Casa:
E' nullo il preliminare di vendita del terreno stipulato prima del riscatto
Pubblicata il 19/11/2010
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Ordinanza del 13 ottobre 2010, n. 21168
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1312-2009 proposto da:
FO. EF. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO BILOTTA (Studio Legale MARCELLO GRECO), rappresentato e difeso dall'avvocato VETERE SALVATORE, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SC. RO. , (E ALTRI OMISSIS)
- intimati -
avverso la sentenza n. 502/2008 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO del 3.6.08, depositata il 12/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
PREMESSO
che nella relazione ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
"Il sig. Fo.Ef. stipulo' con il sig. Sc. Ro. contratto preliminare con cui questi gli prometteva in vendita un appezzamento di terreno in agro di (OMESSO).
Deceduto il promittente venditore, convenne in giudizio gli eredi di lui per l'esecuzione in forma specifica della promessa di vendita.
Il Tribunale di Cosenza respinse la domanda.
L'appello del sig. Fo. e' stato respinto dalla Corte di Catanzaro sull'assorbente rilievo della nullita' del contratto ai sensi della Legge 12 maggio 1950, n. 230, articolo 18, comma 3.
Il sig. Fo. ha quindi proposto ricorso per cassazione, con il cui unico motivo deduce l'erronea applicazione della predetta norma, in quanto il contratto preliminare espressamente prevedeva la stipula del definitivo solo una volta cessato il riservato dominio dell'ente che aveva assegnato il fondo al promittente venditore.
La censura, pero', appare manifestamente infondata.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, il preliminare di vendita di un terreno assegnato dall'ente di sviluppo fondiario e' nullo, anche quando ne sono stati differiti gli effetti alla data del riscatto, se comporti il trasferimento del possesso del fondo in data anteriore, perche' la Legge n. 230 del 1950 cit., articolo 18 prevede espressamente la nullita' di qualsiasi atte di cessione in uso totale o parziale del terreno prima del riscatto (ex multis, Cass. 12122/1992, 363/1994, 3670/1999, 18787/2005). L'errore del ricorrente consiste appunto nei non tenere conto che nella specie vi era stata - come accertato dai giudici di merito e non censurato in ricorso immissione del promissario acquirente nel possesso del terreno".
CONSIDERATO
che detta relazione, condivisa dal Collegio, e' stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all'avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che il ricorso va pertanto respinto;
che non vi e' luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attivita' difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.