Ammissibilità della chiusura del fondo servente sul quale sia stata costituita servitù di passaggio

In tema di servitù di passaggio, la chiusura del proprio fondo costituisce atto di esercizio della facoltà riconosciuta al proprietario del fondo servente dall’art. 841 del C.c., purchè rimanga possibile il libero passaggio al titolare del fondo dominante. Questo è quanto ha statuito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 25704 del 4 dicembre 2006.
La facoltà di chiusura – che ha connotazioni di grande rilievo per il proprio fondo servente, attesi gli insiti scopi cui tende – può essere negata quando il passaggio risulti oltremodo difficoltoso o impedito.

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