E' tenuto a risarcire i danni derivanti da immissioni moleste il proprietario del fondo che abbia collocato la canna fumaria a meno di 10 metri di distanza

E' tenuto a risarcire i danni derivanti da immissioni moleste il proprietario del fondo che abbia collocato la canna fumaria a meno di 10 metri di distanza. Secondo la S.C., "il giudice di appello ha dato conto, infatti, sulla base della C.T.U., che la prossimità della canna fumaria all'appartamento degli attori (distante appena tre metri e mezzo) e l'uso della canna fumaria per il riscaldamento domestico e per la cottura dei cibi, comportava il superamento di tale limite, non rilevando che, in occasione dell'esperimento peritale, non fossero state constate immissioni di fumo a causa della mancanza di vento.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 6 settembre 2011, n. 18262



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente

Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 491/2006 proposto da:

BO. MA. FI. (OMESSO), AM. SI. (OMESSO), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALTAVILLA IRPINIA 31, presso lo studio dell'avvocato CRISCUOLO GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall'avvocato FARACE MARIO;

- ricorrenti -

contro

SA. IM. (OMESSO), CO. MA. (OMESSO), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MONTESANTO COSTANTINO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 3/2005 del Trib. di Salerno SEDE DISTACCATA di AMALFI, depositata il 11/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l'Avvocato FORACE Mario, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Co. Ma. e Sa. Im. , quali comproprietari dell'immobile sito in (OMESSO), convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Amalfi, i coniugi Bo. Ma. Fi. ed Am. Si. , lamentando immissioni di fumo nell'immobile stesso, provenienti dalla canna fumaria dell'appartamento di questi ultimi; chiedevano, quindi, la condanna alla eliminazione delle immissioni in quanto eccedenti il limite della normale tollerabilita'.

I convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda assumendo, fra l'altro, che il loro impianto di riscaldamento produceva modestissime esalazioni che non invadevano l'appartamento degli attori.

Con sentenza n. 116/2000 il Giudice di Pace accoglieva la domanda, condannando i convenuti alla rimozione della canna fumaria, oltre al pagamento delle spese di lite. Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano appello cui resistevano i coniugi Co. - Sa. . Con sentenza 11.1.2005 il Tribunale di Salerno, sez. dist. di Amalfi, rigettava l'appello condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali. I giudici di appello rilevavano: la nocivita' delle immissione dalla canna fumaria, posta a distanza di m. 3,50 senza alcuna cautela tecnica, come accertato dal C.T.U., era "in re ipsa"; non rilevava, quanto alla distanza della canna fumaria, l'applicabilita' del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1931 del 1970, ai comuni con popolazione superiore a 60.000.000, tenuto conto che il Regolamento Edilizio del Comune di (OMESSO) prevedeva la distanza minima di m. 10; quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva di Am. Si. , doveva ritenersi che l'immobile ove era ubicata la canna fumaria fosse in regime di comunione legale "in assenza di prova legale".

Proponevano ricorso per cassazione Bo. Ma. Fi. e Am. Si. sulla base di quattro motivi di ricorso. Resistevano con controricorso il Co. e la Sa. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti deducono:

1) violazione e falsa applicazione degli articoli 360 c.p.c., nn. 3 e 5; ed insufficiente motivazione per mancato esame dell'atto di donazione 9.3.1995, prodotto al fine di provare il difetto di legittimazione passiva di Am. Si. , non rientrando l'appartamento in questione nella comunione legale dei beni tra coniugi; il giudice di appello aveva omesso di esaminare tale atto, limitandosi a rilevare che si trattava di copia fotostatica;

2) violazione e falsa applicazione dell'articolo 844 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, e articolo 132 c.p.c., n. 4, e vizio di motivazione, posto che dalla C.T.U. espletata, in assenza di altri elementi probatori, non era emerso che le immissioni di fumo superassero il limite di normale tollerabilita'; 3) violazione e falsa applicazione dell'articolo 844 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5; insufficiente e contraddittoria motivazione, laddove il giudice di merito, nell'applicare detta norma, non aveva tenuto conto del "preuso" dell'impianto di riscaldamento per cui e' causa e della condizione prettamente agricola della zona in cui era sito l'immobile, superando dette circostanze facendo riferimento ai "veloci mutamenti della societa'" in ordine a detta vocazione agricola della zona;

4) violazione di legge per inapplicabilita' del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1931 del 1970; difetto di prova sul carattere nocivo della immissioni nonche' carenza di motivazione sul punto, posto che la prescrizione del regolamento edilizio sulla distanza della fuoriuscita di fumi,non comportava l'automatica sussistenza della lamentata intollerabilita' delle immissioni.

Il primo motivo di ricorso e' infondato.

E' sufficiente osservare che l'azione proposta attiene ad illecito extracontrattuale in quanto tendente alla eliminazione delle immissioni nocive lamentate sicche' legittimamente e' stata proposta nei confronti dei coniugi autori del danno ed utilizzatori del bene di provenienza delle immissioni, non rilevando la prova della comunione legale del bene stesso.

Al riguardo la S.C. ha affermato che legittimati passivi, rispetto all'azione intentata ai sensi dell'articolo 844 c.c., sono gli autori delle immissioni, allorche' la domanda sia diretta a respingere il fatto di questi ultimi ed a farne cessare l'attivita' (Cfr. Cass. n. 740/77; n. 2277/66).

La seconda censura e' generica ed attiene, comunque, ad una valutazione, sul supermento del limite di normale tollerabilita' delle immissioni, riservata al giudice di merito, a fronte di una motivazione sul punto immune da vizi logici ed errori di diritto, come avvenuto nella specie. Il giudice di appello ha dato conto, infatti, sulla base della C.T.U., che la prossimita' della canna fumaria all'appartamento degli attori(distante appena tre metri e mezzo) e l'uso della canna fumaria per il riscaldamento domestico e per la cottura dei cibi, comportava il superamento di tale limite, non rilevando che, in occasione dell'esperimento peritale,non fossero state constate immissioni di fumo a causa della mancanza di vento. La terza e la quarta censura sono pure prive di fondamento, posto che il criterio della priorita' dell'uso dell'impianto, previsto dall'articolo 844 c.c., comma 2, ha carattere sussidiario e facoltativo e che, pertanto, il giudice di merito non e' tenuto a farvi ricorso, una volta ritenuto sulla base di altri accertamenti in fatto, che sia stata superata la soglia della normale tollerabilita' delle immissioni anche con riferimento alla violazione della distanza minima della canna fumaria rispetto all'immobile degli attori, distanza che il Regolamento edilizio stabiliva in m. 10. Tale violazione risulta correttamente apprezzata dal giudice assieme agli ulteriori accertamenti emersi dall'indagine peritale per ritenere le immissioni nocive e superiori al limite delle normale tollerabilita', considerato che detta distanza minima mira ad evitare, comunque, un danno alla salubrita' e sicurezza del fondo del vicino. Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato. Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimita', liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.500,00 per onorari, oltre euro 200,00 per spese.

INDICE
DELLA GUIDA IN Proprietà

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3230 UTENTI