Il comodatorio non può pretendere il rimborso delle spese sostenute, anche se comportano miglioramenti

Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare le spese di manutenzione (seppure straordinarie) può liberamente scegliere se provvedervi o meno ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può pretendere il rimborso dal comodante, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è ne possessore né terzo, dei principi di cui agli artt. 1150 c.c. e 936 c.c.. (Fonte: Diritto e Giustizia)

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 24 luglio 2013, n. 17941



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UCCELLA Fulvio - Presidente

Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 659/2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- controricorrente -

sul ricorso 358/2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1227/2008 non definitiva della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/10/2008, R.G.N. 1387/2006;

avverso la sentenza n. 1320/2010 definitiva della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2012 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 2 dicembre 2003 al Tribunale di Palermo (OMISSIS) e (OMISSIS), premesso di esser proprietari di un immobile sito a Palermo e detenuto sine titulo da (OMISSIS), hanno chiesto la condanna al rilascio e al pagamento di un'indennita' di occupazione.

La (OMISSIS) ha proposto domanda riconvenzionale per accertare il diritto di ritenzione in qualita' di possessore dell'immobile e condannare gli attori al pagamento del valore delle opere realizzate su di esso.

Nella prima udienza gli istanti hanno specificato che il i ricorso era stato proposto ai sensi degli articoli 414 e 447 bis c.p.c., perche' il rapporto sottostante era di comodato.

Il giudice di primo grado, con sentenza non definitiva del 27 dicembre 2005, esclusa la nullita' dell'edictio actionis contenuta in ricorso poiche' dalle deduzioni delle parti alla e prima udienza era desumibile che il godimento dell'immobile era stato concesso per destinarlo ad abitazione familiare della (OMISSIS) e di suo marito, figlio degli attori, ragion per cui aveva respinto l'istanza di trasformazione del rito da locatizio ad ordinario, accolse la domanda principale essendo venuta meno detta destinazione e percio' il comodato, dichiaro' inammissibile la riconvenzionale e rimise la causa sul ruolo per quantificare l'indennita'.

Quindi, con sentenza definitiva del 27 novembre 2008, il medesimo Tribunale condanno' la (OMISSIS) a pagare euro 14.296,58 per il periodo ottobre 2003 (data della richiesta restituzione) - gennaio 2006.

Interposto appello avverso la sentenza non definitiva, la Corte di appello di Palermo con sentenza del 28 ottobre 2008 lo ha respinto sulle seguenti considerazioni: 1) il Tribunale non aveva violato l'articolo 112 c.p.c. avendo correttamente interpretato l'azione dei (OMISSIS) - (OMISSIS) fondata su un rapporto obbligatorio anche alla luce delle difese della (OMISSIS), e lo ha qualificato di comodato senza determinazione di durata attesa la sua destinazione non negata dalla stessa (OMISSIS), che aveva soltanto eccepito di esser rimasta estranea a tale contratto; 2) non vi erano elementi per trasformare la detenzione della (OMISSIS) in possesso, non essendo a tal fine sufficienti i lavori di ristrutturazione e completamento eseguiti sull'immobile e non dedotti come corrispettivo della concessione di godimento; 3) atteso il rito locatizio, scelto dagli attori e oggettivamente applicabile avuto riguardo anche alla posizione difensiva assunta dalla convenuta, la sua riconvenzionale, non proposta nei termini di cui all'articoli 416 e 418 c.p.c., era stata correttamente ritenuta inammissibile, implicitamente revocando l'ordinanza di remissione in termini del giudice istruttore; 4) nessuna mutatio libelli era ravvisabile da parte degli attori, ma soltanto qualificazione giuridica del fatto costitutivo costituente premessa logico - giuridica del petitum, e percio' correttamente il Tribunale aveva risolto il comodato per il venir meno della destinazione di esso ad abitazione familiare dopo la crisi coniugale e riconosciuto un danno per la mancata restituzione dell'immobile dopo la richiesta; 5) l'esecuzione di rilevanti opere di restauro dell'immobile non era attivita' idonea a mutare la detenzione in possesso, ne' gli esborsi erano stati attribuiti a corrispettivo del godimento del bene, mentre, anche se il comodato si e' concluso tra i genitori e il figlio, la destinazione a casa coniugale senza corrispondere alcunche' ha reso la (OMISSIS) partecipe di esso, ne' d'altro canto la stessa ha mai affermato di aver esercitato un possesso uti dominus sull'immobile, contro la volonta' dei proprietari; 6) la mancata restituzione dell'immobile e' fatto potenzialmente idoneo a cagionare un danno al patrimonio dell'avente diritto e legittima la condanna generica.

Quindi la stessa Corte, in data 13 ottobre 2010, ha respinto l'appello avverso la predetta sentenza definitiva sulle seguenti considerazioni: 1) le questioni sull'esistenza del comodato erano precluse dal giudicato; 2) la mancata restituzione del bene concesso in comodato causa un danno risarcibile, determinabile in base al valore locativo; 3) pur se da luglio 2004 i suoceri della (OMISSIS) le avevano interdetto la strada di accesso all'appartamento, tuttavia era rimasto nella sua disponibilita' non avendo restituito le chiavi e conseguentemente i titolari del bene non avevano potuto trarne nessuna utilita'; 4) con la ricezione della diffida alla restituzione la (OMISSIS) era divenuta occupante sine titulo e quindi era sorto il corrispondente obbligo alla restituzione e percio' da detta data doveva esser calcolata l'indennita' e non gia' dal termine dilatorio di quindici giorni concesso per la riconsegna; 5) dal 2003 la abusiva occupazione dell'immobile si era realizzata e quindi da detta data decorreva l'indennita', calcolata dal C.T.U. in considerazione dello stato dell'immobile al momento della consegna, non in base al mercato, pur essendo vigente la Legge n. 431 del 1998, allorche' e' iniziata l'occupazione sine titulo, ma in base alla legge 392 del 1978; i balconi erano di pertinenza dell'appartamento e non risultavano esser rimasti nella disponibilita' dei suoceri; la categoria A/7 era corretta perche' l'immobile constava di primo e secondo piano e circostante terreno ed il coefficiente di vetusta' doveva esser calcolato dal 1995, anno di completamento, all'ottobre 2003.

Ricorre per cassazione (OMISSIS) avverso la prima e seconda sentenza di appello, con separati ricorsi, cui resistono (OMISSIS) e (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Per ragioni di economia processuale si riuniscono i ricorsi nn. 659 del 2010 e 358 del 2012 pur se le cause sull'an e sul quantum si sono svolte separatamente nei giudizi di merito essendo applicabile l'articolo 274 cod. proc. civ. anche in cassazione.

1.1- Con il primo motivo avverso la sentenza non definitiva n. 1227 del 2008, la ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 156, 159, 414, 418, 420, 426, 427 e 447 bis c.p.c., e dell'articolo 24 Cost.. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5)" e conclude con i seguenti quesiti di diritto: a) "Dica la Corte se un ricorso introduttivo di un giudizio (come quello trascritto a pag. 1) che introduce una domanda di restituzione di immobile detenuto senza titolo, fondata solo sulla proprieta' ed in assenza di altre indicazioni, puo' avanzare un'azione contrattuale ex articolo 447 bis, fondato su un comodato a cui il ricorso neppure accenna"; b) "Dica la Corte, ove ritenga sussistenti gli indicati vizi del ricorso, se l'assenza di qualsiasi riferimento (perfino implicito) ad un negozio eventualmente sussistente tra le parti determini la nullita' dell'atto introduttivo del giudizio che il procuratore della parte affermi (soltanto in udienza) fondato su un negozio; e se il convenuto possa interpretare l'atto in modo corrispondente al suo contenuto, eccepirne la irritualita' con richiesta di adeguarlo al rito ordinario da applicare alla domanda, o se tale facolta' e' preclusa dalla nullita'; c) Dica la Corte se il rito da applicare all'azione dipende dal contenuto della domanda o da altri criteri e se si possa instaurare un rito diverso da quello applicabile al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio per effetto di una mutazione nell'allegazione dei fatti della domanda attrice formulata in udienza, e se cio' sia possibile anche se il convenuto nella prima difesa dichiara di non accettare il contraddittorio sulla nuova domanda; d) Dica la Corte se l'attore possa iniziare un giudizio di riconsegna, fondato esclusivamente sulla proprieta' dell'immobile, e possa successivamente (dopo aver preso visione delle difese del convenuto ed in particolare della domanda riconvenzionale di rimborso, al possessore in buona fede, dei lavori eseguiti sull'immobile) mutare la domanda ponendovi a fondamento un comodato proposto per la prima volta in udienza; e) Dica la Corte quali siano le conseguenze processuali dell'assenza di allegazioni dei gravi motivi per procedere alla modifica della domanda di cui all'articolo 420 c.p.c.; f) Dica la Corte se l'instaurazione del rito locatizio ad una domanda incompatibile con esso abbia portato lesione dei diritti della difesa e spiegando in qual modo sanare tale lesione, ove ritenuta sussistente; g) Dica la Corte con quale rito andra' celebrato il giudizio di rinvio, nel caso in cui venga disposto".

Il motivo e' infondato.

Dalla sentenza di appello emerge con chiarezza i fatti ritenuti rilevanti dal giudice di primo grado per qualificare la domanda: 1) sulla base della domanda degli attori di rilascio dell'immobile per occupazione senza titolo e della difesa della convenuta che aveva dichiarato che la disponibilita' di esso era stata concessa a suo marito per destinare la casa ad abitazione coniugale, correttamente il rapporto era stato qualificato di comodato e assoggettato al rito locatizio, avviato dagli attori con il ricorso; b) conseguentemente la domanda riconvenzionale era inammissibile perche' non proposta nei termini di cui all'articolo 418 c.p.c.. Pertanto i giudici di merito hanno osservato il principio secondo il quale colui che non chiede l'accertamento del suo diritto di proprieta' e non agisce affermando che il convenuto e' possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un'azione personale di restituzione per mancanza originaria o sopravvenuta del titolo e se la domanda e' introdotta con ricorso, fermo l'onere dell'attore di dimostrare che ricorrono gli elementi di fatto della fattispecie legale del rito prescelto, il convenuto, ancorche' ne adduca l'erroneita', ha l'onere di osservare le norme che quel rito impone, e cioe' nella specie gli articoli 416 e 418 c.p.c., onde evitare di incorrere in decadenze e preclusioni.

Quanto poi alla qualificazione del rapporto, i giudici di merito hanno osservato il principio secondo il quale la domanda va individuata non limitandosi al tenore letterale della medesima, ma tenendo conto della natura della vicenda rappresentata in giudizio e delle precisazioni delle parti che possono specificare giuridicamente il fatto costitutivo del diritto. Infine, circa la violazione del diritto alla difesa, nessuna prospettazione e' contenuta nel quesito, mentre d'altro canto le domande su cui il giudice abbia dichiarato di non pronunciare sussistendo una preclusione di carattere processuale, possono essere azionate in separato giudizio non essendo configurabile una preclusione da giudicato.

2.- Con il secondo motivo deduce: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione dell'articolo 115 c.p.c.; articoli 1803 e 1809 e 2697 c.c. (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5)" e conclude con i seguenti quesiti di diritto: a) "Dica la Corte se l'esistenza di un contratto di comodato negato ex adverso, puo' esser desunta soltanto dalla destinazione a casa familiare e dall'assenza di canone, nonostante il presunto comodatario abbia dato prova di avere sostenuto spese ingenti che hanno trasformato un immobile inabitabile in una casa definita in ogni sua parte; o se l'assenza del canone possa essere conseguenza di tali spese; b) Dica la Corte se alla luce di detta prova il presunto comodante avrebbe avuto l'onere di provare l'esistenza del contratto, anche deducendo prove in tal senso, o meno; c) Dica la Corte se e' configurabile o meno l'esistenza di un comodato a fronte di prova di ingenti spese sostenute dal presunto comodatario per rendere l'immobile abitabile, o se spese ingenti per un contratto a causa naturalmente gratuita non determini la necessita' di configurare altra tipologia contrattuale; e) Dica la Corte se e' compatibile con il comodato la riconsegna di un immobile interamente definito a fronte dell'asserita iniziale consegna di un rustico inabitabile".

Il motivo e' infondato.

I giudici di merito, dopo aver evidenziato che la (OMISSIS) non aveva dedotto nessuna corrispettivita' tra il godimento dell'immobile e le opere eseguite, si sono infatti attenuti al principio secondo il quale il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione (nella specie, straordinaria) puo' liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non puo', conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilita' da parte del comodatario stesso, che non e' ne' possessore ne' terzo, dei principi di cui agli articoli 1150 e 936 c.c..

3.- Con il terzo lamenta: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione degli articoli 936, 1140, 1141, 1142, 1147, 1150, 1151 e 1152 c.c., dell'articolo 429 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5) e conclude con i seguenti quesiti di diritto: a) Dica la Corte se la prova della consegna della cosa posseduta da un terzo sia a carico di chi ne pretende il rilascio o meno; b) Dica la Corte se in assenza di tale prova il possessore puo' presumersi di buona fede o meno; c) Dica la Corte se avendo tale qualita' il possessore puo' vantare il diritto di ritenzione, o meno".

Il motivo e' inammissibile perche' imperniato sulla richiesta di una nuova valutazione dei fatti senza contrapporre nessuna argomentazione giuridica alla sussunzione della fattispecie nella estensione del comodato, non soggetto a particolare forma, alla (OMISSIS) per effetto dell'articolo 1332 cod. civ. avendo costei accettato, anche successivamente rispetto all'accordo tra i suoceri e suo marito tacitamente, di adibire l'immobile a destinazione di entrambi, senza il pagamento di corrispettivo, divenendo in tal modo parte in senso sostanziale di detto accordo.

4. - Con il quarto motivo deduce: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione degli articoli 418 e 184 bis c.p.c. (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5)" e conclude con i seguenti quesiti di diritto: "a) Dica La Corte se un giudice, subentrato al precedente che abbia disposto la rimessione in termini di una parte, possa ignorare detto provvedimento e, senza revocarlo, possa non tenerlo in nessuna considerazione senza motivare in alcun modo in sentenza, e se la Corte di Appello possa ignorare l'eccezione avanzata nei motivi di gravame, senza motivare sul punto; b) Dica la Corte se la sentenza, laddove interpreta l'ordinanza come illustrato nel motivo, confonde o meno l'inammissibilita' con una decadenza superata dall'ordinanza".

Il motivo e' infondato.

La Corte di merito, dopo aver evidenziato le suddette ragioni giuridiche, ha conseguentemente escluso l'incolpevolezza dell'errore della convenuta chiamata in giudizio con ricorso, nel non aver proposto la domanda riconvenzionale nei termini di cui all'articolo 418 c.p.c., ed ha pertanto confermato l'esattezza della inammissibilita' di detta domanda, non emendabile mediante la remissione in termini ai sensi dell'articolo 184 bis c.p.c., ratione temporis applicabile, ed ha percio' ritenuto implicitamente revocato il relativo provvedimento.

Quindi il ricorso avverso la sentenza non definitiva n. 1227 del 2008 della Corte di Appello di Palermo va respinto.

5.- Con il primo motivo del ricorso avverso la sentenza definitiva della medesima Corte di Appello, n. 1320 del 2010 la (OMISSIS) deduce: "Violazione degli articoli 112, 115 e 324 c.p.c., e articolo 2909 c.c.. Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Erroneamente la Corte di merito ha ritenuto preclusa la questione concernente l'inesistenza del comodato essendo invece stata impugnata per cassazione la sentenza non definitiva della Corte di appello nel 2008 - per i motivi 1 e 2, che trascrive - ed infatti nessuna delle parti aveva eccepito il giudicato.

Il motivo e' fondato, ma inidoneo a modificare la statuizione al riguardo, pur se con diversa motivazione.

Infatti il giudice dinanzi al quale prosegue il giudizio per la determinazione del quantum resta vincolato dalla decisione non definitiva - anche se non passata in giudicato u' agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a se' in ordine sia alle questione definite sia a quelle da queste dipendenti che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia.

6.- Con il secondo motivo deduce: "Omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione degli articoli 1223, 2697 e 2733 c.c.. Articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

6.1- Con il terzo motivo lamenta: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (difetto di legittimazione attiva) e violazione dell'articolo 100 c.p.c.. Articoli 360 c.p.c., nn. 3 e 5". I motivi, congiunti perche' attinenti all'omessa pronuncia dei giudici di appello sulla questione del difetto di legittimazione attiva dei proprietari dell'immobile a chiedere il danno e sulla conseguente inesistenza di esso in quanto il comodato e' proseguito con il figlio degli attori - che invece secondo i fatti accertati in primo grado se ne era andato dall'immobile, tant'e' che la (OMISSIS) si e' difesa chiedendo il riconoscimento della sua qualita' di possessore dello stesso - con la conseguenza da un lato che egli sarebbe l'unico legittimato a chiedere i danni, dall'altro che il bene per i proprietari e' percio' infruttifero, sono inammissibili perche' le censure, attinenti alla titolarita' del rapporto, introdotte per la prima volta con l'impugnazione avverso la sentenza definitiva di primo grado che ha determinato il danno, a cui il giudice era vincolato dalla sentenza non definitiva, non erano esaminabili dalla Corte di appello.

7.- Con il quarto motivo deduce: "Omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione dell'articolo 112 c.p.c.. Articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5" e lamenta che la Corte di merito non ha considerato che da ottobre 2003 a luglio 2004 la (OMISSIS) e' stata spogliata dal possesso dell'immobile, in cui e' stata reintegrata nel novembre 2005, come riconosciuto con sentenza della Corte di appello n. 5427 del 2008 resa in altro giudizio tra le stesse parti e quindi la circostanza che abbia continuato a possedere le chiavi dell'immobile non e' sufficiente per obbligarla a pagare l'indennita' di occupazione.

La censura e' infondata.

Ed infatti soltanto con la consegna all'avente diritto dell'immobile cessano gli obblighi dell'occupante, mentre e' estranea a questo giudizio la questione del risarcimento del danno per l'illegittimita' dello spoglio.

Concludendo va respinto anche il ricorso avverso la sentenza definitiva n. 1320 del 2010 della Corte di appello di Palermo.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sui ricorsi nn. 659 del 2010 e 358 del 2012 li rigetta. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione, pari ad euro 3.500,00 di cui euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

INDICE
DELLA GUIDA IN Proprietà

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3440 UTENTI