Ho letto con molto interesse l'articolo sul vivere in tunisia. Ma non ho trovato alcun riferimento n...

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Quesito risolto:
Ho letto con molto interesse l'articolo sul vivere in tunisia. Ma non ho trovato alcun riferimento normativo, nella legislazione tunisina o anche italiana, alla prescrizione di dover vivere effettivamente in Tunisia per - mesi ed un giorno.. Mi potrebbe, per cortesia, dirmi dove è scritto? La ringrazio anticipatamente per la cortese risposta e le invio cordiali saluti ---- Baggioni
Inviato: 3669 giorni fa
Materia: Proprietà
Pubblicato il: 18/11/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3668 giorni fa
Gentile Cliente,
faccio seguito alla sua richiesta di consulenza e al nostro colloquio telefonico all’esito dei quali mi significava la sua necessità di reperire un qualche riferimento normativo, nella legislazione tunisina o anche italiana, relativamente alla necessità/opportunità di vivere effettivamente in Tunisia per - mesi ed un giorno allo scopo di ottenere la residenza.
Ebbene, a tal riguardo mi preme innanzitutto segnalarle che la residenza, in Italia così come in Tunisia, identifica il luogo nel quale la persona ha la sua abituale dimora. Ciò significa che la residenza indica quel luogo nel quale l'individuo vive con una certa stabilità, non perpetua ma duratura, e nel quale ha l'intenzione di stabilire la propria abitazione.
In altri termini la residenza è il luogo nel quale la persona ha la sua abituale dimora ed è una situazione di fatto, alla quale si collegano una serie di effetti che regolamentano la relazione che ogni persona intrattiene con il proprio territorio.
La residenza è dichiarata presso l’ufficio competente del luogo in cui s’intende risiedere: si parla in tal caso di residenza anagrafica, che è possibile modificare e trasferire. Indipendentemente dalla residenza anagrafica stabilita in un Comune, si possono avere più residenze con riferimento ai luoghi nei quali si ha abituale dimora.
Tanto premesso in tema di residenza, va da sé che per poter avere la residenza è sufficiente dichiarare presso i competenti uffici tunisini la propria intenzione di stabilire la propria dimora stabile sul territorio straniero.
Altro discorso è quello connesso ai requisiti per poter beneficiare dei particolari trattamenti fiscali previsti in terra tunisina all’indomani della emanazione della legge tunisina n. -- del -- dicembre ---- (cd. Legge finanziaria). Come certamente saprà, la menzionata normativa ha previsto, a partire dall’anno ----, un particolare regime di abbattimento della tassazione (pari all’--%) sulle pensioni percepite dai cittadini di una serie di Paesi stranieri, tra cui l’Italia, che hanno sottoscritto con la Tunisia la convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. --- del --/--/----).
Affinché il pensionato italiano possa ricevere la pensione in Tunisia ed ottenere l'applicazione del regime fiscale tunisino è necessario dimostrare di essere abitualmente dimorante sul territorio tunisino.
Così dispone l’art. -, secondo cui “ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga”.
Sicchè, dato per assunto quanto sopra, occorre capire se rispetto ad un determinato soggetto ed al suo reddito trovi applicazione la normativa tributaria italiana o, in mancanza, quella dello stato straniero (la Tunisia nel caso di specie).
Con specifico riferimento allo stato italiano, la normativa tributaria prevede che un cittadino italiano che abbia trascorso oltre la metà dell’anno fiscale in un altro paese non debba essere assoggettato alla tassazione italiana. Ciò ovviamente vale per i redditi della persona fisica, non anche per quelle imposte che trovano il proprio presupposto in beni situati sul territorio italiano (beni immobili, ad esempio).
Viene così in rilievo il famoso concetto dei “--- giorni. In altri termini, il legislatore ha voluto (quasi sempre), indicare la maggior parte del periodo di imposta (--- giorni/-=---,-).
Tale dato assume rilievo in connessione con altre disposizioni : l’art. - del Tuir (sul concetto di residenza); l’art. -- c. - bis del Tuir (sul concetto di “Tassazione concorrente”); e l’art.-- della Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni (che identifica i requisiti per evitare la duplice imposizione in base alle Convenzioni Internazionali).
L’art. - comma - definisce quali sono i requisiti per considerare il soggetto passivo di imposta residente fiscale in Italia:
a) Essere residente in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta.
b) Essere iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione residente in Italia.
c) Avere eletto nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio o la propria residenza , ai sensi del codice civile.
Con l’art. -- comma - del Tuir si è inteso regolare la situazione di quei lavoratori che mantengono la residenza fiscale in Italia, e dovendo pagare le imposte sia in Italia, che nello Stato di destinazione, si è inteso rendere meno pesante il duplice prelievo.
Ciò accade laddove sussistano due requisiti:
a) Avere un contratto che prevede la continuità e l’esclusività.
b) Soggiornare nello Stato estero, nell’arco di -- mesi, per più di --- giorni.
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Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 3668 giorni fa
Ho ricevuto il suo parere, del quale la ringrazio. Vorrei chiederle se: avendo la residenza in Tunisia, si passano in Italia meno di sei mesi ed in Grecia due mesi, secondo lei lo spirito del legislatore viene rispettato.
 
Il Professionista ha risposto: 3667 giorni fa
L'unico requisito è la permanenza nel territorio tunisino per oltre sei mesi. Il resto dell'anno può passarlo dove preferisce, senza che ci possano essere a suo carico alcuna forma di contestazione.

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