Ai fini della costituzione per usucapiuone della servitù di passaggio occorre che dal tracciato del sentiero seppure formatosi per calpestio sia desumibile la incertezze e ambiguita', la sua funzione di accesso al fondo dominante

Il requisito dell'apparenza della servitu' richiede la sussistenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitu' stessa; in particolare, in riferimento alla servitu' di passaggio, anche se e' sufficiente ad integrare l'apparenza l'esistenza di un sentiero formatosi per effetto del calpestio, occorre che, dal suo tracciato o da altra opera o segno di raccordo su di esso esistente, si possa desumere, senza incertezze e ambiguita', la sua funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente e che l'opera esiste anche, se non esclusivamente, in funzione dell'utilita' del fondo dominante. Corte di (Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 5 ottobre 2009, n. 21255)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DE. RI. , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. ROSA Paolo e Giuseppe Gigli, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via G. Pisanelli, n. 4;

- ricorrente -

contro

VI. CO. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. GIOVANNINI Giulio e Luigi Manzi, elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, n. 5;

- controricorrente -

e contro

D. B. ved. MA. ;

- intimata -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento depositata il 17 giugno 2004.

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 3 giugno 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi l'Avv. Giuseppe Gigli e l'Avv. Emanuele Coglitore, quest'ultimo per delega dell'Avv. Luigi Manzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con atto di citazione notificato il 3 aprile 1992, la s.p.a. Vi. Co. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento De.Ri. e D.B. ved. Ma. al fine di conseguire la declaratoria di inesistenza di qualsiasi diritto di servitu' di passo a carico della p. ed. (OMESSO) di sua proprieta' ed in favore delle p.f. (OMESSO) di proprieta' delle controparti.

Si costituirono separatamente in giudizio i convenuti per chiedere il rigetto della domanda avversaria ed in via riconvenzionale il riconoscimento dell'acquisto della servitu' per usucapione con ristoro dei danni subiti o, in via riconvenzionale, la costituzione di servitu' coattiva, stante l'interclusione dei rispettivi fondi determinata proprio dalla costruzione della p. ed. (OMESSO).

In esito all'istruttoria con assunzione di prove orali ed espletamento di c.t.u., con sentenza depositata il 15 ottobre 2002 il Tribunale di Trento: accolse la domanda di parte attrice; accolse la domanda riconvenzionale subordinata, avanzata dal De. , di costituzione di servitu' coattiva, stante l'interclusione delle p. f. (OMESSO), determinando in euro 258,23 l'indennita' da versare in favore della societa' Vi. ; compenso' integralmente tra le parti le spese di lite.

2. - Contro la sentenza del Tribunale proponevano appello principale il De. , dolendosi della reiezione della domanda riconvenzionale di usucapione della servitu' di passo e della individuazione del tracciato della servitu' coattiva; ed appello incidentale la societa' Vi. , in relazione alla statuizione di compensazione delle spese di lite ed al mancato riconoscimento della maggiorazione per rivalutazione monetaria dell'indennita' liquidata ex articolo 1053 cod. civ..

Con sentenza depositata il 17 giugno 2004, la Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della impugnata sentenza ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale, ha determinato la somma da corrispondere da parte del De. alla societa' Vi. a titolo di indennita' ex articolo 1053 cod. civ. in euro 307,86 (pari ad euro 258,23 maggiorati della percentuale del 19,22%), ed ha confermato nel resto l'impugnata sentenza, ponendo a carico dell'appellante principale le spese del gravame.

2.1. - Per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale ha ribadito la mancanza dei presupposti legittimanti la pretesa di acquisto per usucapione della servitu' di passo: perche' la vantata usucapione non era opponibile alla societa' Vi. , avendo detta societa' acquistato il proprio diritto sulla fede del libro fondiario e non essendo stata fornita la prova che essa fosse comunque a conoscenza dell'esercizio del passaggio da parte dei convenuti; per la mancata maturazione del necessario termine ventennale, dato che l'acquisto delle p.f. (OMESSO) risaliva al 1971-1972 e l'edificazione della p. ed. (OMESSO) era iniziata nel 1990, con conseguente cessazione di ogni passaggio a causa delle modifiche apportate al fondo; per la non applicabilita' al sistema tavolare del disposto dell'articolo 1146 cod. civ.; per il carattere non apparente della rivendicata servitu' (essendo emerso dalle deposizioni testimoniali assunte che i segni del tracciato, costituiti dai solchi delle ruote dei trattori, erano solo saltuariamente visibili e comunque non attestavano in modo inequivocabile la funzione di asservimento della proprieta' della societa' Vi. in favore di quella dell'appellante in via principale).

Quanto alla servitu' coattiva, la Corte d'appello, nel confermare la pronuncia del primo giudice, ha rilevato che il tracciato prescelto, sulla base delle indicazioni del c.t.u., era quello preferibile alla luce dei criteri di cui all'articolo 1051 cod. civ..

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello il De. ha proposto ricorso, con atto notificato il 15 ed il 19 ottobre 2004, sulla base di quattro motivi.

Ha resistito, con controricorso, la societa' Vi. , mentre la D. non ha svolto attivita' difensiva in questa sede.

Sia il ricorrente che la controricorrente hanno depositato memorie illustrative in prossimita' dell'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il primo motivo (violazione ed errata applicazione del Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, articolo 5, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3; difetto assoluto di motivazione in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5) censura che sia stato ritenuto che il De. non avrebbe dimostrato quanto necessario per superare la prevalenza accordata ai diritti dei terzi acquistati sulla fede del libro fondiario. L'istruttoria testimoniale condotta in primo grado, ad avviso del ricorrente, avrebbe invece dimostrato che i fondi del De. erano collegati alla strada pubblica da una capezzagna attraversante la proprieta' della Vi. Co. s.p.a.. La strada era visibile, e quindi la Vi. , al momento dell'acquisto, ben conscia della natura dei luoghi sui quali ha poi realizzato l'edificazione, doveva rendersi conto dell'esistenza della strada di collegamento tra i fondi e, pertanto, dell'esistenza della servitu' ancorche' non risultante dal libro fondiario.

Il secondo mezzo denuncia violazione ed errata applicazione dell'articolo 1167 cod. civ. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, censurando che non sia stato ritenuto maturato il necessario termine ventennale per l'usucapione. Risulterebbero dagli atti le seguenti circostanze: che il De. ha acquistato i fondi dominanti il 21 agosto 1971; che la Vi. ha iniziato la costruzione nel 1990; che il De. ha reagito in possessoria (ottenendo pronuncia di reintegra nel possesso); e che la Vi. ha iniziato il procedimento per la negatoria servitutis soltanto il 3 aprile 1992, pertanto quando, da ormai oltre sette mesi, si era compiuta l'usucapione.

Con il terzo motivo (violazione ed errata applicazione dell'articolo 1061 cod. civ. in ordine all'apparenza della servitu', in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3) si censura che la sentenza impugnata abbia escluso il carattere apparente della servitu', laddove le deposizioni dei testi Va. Vi. , Li.Vi. ed Be. Er. - che, tra l'altro, hanno parlato di una strada battuta (l'unica via di accesso per raggiungere i fondi De. ) - inducono a ritenere il contrario.

Il quarto mezzo e' rubricato "violazione ed errata applicazione dell'articolo 1051 cod. civ. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3; difetto assoluto di motivazione in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5". Il ricorrente sostiene che il tracciato piu' logico, piu' breve e piu' diretto e' quello che attraversa la p. ed. (OMESSO). Questo tracciato - si assume - non e' stato prescelto solo per il fatto che la p. ed. (OMESSO) di proprieta' della Vi. Co. s.p.a. e' stata edificata e quindi solo per fatto imputabile a detta societa' la quale, "sprezzante della situazione in loco e dei diritti di transito dei confinanti", ha "del tutto arbitrariamente" travolto la strada di collegamento tra i fondi del De. e la pubblica via, cosi' rendendoli di fatto assolutamente interclusi.

2. - Preliminare in ordine logico e' l'esame del terzo motivo, con cui ci si duole che la Corte di merito abbia escluso - prima ancora dell'opponibilita', in base alla disciplina tavolare, dell'acquisto a titolo originario al terzo acquirente - la sussistenza dello stesso acquisto per usucapione del diritto reale minore per difetto del carattere dell'apparenza della servitu'.

Esso e' infondato.

Il requisito dell'apparenza della servitu' richiede la sussistenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitu' stessa; in particolare, in riferimento alla servitu' di passaggio, anche se e' sufficiente ad integrare l'apparenza l'esistenza di un sentiero formatosi per effetto del calpestio, occorre che, dal suo tracciato o da altra opera o segno di raccordo su di esso esistente, si possa desumere, senza incertezze e ambiguita', la sua funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente e che l'opera esiste anche, se non esclusivamente, in funzione dell'utilita' del fondo dominante (Cass., Sez. 2, 27 aprile 2004, n. 8039; Cass., Sez. 2, 16 febbraio 2005, n. 3076; Cass., Sez. 2, 12 luglio 2006, n. 15869).

L'individuazione dell'apparenza della servitu', al fine di stabilire se questa possa essere acquistata per usucapione, costituisce un accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice del merito (Cass., Sez. 2, 26 giugno 2001, n. 8736).

Sulla base delle dichiarazioni testimoniali assunte, la Corte d'appello ha nella specie negato il carattere di opera apparente ai segni del tracciato costituiti dai solchi delle ruote dei trattori, e cio' per un duplice ordine di ragioni: innanzitutto perche' esse erano solo saltuariamente visibili; in secondo luogo perche' non attestavano in modo inequivocabile la funzione di asservimento del fondo poi divenuto di proprieta' della societa' Vi. in favore di quello appartenente al De. .

Il convincimento espresso dalla Corte di merito, essendo sorretto da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, e' incensurabile in questa sede di legittimita'.

Il ricorrente, al fine di sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti, riferisce, pervero, quanto dichiarato dai testi assunti, ma senza considerare che la deduzione del vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita', non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi' il compito di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice d'appello.

E nella specie in base al contenuto delle deposizioni testimoniali che il ricorrente trascrive nel ricorso non e' riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia.

3. - Il rigetto del terzo motivo assorbe l'esame del primo e del secondo motivo.

4. - La censura veicolata con il quarto motivo non coglie nel segno.

Ha rilevato il giudice d'appello, pienamente condividendo la motivazione data dal Tribunale che si era adeguato al parere del consulente tecnico d'ufficio, che il tracciato prescelto per il passaggio coattivo assicura il collegamento piu' agevole tra i fondi interclusi e la pubblica strada, non abbisogna di particolari interventi di adattamento ed integra il minor aggravio per il fondo da asservire, atteso che le altre ipotesi prospettate interferirebbero in maniera massiccia con l'assetto della proprieta' Vi. .

Tali considerazioni appaiono conformi alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 2, 19 ottobre 1998, n. 10327), poiche' la determinazione del luogo di esercizio di una servitu' di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dall'articolo 1051 cod. civ., comma 2, costituiti dalla maggiore brevita' dell'accesso alla via pubblica, sempre che la libera esplicazione della servitu' venga garantita con riguardo all'utilita' del fondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprieta' (resa necessaria da esigenze cui non e' estraneo il pubblico interesse), va applicato, in modo ancora piu' accentuato di quanto avviene per le servitu' volontarie, il principio del minimo mezzo. Il relativo giudizio compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimita' se, come nel caso di specie, congruamente e logicamente motivato.

5. - Il ricorso e' rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla societa' controricorrente, liquidate in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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