Ai fini dell'apparenza della servitù di passaggio non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo

Il requisito dell'apparenza della servitu', necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (articolo 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attivita' compiuta in via precaria, bensi' di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non e' al riguardo sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitu'" (v. Cass., 11 febbraio 2009, n. 3389; Cass., 10 luglio 2007, n. 15447; Cass., 28 settembre 2006, n. 21087; Cass., 17 febbraio 2004, n. 2994).

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 10 marzo 2011, n. 5733



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo - Presidente

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BE. Ce. , BE. Fa. e BE. La. , rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to Mollame Riccardo del foro di Bologna e dall'Avv.to Lucio Laurenti del foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Denza Francesco, n. 50/A;

- ricorrenti -

contro

BO. Fr. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Michelina Grillo del foro di Bologna e dall'Avv.to Maurizio Cecconi del foro di Roma, in virtu' di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Properzio, n. 32;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 117 depositata il 31 gennaio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 18 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l'Avv.to Maurizio Cecconi di parte controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9 maggio 1992 BE.Ce. , BE.Ma. , BE.Fa. e BE.La. evocavano in giudizio, dinanzi al Pretore di Bologna, BO.Fr. , e premesso di essere titolari a vario titolo dell'immobile censito al NCEU del Comune di (OMESSO) foglio (OMESSO), nn. (OMESSO), confinante con l'immobile di proprieta' del convenuto ((OMESSO)), chiedevano venisse dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione in favore delle loro unita' immobiliari della servitu' di passaggio di persone e veicoli sul fondo di proprieta' del convenuto, oltre alla condanna dello stesso a rimuovere, a sua cura e spese, ogni ostacolo all'esercizio della servitu' e al mantenimento in idoneo stato di manutenzione del passaggio, con ordine di trascrizione dell'emananda sentenza nei registri immobiliari; chiedevano, inoltre, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da loro subiti. Instauratosi il contraddicono, nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Bologna (gia' Pretore) adito, accoglieva parzialmente le domande attoree dichiarando acquisito per usucapione il solo passaggio a piedi sul fondo del convenuto, condannando gli attori alle spese processuali.

In virtu' di rituale appello interposto da BE.Ce. , BE. Ma. , BE.Fa. e BE.La. , con il quale lamentavano che il giudice di prime cure non avesse ritenuto provato anche l'intervenuta usucapione del possesso della servitu' di passaggio con veicoli, oltre a dolersi della loro condanna alle spese di lite, proposto dall'appellato appello incidentale, affinche' venisse negata anche la servitu' di passaggio pedonale, la Corte di Appello di Bologna respingeva l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale di parte appellata, negava anche l'acquisto di servitu' di passaggio pedonale sul fondo di proprieta' del Bo. .

A sostegno dell'adottata sentenza, la Corte territoriale affermava che oltre ad avere fornito i numerosi testi esaminati dal Pretore versioni contrastanti circa l'intervenuto passaggio in vari periodi sul terreno di proprieta' del convenuto, mancavano i requisiti per potere dichiarare l'intervenuta usucapione di servitu' apparente, non avendo nessuno dei testi specificato lungo quale tracciato si svolgeva il transito pedonale e veicolare, segnatamente che lo stesso fosse visibile.

Aggiungeva, inoltre, che non essendosi potuta ricostruire una servitu' apparente, portava ad escludere che i passaggi effettuati fossero sintomo significativo del possesso ad usucapionem della servitu' di passaggio, rigettato per inciso anche il gravame presentato dagli appellanti in ordine alle spese processuali.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna hanno proposto ricorso per cassazione i BE. , che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito con controricorso il BO. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1061 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3, per avere palesemente errato in diritto nel non ritenere nella specie sussistere il requisito della apparenza; con il secondo motivo deducono il difetto di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per avere omesso inopinatamente di prendere in considerazione la documentazione topografica e la copiosa documentazione fotografica allegata agli atti.

I due motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, in quanto entrambi attengono alla valutazione delle risultanze probatorie fatta dal giudice distrettuale. Premesso che parte resistente ha eccepito l'inammissibilita' del ricorso per violazione del principio di autosufficienza ex articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 4, per genericita' della doglianza, prospettando una carenza nell'indicazione delle circostanze e degli elementi che hanno avuto incidenza causale sull'errore dedotto, che non puo' trovare accoglimento in quanto la parte parrebbe mettere sullo stesso piano l'inammissibilita' con la manifesta infondatezza, occorre osservare che le censure sono destituite di fondamento poiche' esse non colgono la vera ratio decidendi della sentenza impugnata e, quindi, non possono provocarne l'annullamento.

La corte distrettuale non ha negato l'esistenza di un tracciato visibile indicativo della servitu', ma ha basato la sua motivazione soprattutto sul rilievo che il sentiero, formatosi gradualmente e, nel tempo, mutato il tracciato per le mutate esigenze del proprietario (realizzando delle aiuole ovvero un pergolato o con della ghiaia), ai fini del requisito dell'apparenza, non facesse desumere, senza incertezze o ambiguita', di essere stato predisposto al servizio del fondo dominante e cio' fosse esistente e visibile sin dall'inizio del ventennio, necessario al dedotto acquisto per usucapione.

La correttezza della impostazione giuridica accolta dalla Corte di merito e' ineccepibile. Infatti, l'acquisto per usucapione della servitu' apparente, la sola possibile, ai sensi dell'articolo 1061 c.c. presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, cosi' che per la usucapione di una servitu' di passaggio, non basta provare il decorso del tempo necessario per la usucapione e l'esistenza di un sentiero, ma e' necessaria anche la dimostrazione che questo sin dall'inizio del ventennio necessario al possesso avesse i requisiti della visibilita', permanenza e specifica destinazione, potendo, altrimenti, il requisito dell'apparenza essere insorto piu' o meno di recente e non essendo, percio', sufficiente a sorreggere il possesso ad usucapionem esercitato prima del suo venire in essere.

Nel caso di specie la Corte territoriale, con un apprezzamento di fatto congruamente motivato e privo di vizi logici, ha analizzato le risultante probatorie, in particolare le prove testimoniali e la descrizione dei luoghi fornita dagli stessi nei dettagli (pagine 7 e 8 della sentenza), ed ha concluso per la inesistenza del requisito dell'apparenza. In altri termini, il giudice di appello ha escluso il requisito dell'apparenza, necessario, ai sensi dell'articolo 1061 c.c., per l'acquisto della servitu' affermando che le versioni contrastanti fornite dai testi escussi circa l'intervenuto passaggio in vari tempi sul terreno di proprieta' del convenuto, mancavano dei requisiti per potere dichiarare l'intervenuta usucapione di servitu' apparente, non avendo nessuno dei testi specificato lungo quale tracciato si svolgeva il transito pedonale e veicolare, nonche', segnatamente, che lo stesso fosse visibile. Le richiamate affermazioni del giudice di appello sono sufficienti di per se' a sorreggere la decisione adottata.

Giova ricordare in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte "...il requisito dell'apparenza della servitu', necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (articolo 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attivita' compiuta in via precaria, bensi' di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non e' al riguardo sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitu'" (v. Cass., 11 febbraio 2009, n. 3389; Cass., 10 luglio 2007, n. 15447; Cass., 28 settembre 2006, n. 21087; Cass., 17 febbraio 2004, n. 2994). Non v'e' dubbio, peraltro, che il giudizio circa la esistenza o meno di segni visibili sul fondo, di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitu' di passaggio, introduce inevitabilmente questioni di fatto, non rilevabili nel giudizio di legittimita', stante la corretta motivazione posta a corredo della decisione.

Le argomentazioni proposte dai ricorrenti non appaiono risolutive in quanto non indicano aspetti contraddittori della motivazione adottata dalla Corte territoriale (che offre una lettura delle risultanze probatorie esente da critiche), ma propongono ancora una volta una propria lettura del complessivo materiale probatorio, diversa rispetto a quella del giudice. Neppure puo' imputarsi al giudice di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio (nella specie il materiale fotografico) ritenuti non significativi, giacche' ne' l'una ne' l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione la circostanza che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazione delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per se' sole idonee e sufficienti a giustificarlo (Cass., Sez. 1, 16 luglio 2005, n. 15096; Cass., Sez. 1, 23 gennaio 2003, n. 996; Cass., Sez. 2, 30 marzo 2000, n. 3904).

Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve, dunque, essere respinto.

Al rigetto consegue, come per legge, la condanna di parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi.

 

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