanente e tale da incidere sul valore del bene, menomandolo in maniera sensibile. Nei casi meno gravi, invece, l'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, limitarsi ad imporre all'usufruttuario una cauzione o adottare un provvedimento che lo privi di ogni potere di ingerenza sulle cose, disponendo magari che esse siano poste sotto amministrazione o locate a spese dell'usufruttuario stesso.

Ad ogni modo, il codice civile interviene a regolare compiutamente tutte le conseguenze che possono derivare dall'estinzione dell'usufrutto. Tra i profili esaminati, un'attenzione particolare va riservata alla sorte dei frutti della cosa concessa in usufrutto ed alla eventuale sopravvivenza del contratto di locazione concluso dall'usufruttuario.

Sotto il primo aspetto, i frutti naturali e civili devono essere ripartiti tra usufruttuario e proprietario proporzionalmente alla durata del godimento del bene da parte di ciascuno; d'altro canto, i diritti personali di godimento sorti per volontà dell'usufruttuario, in linea generale, vengono meno in concomitanza con l'estinzione dell'usufrutto; tuttavia, con riguardo alle locazioni, l'art. 999 c. c. introduce una deroga, stabilendo che i rapporti in corso di esecuzione alla cessazione dell'usufrutto, purchè risultino da atto pubblico o scrittura privata avente data certa anteriore, continuano per la durata stabilita dal contratto, anche se non per più di cinque anni. In particolare, poi, l'anteriorità della formazione di un contratto di locazione stipulato, con scrittura privata, dall'usufruttuario può stabilirsi anche provando il fatto che il nudo proprietario ne era a conoscenza.

Il diritto di uso e il diritto di abitazione

Il diritto d'uso di mobili e/o immobili, definito dall'art. 1021 c. c., consente al suo titolare di servirsi di una cosa e, se fruttifera, di raccoglierne i frutti nei limiti dei bisogni propri e della propria famiglia, tenuto conto della condizione sociale del soggetto; il diritto di abitazione, delineato dall'art. 1022 c. c., invece, può essere esercitato esclusivamente dimorando nell'immobile adibito ad abitazione.

Entrambe le situazioni giuridiche in commento si caratterizzano nel senso che l'usuario e l'habitator possono godere del bene soltanto in modo diretto e per un periodo di tempo limitato, senza trarre da esso i proventi ricavabili cedendolo o dandolo in locazione.

Tali diritti , oltre che nei modi già esaminati, sorgono anche per legge in via del tutto eccezionale, alla stregua dell'art. 540 c. c., secondo il quale sono riconosciuti al coniuge superstite il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la arredano , se di proprietà del defunto o comune.

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