Coltivare un terreno non prova la sussistenza di un possesso utile all'usucapione

Ai fini dell'usucapione e' necessario la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso una attivita' apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (vedi "ex multis" Cass. 18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass. 1.3.2010 n. 4863), non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perche' comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (Cass. 11.8.2005 n. 16841).

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 26 aprile 2011, n. 9325



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente

Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TO. Gi. (OMESSO) rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to Renzetti Giancarlo del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 179;

- ricorrente -

contro

PR. An. (OMESSO) rappresentata e difesa dall'Avv.to Galati Domenico del foro di Lamezia Terme, in virtu' di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Elsa Margutti e Giuseppe Neri in Roma, via Antonio Silvani n. 32;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4513/2004 depositata il 20 ottobre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 15 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

uditi gli Avv.ti Giancarlo Renzetti, per parte ricorrente, e De Maria Feroleto (con delega Avv.to Domenico Galati), per parte controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fedeli Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 13.1.1997 TO. Gi. evocava, dinanzi al Pretore di Viterbo, PR.An. esponendo di avere esercitato per oltre venti anni, comportandosi come solo ed unico proprietario, in modo indisturbato, pubblico e notorio, atti di possesso perfettamente corrispondenti al diritto di proprieta' sulla porzione immobiliare sita in Comune di (OMESSO), costituita da appezzamento di terreno con retrostante fabbricato rurale in localita' (OMESSO), della superficie complessiva di aree 88,80, distinta in Catasto Terreni alla partita (OMESSO), foglio (OMESSO), particelle (OMESSO); aggiungeva di avere esercitato tale signoria con segni visibili, quali la messa a dimora di piante, di serrature e/o catene e di ogni altra opera necessaria al miglioramento del bene immobile, nonche' di avere provveduto al pagamento dei tributi. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi l'intervenuta usucapione speciale decennale ovvero quella ordinaria ventennale, in suo favore del diritto di proprieta' di detta porzione immobiliare o quanto meno del diritto di superficie della stessa.

Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza della convenuta, la quale affermava di avere consentito all'attore solo di deporre utensili sul suo fondo (precisando che notificato ricorso dal TO. , il 17.3.1997, per la reintegra nel possesso del bene, il Pretore di Viterbo aveva rigettato la domanda con sentenza del 6.10.1997), il Tribunale (gia' Pretore) adito, espletata istruttoria, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava l'attore proprietario del terreno in contestazione per intervenuta usucapione.

In virtu' di rituale appello interposto dalla PR. , con il quale lamentava l'erroneita' della sentenza del giudice di prime cure che aveva errato a ritenere intervenuta l'usucapione del fondo, la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell'appellato, accoglieva il gravame e rigettava la domanda attorea.

A sostegno dell'adottata sentenza, la Corte territoriale evidenziava che dalle prove testimoniali, in particolare dalle affermazioni di T.G. (figlio dell'attore) emergeva che il TO. aveva iniziato la sua attivita' sul terreno esclusivamente a seguito del consenso del coniuge della proprietaria, Ca.Em. , madre dell'appellante, e la detenzione si era protratta anche allorche' era divenuta proprietaria del fondo la Pr. , per successione alla madre, attraverso consenso tacito.

Aggiungeva che la semplice qualita' di detentore del TO. andava ribadita per il fatto che lo stesso aveva dovuto chiedere le chiavi alla PR. per accedere al terreno, per cui non poteva ritenersi essere intervenuta interversio possessionis almeno sino al (OMESSO), ossia di un fatto esterno da cui desumere che il possessore nomine alieno avesse cessato di possedere in nome di altri ed iniziato un possesso per conto e in nome proprio.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione il TO. , che risulta articolato su un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso la PR. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, sviluppato sotto molteplici profili, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In particolare, il giudice del gravame avrebbe omesso di presumere il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, per cui sarebbe gravato sulla PR. l'onere di dimostrare la sola detenzione da parte del ricorrente. Peraltro le dichiarazioni del teste T.G. sarebbero state rese solo nella fase cautelare del procedimento possessorio.

Precisa, altresi', che gli atti di tolleranza che ad avviso della controparte avrebbero consentito al TO. di possedere il terreno, per essere tali avrebbero dovuto avere il carattere della saltuarieta' e una durata limitata nel tempo. La corte di merito non avrebbe valutato correttamente le risultanze testimoniali, omettendo di esaminare quella del Ma. , il quale presente all'incontro TO. - PR. , alla comunicazione dell'iniziativa della seconda di vendere il terreno, il primo avrebbe affermato la proprieta' esclusiva del fondo. Di converso non andrebbe dovuto attribuire alcun valore all'affermazione secondo cui il TO. avrebbe mostrato interesse all'acquisto del bene, evidenziando la circostanza il solo riconoscimento di non essere formalmente proprietario del fondo.

Le censure vengono esaminate congiuntamente in quanto attengono tutte alla valutazione delle risultanze probatorie, o meglio vengono evidenziati vizi relativi alla deficienza del ragionamento logico - giuridico della sentenza impugnata.

Tali censure sono infondate, con riferimento ai rilievi che seguono.

Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 6944).

Solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprieta', che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprieta'.

Da questi principi non si discosta la sentenza impugnata. Nel valutare le risultanze processuali, infatti, la Corte di appello, mediante apprezzamenti eminentemente di merito sorretti da adeguata motivazione e quindi insindacabili in questa sede, ha ritenuto che la prova fornita dal TO. aveva riguardato il solo corpus.

Infatti dalle prove testimoniali dedotte da entrambe le parti, in particolare dalle dichiarazioni dei testi Or. e Ba. emergevano molteplici dati, precisi e concordanti, da cui poteva senz'altro ricavarsi l'esistenza del corpus, ma non dell'animus, in quanto avvaloravano la tesi della appellante - resistente secondo cui l'originario attore era stato immesso nel godimento del terreno in questione a seguito del consenso del coniuge della proprietaria Ca. Em. , madre della PR. , attuale proprietaria, la cui volonta' era stata poi rispettata dall'erede, dopo la sua morte.

Per la verita', la coltivazione del terreno con la messa a dimora di piante configura una attivita', specifica ed importante, senza dubbio corrispondente all'esercizio del diritto di proprieta' vantato dal ricorrente; coltivare il terreno, infatti, significa disporre materialmente di esso. Se la coltivazione configura un comportamento pubblico, pacifico, continuo e non interrotto inequivocabilmente esso deve ritenersi inteso ad esercitare sul predio un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario.

Nella specie, pero', lo stesso figlio del ricorrente, T. G. , della cui attendibilita' non e' dato dubitare, non avendo peraltro il To. dedotto che l'assunzione delle sue dichiarazioni in sede possessoria sia avvenuta senza avere prestato giuramento, ha dichiarato testualmente "il padre della Pr. che era ingegnere aveva dato a mio padre l'incarico di coltivare il terreno. Poi e' subentrata la Pr. che non ho mai visto sul terreno. Non so se la Pr. abbia autorizzato mio padre a proseguire nella coltivazione del terreno: suppongo che fosse intervenuto un tacito consenso anche perche' molti anni fa mio padre mi ha riferito che la Pr. gli aveva chiesto di aprire con la chiave per entrare nel fondo". Posto che per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario, non riconducibile pero' alla mera tolleranza del proprietario (v. Cass. del 10.7.2007 n. 16841).

Alla luce di tale orientamento e' evidente l'irrilevanza delle circostanze addotte a sostegno della propria tesi da parte del ricorrente, posto che il godimento del terreno in questione o i lavori da questo asseritamente eseguiti su tale immobile non comportano di per se' una situazione oggettivamente incompatibile con la proprieta' altrui.

Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve, dunque, essere respinto.

Al rigetto consegue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
 

INDICE
DELLA GUIDA IN Proprietà

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3154 UTENTI