E' ammissibile la domanda del soggetto nei confronti del quale è chiesto il rilascio dell'immobile, che si presenta come vero proprietario del bene in forza di un'usucapione anteriore al decreto di trasferimento in danno dell'espropriato

È ammissibile e deve essere esaminata nel merito l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., avverso l'esecuzione iniziata in base a decreto di trasferimento immobiliare, adottato in virtù dell'art. 586 cod. proc. civ. a seguito di vendita forzata, quando l'opponente, nei cui confronti sia esercitata la pretesa esecutiva e chiesto il rilascio e che non si identifichi con il soggetto che ha subito l'espropriazione, si afferma proprietario del bene immobile oggetto del suddetto decreto in base ad acquisto fattone per usucapione ed asseritamente verificatosi anteriormente all'emissione del decreto di trasferimento in danno dell'espropriato.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Ordinanza del 8 maggio 2009, n. 10609)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13919-2008 proposto da:

EU. GI. in proprio, CA. CA. in proprio e gli stessi unitamente alle signore EU. DO. , EU. MA. quali eredi di Eu. El. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell'avvocato PERONE MARIO, rappresentati e difesi dall'avvocato CUCCI CARLO, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

BA. BR. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 566/2 007 del TRIBUNALE di RIMINI dell'11.12.06, depositata il 06/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2009 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E' presente l'Avvocato Generale in persona del Dott. Domenico IANNELLI.

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. E' impugnata la sentenza del 6 giugno 2007 pronunciata dal Tribunale di Rimini nel giudizio iscritto al n. RG. 4661/2003, promosso da El. e Eu.Gi. e da Ca.Ca. in confronto di Ba.Br. e C.G. .

Ricorrono per cassazione Eu.Gi. e Ca.Ca. , in proprio, ed insieme a Ma. e Eu.Do. , dichiarando questi ed i primi di essere eredi di Eu.El. .

Il ricorso per cassazione e' stato notificato il 21 maggio 2008 a Ba.Br. .

Questi non ha notificato controricorso.

L'impugnazione non e' stata notificata anche a C.G. .

p.2. Questi in sintesi i fatti della causa.

Ba.Br. , aggiudicatario di un immobile a seguito di vendita forzata seguita in un processo di fallimento contro C. G. , in base al decreto di trasferimento ha intimato il rilascio ad Eu.El. .

Vi si sono opposti El. e Eu.Gi. e Ca. Ca. allegando che una parte dell'immobile di cui veniva loro intimato il rilascio - in particolare l'area occupata da una piccola costruzione da essi costruita ed utilizzata come pollaio - apparteneva loro a titolo di usucapione, mentre su altra parte, utilizzata come passaggio, sussisteva un contrasto fra l'estensione della loro proprieta' siccome risultante catastalmente in riferimento alla relativa particella e una particella limitrofa facente parte del compendio espropriato, siccome individuata dal decreto di trasferimento.

L'opposizione e' stata rigettata.

Il Tribunale ha affermato che al decreto di trasferimento, che e' titolo a formazione giudiziale, non si possono opporre eccezioni che avrebbero potuto esserlo nel processo in cui il titolo viene formato; inoltre, l'eccezione sollevata dagli opponenti non era suffragata da idoneo titolo esecutivo.

p.3. La cassazione della sentenza e' chiesta in base a quattro motivi.

p.4. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in camera di consiglio, e' stata predisposta una relazione ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., che e' stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. La relazione redatta ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. si e' cosi' articolata e qui si riproduce, con la sola aggiunta di una esplicazione fra parentesi quadra:

"(...) 4. - Il ricorso si presta ad essere avviato alla trattazione in camera di consiglio per esservi dichiarato manifestamente fondato, almeno in parte, se il collegio condividera' le considerazioni di seguito svolte.

5. - Il ricorso puo' essere esaminato, pur se non notificato ad una parte cui la domanda era stata notificata in origine, perche' chi e' stato espropriato non e' legittimato a contraddire alla opposizione proposta dal terzo possessore contro l'esecuzione condotta in suo confronto sulla base del decreto di trasferimento.

6. - I primi tre motivi del ricorso possono essere esaminati insieme.

La cassazione vi e' chiesta per i vizi di violazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'articolo 586 c.p.c.; all'articolo 1158 cod. civ. e articolo 586 cod. proc. civ.; all'articolo 615 cod. proc. civ.).

I tre motivi si concludono con la formulazione d'un pertinente quesito di diritto. Sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Il decreto di trasferimento e' titolo a formazione giudiziale e cio' vale a dare risposta negativa alla prima parte del primo quesito che, invece, vorrebbe esclusa quella natura in capo al detto decreto.

Non pero' alla seconda parte.

La regola per cui con l'opposizione alla esecuzione non si possono far valere contro il diritto nascente dal titolo ragioni che avrebbero potuto costituire oggetto di difesa od eccezione nel giudizio in cui lo stesso e' stato formato discende dal principio del giudicato e dunque opera in confronto di quanti sono stati od avrebbero dovuto essere parti del giudizio in cui e' stato formato.

La regola non puo' impedire a chi afferma d'essere proprietario del bene, sottoposto ad espropriazione in confronto di altri, in una esecuzione individuale per espropriazione o concorsuale, di chiedere che sia accertato che il bene appartiene invece a lui, se e' stato acquistato in base ad un titolo opponibile all'espropriato ed alla cui espropriazione nei suoi confronti egli e' rimasto estraneo.

E' questo il caso di chi chieda di far accertare d'aver acquistato in forza di usucapione il bene che e' stato assoggettato a vendita forzata nel processo di fallimento seguito in confronto del precedente proprietario.

Ne' costituisce condizione per l'accoglimento dell'opposizione che la ragione di chi propone la domanda risulti gia' in precedenza accertata.

Fondati, in conclusione, il primo motivo in parte ed il terzo, ne discende che l'opposizione, non esaminata nel merito, lo dovra' essere.

E' invece inammissibile il secondo motivo con cui si e' denunziata la violazione di norme di diritto circa l'opponibilita' dell'acquisto per usucapione all'avente causa dal proprietario del fondo usucapito, perche' tale opponibilita' dipende dai modi e tempi dell'acquisto per usucapione che si pretende avvenuto e non ha costituito oggetto di accertamento.

In risposta ai tre quesiti potra' essere dunque formulato il seguente principio di diritto: - E' ammissibile e deve essere esaminata nel merito, l'opposizione alla esecuzione, promossa in base a decreto di trasferimento emesso a seguito di vendita forzata, se la parte cui si chiede il rilascio e che non ha subito l'espropriazione si afferma proprietaria del bene immobile in base ad acquisto fattone per usucapione.

7. - La cassazione della sentenza con il quarto motivo e' chiesta per un vizio di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Con il motivo e cio' risulta dal quesito che ne conclude la illustrazione e' lamentato in realta' un vizio di violazione di norme sul procedimento per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

La domanda di cui e' cosi' lamentato l'omesso esame non e' stata volta a far accertare la intervenuta usucapione d'una parte dell'immobile oggetto del decreto trasferimento, ma la postulata eccedenza della delimitazione dell'immobile, quale risulta dal decreto in riferimento ai dati catastali, rispetto a quella che sarebbe risultata esistente di fatto alla data della domanda.

La domanda e' qualificata nel motivo come di regolamento di confini, ma in realta' tende a contrastare la pretesa alla consegna di una parte del fondo di cui i ricorrenti si trovano in possesso, pretesa azionata in via esecutiva sul presupposto che tale parte inerisce invece all'immobile acquistato nella vendita forzata.

La domanda presenta dunque i tratti della opposizione alla esecuzione ed il ricorso per cassazione e' percio' ammissibile anche per questa parte.

La domanda non appare essere stata presa in esame e dunque il motivo andra' considerato fondato, se il collegio riterra' che la domanda e' stata proposta".

p.2. Il Collegio - salvo per la motivazione prospettata quanto al secondo motivo - condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

Riguardo al secondo motivo il Collegio ritiene di interpretarlo come una critica alla sentenza impugnata per non avere ritenuto ammissibile la deduzione, avverso la pretesa esecutiva fondata sul decreto di trasferimento, della prospettata esistenza dell'acquisto per usucapione in data anteriore al decreto di trasferimento, piuttosto che come critica alla sentenza impugnata per non avere ritenuto sussistenti i presupposti di tale usucapione. Effettivamente la sentenza impugnata si e' solo rifiutata di considerare l'usucapione asseritamente maturata prima del decreto di trasferimento come deducibile avverso l'esecuzione intrapresa sulla base di tale decreto. Non ha proceduto ad alcun accertamento della sussistenza o meno della relativa fattispecie. Ed il secondo motivo si duole del primo aspetto ed e', pertanto, fondato, per la ragione che la deduzione dell'esistenza dell'usucapione poteva essere certamente dedotta dai qui ricorrenti per le ragioni indicate nella relazione, come giustificative dell'accoglimento di parte del primo motivo.

Il giudice di rinvio, dunque, esaminera', l'eccezione di sussistenza dell'usucapione nel merito e accertera' se effettivamente essa si era verificata in modo da essere opponibile avverso il decreto di trasferimento.

La sentenza impugnata, pertanto, e' cassata con rinvio al Tribunale di Rimini, che decidera' in persona di diverso magistrato addetto all'ufficio e si atterra' ai principi di diritto sulla base dei quali sono stati ritenuti fondati i motivi di ricorso nella relazione con quanto precisato nella presente motivazione. In particolare, il Tribunale esaminera' nel merito l'opposizione all'esecuzione in quanto fondata sulla deduzione dell'esistenza dell'usucapione, procedera' all'accertamento della sua sussistenza e, in relazione all'eventuale momento di verificazione del relativo acquisto, all'accertamento della sua opponibilita' avverso il decreto. Procedera', quindi, a decidere anche sul capo dell'opposizione su cui il terzo motivo di ricorso ha denunciato l'omessa pronuncia. Al riguardo va avvertito che la deduzione dell'estensione del decreto di trasferimento ad una parte del bene di proprieta' degli opponenti che invece non era ricompresa nel compendio oggetto del decreto era e dovra' anche'essa essere ritenuta ammissibile, in quanto si risolve nell'essersi formato il decreto oltre il limite entro il quale avrebbe potuto formarsi, cioe' al di la' di quanto effettivamente assoggettato ad espropriazione ed attingendo una parte del bene asseritamente dei terzi opponenti.

In particolare, per quanto attiene alla ragione di opposizione all'esecuzione fondata sulla sussistenza dell'usucapione come acquisto prevalente su quello derivante dal decreto di trasferimento, il giudice di rinvio si atterra' al seguente principio di diritto: "E' ammissibile e deve essere esaminata nel merito, l'opposizione proposta avverso l'esecuzione promossa in base a decreto di trasferimento immobiliare, emesso a seguito di vendita forzata, quando l'opponente, nei cui confronti sia stata esercitata la pretesa esecutiva e chiesto il rilascio e che non sia il soggetto che ha subito l'espropriazione si afferma proprietaria del bene immobile in base ad acquisto fattone per usucapione ed asseritamente verificatosi anteriormente al decreto di trasferimento in danno dell'espropriato".

Al giudice di rinvio e' rimesso la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia al Tribunale di Rimini, che decidera', anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, in persona di diverso magistrato addetto all'ufficio.



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