Il locatore non è responsabile dei danni derivanti dall'infezione batterica dell'acqua potabile erogata

In tema di danni prodotti dalla cosa locata, il principio secondo cui sul proprietario locatore - che ha l'obbligo, imposto dall'art. 1575 cod. civ., di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all'uso convenuto - grava una presunzione di responsabilità', che può essere vinta mediante la prova, offerta dal locatore medesimo, dell'imputabilità' dell'evento al caso fortuito ovvero dal fatto illecito del terzo, non trova applicazione qualora il conduttore imputi al locatore difetti che non attengano alla struttura originaria della cosa locata né sono a questa ricollegabili. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 13 maggio 2008, n. 11903. La S.C. ha cassato la sentenza impugnata ritenendo non applicabile il riportato principio alla fattispecie esaminata, in cui i ricorrenti, in relazione all'infezione batterica dell'acqua potabile erogata negli appartamenti da loro condotti in locazione, non imputavano all'unica locatrice difetti che attenevano alla struttura originaria dell'impianto di autoclave - ed al correlativo obbligo di tenerla in buono stato - o che fossero alla stessa ricollegabili ma, in sostanza, lamentavano l'omessa modifica di tale struttura originaria nella parte divenuta obsoleta.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DE. RO. AL. , CO. FR. , SC. GI. , FE. IT. , SC. MA. , PA. MA. , RE. NA. , BR. SA. , CU. AN. CH. , GA. PA. , AR. SI. , BA. NA. , ZA. EL. , RA. GR. , BE. VA. , UR. CA. , MO. AN. (quale erede di Ba. Ma. ), AM. IR. , PE. VA. , CO. IV. , S. G. , TA. PA. , AL. PI. , MA. KA. , MA. BA. , elettivamente domiciliati A ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato CIGLIANO FRANCESCO, che li difende unitamente all'avvocato ANTONIO COLELLA, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

IT. AS. S.P.A., in persona del suo Presidente Dott. It. Mi. , elettivamente domiciliata a ROMA via DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell'avvocato GATTAMELATA STEFANO, che la difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE FORMENTI e GIUSEPPE SALA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

CO. AC. PO. MI. S.P.A.;

- intimato -

e sul 2 ricorso n 15114/04 proposto da:

CA. GE. S.P.A., elettivamente domiciliato a ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CANEPA, difesa dall'avvocato EZIO PEREGO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

IT. AS. S.P.A., DE. RO. AL. , CO. FR. , SC. GI. , FE. IT. , SC. MA. , PA. MA. , RE. NA. , BR. SA. , CU. AN. CH. , GA. PA. , AR. SI. , BA. NA. , ZA. EL. , RA. GR. , BE. VA. , UR. CA. , MO. AN. (quale erede di Ba. Ma. ), AM. IR. , PE. VA. , CO. IV. , S. G. , TA. PA. , AL. PI. , MA. KA. , MA. BA. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1657/03 della Corte d'Appello di MILANO, terza sezione civile emessa il 5/12/2002, depositata il 23/05/03; RG. 959/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/08 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;

udito l'Avvocato RENZO CUOMO (per delega Avv. Stefano Gattamelata);

udito l'Avvocato EZIO PEREGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo e' esposto come segue.

De. Ro.Al. ed altri 48 conduttori di appartamenti di uno stabile situato a (OMESSO), di proprieta' dell'" It. As. " S.p.a., nell'Ottobre '96 proponevano ricorso ex articolo 700 c.p.c. davanti al Pretore di Milano nei confronti di tale Societa' per ottenere che essa, quale locatrice degli appartamenti, ripristinasse le condizioni necessarie per la potabilita' dell'acqua fornita agli appartamenti, dando immediato inizio alle opere necessarie e mettendo in opera, tra l'altro, un numero congruo di prese d'acqua.

A sostegno del ricorso i conduttori esponevano che a seguito di numerosi casi di infezioni gastrointestinali tra gli abitanti dello stabile, l'A.S.L. (OMESSO) era intervenuta per analizzare l'acqua potabile distribuita negli appartamenti evidenziandone una contaminazione batterica. La stessa A.S.L. nel Giugno 96 aveva prescritto la sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile e la disinfezione e lo spurgo di tutta la rete e degli impianti interni a carico della proprieta'; cio' nonostante i controlli effettuati in seguito avevano dato esiti positivi, determinando il persistere del divieto di utilizzazione sino a che, con ordinanza del Sindaco del 18/10/96, era stato ordinato alla Societa' proprietaria di provvedere adeguatamente entro trenta giorni, nel frattempo mettendo in funzione un allacciamento provvisorio che garantisse agli abitanti dell'edificio un punto di erogazione di acqua potabile. Quest'ultimo allacciamento era stato effettuato, se pure in maniera poco funzionale alle esigenze degli inquilini e comunque ad esso aveva provveduto il Co. de. po. e non gia' la proprietaria dello stabile.

I ricorrenti chiedevano pertanto al Pretore di dare ogni opportuna disposizione per la posa in opera da parte del Co. Ac. Po. ( C. ) di un numero congruo di prese d'acqua e di quanto necessario per limitare i disagi degli inquilini e l'eventuale pericolo di nuove infezioni, nonche' di ordinare alla Societa' proprietaria dello stabile di dare immediato avvio alle opere necessarie per il ripristino di un'adeguata erogazione di acqua potabile nei locali, fissando un termine per il completamento delle opere e tutti gli incombenti connessi al collaudo degli impianti ed alla certificazione della potabilita' dell'acqua.

Integrato il contraddittorio nei confronti del C. ed esperite due C.T.U., il Pretore con provvedimento 26/5/97 ordinava all' It. As. di mettere immediatamente in funzione l'autoclave gia' installata, previa autorizzazione del C. , fissando termine di trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito.

Con ricorso ex articolo 447 bis c.p.c., pertanto, De. Ro.Al. ed altri trenta inquilini instauravano il giudizio di merito nei confronti dell' It. As. e del Co. Ac. Po. , chiedendo di accertare le cause dell'infezione batterica dell'acqua potabile erogata negli appartamenti condotti in locazione dai ricorrenti medesimi, condannando i resistenti a tutte le opere e interventi necessari ad ovviare agli inconvenienti manifestatisi fissando un termine per la loro esecuzione e infine che, accertato l'inadempimento dell' It. As. agli obblighi derivanti dal contratto di locazione, essa venisse condannata al risarcimento dei danni, ivi compresi il danno biologico ed il danno morale.

L' It. As. S.p.a. si costituiva contestando le deduzioni dei ricorrenti e, in particolare, eccependo la difformita' tra le conclusioni formulate nel ricorso ex articolo 700 c.p.c. e quelle formulate nel ricorso ex articolo 447 bis c.p.c., in ogni caso chiedeva di essere garantita e manlevata dal Co. Ac. Po. e dal Comune di Buccinasco, dei quali chiedeva la chiamata in causa. Quest'ultima non veniva ammessa con riferimento al Comune mentre il C. , costituitosi, chiedeva il rigetto di ogni domanda nei propri confronti. Il Tribunale di Milano con la sentenza qui impugnata ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla domanda di condanna ad effettuare ulteriori interventi sulla rete idrica, ha condannato l' It. As. a restituire a ciascuno dei trentuno ricorrenti un importo pari ad un terzo del canone di locazione corrisposto nel periodo Giugno '96 - Marzo '98, dichiarando inammissibili le altre domande. Ha infine condannato la locatrice al pagamento delle spese di tutte le fasi del procedimento in favore dei ricorrenti e delle spese di C.T.U., compensando le spese processuali tra le altre parti. L' It. As. ha proposto appello contro tale sentenza esponendone a sostegno i seguenti motivi:

- in primo luogo il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la Societa' proprietaria del tratto di condotta fognaria nel quale si verifico' la fuoriuscita di liquido inquinante, di proprieta', invece, del Comune di Buccinasco, del quale pertanto il primo Giudice avrebbe illegittimamente non autoriazato la chiamata in causa;

- in secondo luogo il Tribunale avrebbe errato nell'identificazione degli obblighi asseritamene violati dalla societa' appellante, non tenendo in debito conto le risultanze della C.T.U. e in particolare ritenendo sussistente l'obbligo della locatrice di munire l'autoclave di una preautoclave anziche' mantenerlo collegato direttamente alla rete idrica;

- ancora, il Tribunale avrebbe omesso l'esame di un punto decisivo della controversia, poiche' non avrebbe esaminato le conclusioni raggiunte nelle relazioni di C.T.U. circa la responsabilita' oggettiva e l'omessa vigilanza da parte del Co. Ac. Pu. in relazione all'inquinamento lamentato dai ricorrenti e non avrebbe preso in considerazione la terza concausa d'inquinamento individuata dalle C.T.U. e cioe' la possibile via d'infiltrazione rappresentata dalla cd. saracinesca di derivazione, di proprieta' del C. ;

- secondo l'appellante il Tribunale avrebbe inoltre omesso di motivare in ordine alla domanda di garanzia e manleva svolta dalla locatrice nei confronti del C. e cosi' pure riguardo alle istanze istruttorie proposte dalla locatrice;

- infine si lamenta che in ogni caso la pronuncia di primo grado sarebbe errata anche riguardo al "quantum" sia sotto il profilo temporale, poiche' dal Settembre '96 in poi l'obbligo di risarcimento sarebbe gravato sul Comune e sul C. , sia sotto il profilo dell'entita' della somma liquidata, non essendo stata fornita alcuna motivazione sull'equiparazione della somma ad un terzo del canone. L'appellante ha quindi concluso chiedendo che in accoglimento dell'impugnazione e in corrispondente riforma totale o parziale della sentenza di primo grado venga respinta ogni domanda nei suoi confronti o in caso di accoglimento, si dichiari il diritto dell' It. As. ad essere garantita e manlevata, in via solidale o alternativa, dal Comune di Buccinasco e dal C. oppure, ancora in via subordinata, venga ridotta l'entita' della somma dovuta ai ricorrenti a titolo di risarcimento.

De. Ro.Al. ed altri 27 appellati, meglio indicati in epigrafe, si sono costituiti proponendo appello incidentale, ritualmente notificato alle controparti, contestando la fondatezza di tutte le argomentazioni sia in fatto che in diritto dell'appellante ed eccependo invece l'erroneita' della pronuncia di primo grado con riguardo all'inammissibilita' delle domande di risarcimento del danno biologico e del danno morale, in quanto esse non sarebbero state proposte con il ricorso ex articolo 700 c.p.c.. Sul punto infatti gli appellanti in via incidentale hanno dedotto che l'istanza con la quale nel citato ricorso veniva chiesto il risarcimento di tutti i danni, ivi compresi quelli di natura non patrimoniale, dovesse ritenersi comprensiva anche del danno biologico e morale; la pronuncia di primo grado e' stata ritenuta dagli appellanti incidentali meritevole di censura anche per aver ritenuto il danno biologico e quello cd. morale riconducibili alla sola ipotesi di responsabilita' extracontrattuale e non anche a quella contrattuale, dichiarando la relativa domanda inammissibile anche sotto tale profilo.

Infine e' stato proposto appello incidentale anche riguardo al capo della pronuncia relativo alle spese di causa, sotto il profilo della non integrale liquidazione delle spese e dei diritti, sia perche' secondo gli appellati tali importi sarebbero immodificabili per legge se compresi nel corretto scaglione di riferimento, sia per mancanza di motivazione sul punto; altrettanto erroneamente e senza motivazione non sarebbe stata disposta in favore degli appellati la refusione delle spese sostenute per la C.T.P. ...".

Con sentenza 5.12.2002 - 23.5.2003 la Corte d'Appello di Milano, nel merito, osservava tra l'altro quanto segue:

"...nelle conclusioni formulate all'esito della prima relazione di consulenza tecnica, disposta nell'ambito del procedimento ex articolo 700 c.p.c., i Consulenti ritennero di attribuire l'inquinamento dell'acqua potabile "senza molto margine di dubbio, alla sfortunata concomitanza" di:

1) una perdita della condotta fognaria dello stabile che raggiungeva le condotte dell'acqua e il pozzetto del contatore; 2) un sistema di alimentazione dell'autoclave tale da poter mandare la rete "in depressione"; 3) altre possibili vie d'infiltrazione, con particolare attenzione alla saracinesca a monte del contatore.

Tali conclusioni sono state confermate nella successiva Consulenza svolta nel giudizio di merito, con l'ulteriore precisazione, tuttavia, che "non e' possibile accertare con esattezza dove l'inquinamento si sia verificato" (cfr. p. 6 relazione in data 10/3/97).

Sempre in merito alla ricerca del punto d'origine dell'inquinamento, a proposito del collegamento diretto dell'autoclave alla rete senza interposizione di una preautoclave, i Consulenti hanno sottolineato che in occasione di precedenti episodi simili avvenuti altrove la mancanza di preautoclave era stata individuata come la causa di una depressione indotta dall'avvio delle pompe, "in presenza di una non perfetta tenuta stagna delle tubazioni e di una loro contaminazione esterna" - precisando tuttavia che, avendo altri edifici nella stessa via un impianto simile a quello di proprieta' It. As. , non si poteva escludere che la depressione potesse essere stata determinata anche all'esterno della derivazione dello stabile dei ricorrenti.

Anche sull'efficienza causale di tale elemento, dunque, non puo' dire raggiunta alcuna certezza; inoltre sotto il profilo della riconducibilita' della mancanza di preautoclave alla responsabilita' della societa' proprietaria dello stabile e locatrice degli appartamenti ai ricorrenti, questa Corte osserva che la necessita' d'installazione di una preautoclave, o meglio il divieto di uso dell'autoclave senza preautoclave, certamente non previsto nel 1974, all'epoca della convenzione intervenuta tra il CA. e la proprieta', venne introdotto solo successivamente, nel 1991 e non risulta, ne del resto il CA. lo contesta, che sia mai stato richiesto all' It. As. di adeguarsi alla nuova norma regolamentate introdotta o che le sia stato notificato il nuovo Regolamento, introdotto nel 1991.

Tutti i dati esaminati hanno cosi' portato i Consulenti ad affermare che "e' ragionevole supporre che l'inquinamento sia avvenuto tra la derivazione della condotta del CA. e la centrale idrica del condominio, inclusa la saracinesca di derivazione", saracinesca che, e' dato pacifico in causa, risulta di proprieta' del CA. , tanto da far sostenere ai C.T.U. l'esistenza di "una responsabilita' oggettiva dell' It. As. e del CA. se l'inquinamento e' avvenuto attraverso la saracinesca del CA. ".

Alla luce di tali risultanze ritiene dunque questa Corte che non possa essere condiviso il convincimento raggiunto dal primo Giudice, poiche' le approfondite indagini di carattere tecnico disposte d'Ufficio e gli elementi di prova forniti dalle parti non hanno consentito di provare con certezza quale sia stata la causa dell'inquinamento subito dall'acqua potabile, evidenziando la concreta possibilita' di piu' fattori concomitanti ma non potendosi stabilire se e quale dei singoli fattori individuati fosse in grado di determinare, di per se' solo, l'evento dannoso, e se cosi' sia avvenuto, ne', conseguentemente, puo' dirsi provato che l'inquinamento si sia determinato in un tratto della rete di condutture di proprieta' dell' It. As. od oggetto delle obbligazioni gravanti su di essa in forza del contratto di locazione.

In accoglimento dell'appello proposto dall' It. As. S.p.a. e in corrispondente riforma della sentenza emessa in primo grado, vanno pertanto respinte le domande proposte dai ricorrenti nei confronti della societa' sopracitata; quanto alle spese dei due gradi di giudizio, anche in considerazione della particolare complessita' delle questioni di carattere tecnico-specialistico controverse, si ritiene opportuno disporre l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio, ivi comprese quelle occorse per le Consulenze Tecniche d'Ufficio come gia' liquidate in corso di causa".

Sulla base delle considerazioni esposte detta Corte decideva come segue: "In accoglimento dell'appello proposto dalla " It. As. " S.p.a. avverso la sentenza emessa in data 10-24/2/2000 dal Tribunale di Milano.

Respinge la domanda proposta da De. Ro. Al. ed altri con ricorso 26/6/97, dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio".

Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione venticinque dei ventotto appellati ed appellanti incidentali.

Ha resistito con controricorso la IT. AS. S.P.A..

Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale la CA. GE. S.P.A.. Sia i ricorrenti principali, sia la CA. GE. S.P.A. hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi.

I primi quattro motivi del ricorso principale vanno esaminati insieme in quanto connessi ed in quanto alcune argomentazioni, ripetute numerose volte nell'ambito del ricorso, vengono esposte in piu' di un motivo.

Le censure in questione possono essere riassunte come segue:

- 1) PRIMO MOTIVO ("VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE degli articoli 1575, 1576, 2697 c.c. E OMESSA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA, APODITTICA MOTIVAZIONE (articolo 132 c.p.c., n. 4) SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA IN RELAZIONE all'articolo 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5"). Gli odierni ricorrenti avevano fondato la loro domanda principalmente assumendo la responsabilita' contrattuale dell' It. As. la quale era incorsa nella violazione del precetto di cui all'articolo 1575 c.c., che le imponeva di mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto. Poiche' non esiste una causa unica e assorbente, ma una serie di (con)cause, il Giudice di primo grado aveva concluso nel senso della responsabilita' della convenuta ("La condotta fognaria - osserva il Tribunale - cosi' come il sistema di alimentazione dell'autoclave sono di proprieta' dell' It. As. , che, non controllando la condotta fognaria e mantenendo un sistema di alimentazione dell'autoclave rischioso, ha violato l'obbligo del locatore, sancito dall'articolo 1575 c.c., di mantenere la cosa locata in stato di servire all'uso convenuto e, conseguentemente, di provvedere a tutte le riparazioni necessarie"). La Corte ha invece riformato la sentenza del Tribunale partendo dalle stesse premesse, ma capovolgendo (e quindi violando) le regole giuridiche applicabili e dalla stessa apparentemente applicate (nesso di causalita', obbligazioni del locatore, onere della prova), ossia le medesime regole utilizzate (ma correttamente) dal Tribunale. E' certamente condivisibile io scrupolo della Corte laddove si pone il problema se esistesse, rectius, se fosse stata fornita la prova di una causa unica ed assorbente che escludesse la responsabilita' della convenuta (o che la individuasse in maniera esclusiva), ma non invece le conclusioni cui e' pervenuta in quanto non logiche e non giuridicamente corrette. Se si fosse individuata la causa unica ed assorbente estranea agli obblighi di It. As. quale proprietaria-locatrice, si sarebbe dovuta escludere la responsabilita' della It. As. ; se la risposta fosse stata - come e' stata - negativa, si sarebbe dovuto condannare la convenuta in quanto responsabile di una delle cause accertate dell'inquinamento. In tema di danni prodotti dalla struttura originaria della cosa locata, vige il principio che sussiste in capo al proprietario locatore la presunzione di responsabilita' - che si ricollega all'obbligo, imposto dall'articolo 1575 c.c., di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all'uso convenuto - e che puo' essere vinta dal locatore medesimo solo mediante la prova dell'imputabilita' dell'evento al fortuito, nel cui ambito trova collocazione anche l'ipotesi che i danni derivino dal difetto di opere di manutenzione gravanti per legge sul conduttore. Nel nostro caso, la zona "inquinante" era al di fuori del controllo e della custodia dei ricorrenti-inquilini. Il dovere di manutenzione, vigilanza, custodia era pertanto rimasto sempre in capo alla locatrice-proprietaria. La locatrice avrebbe dovuto provare il caso fortuito.

- 2) SECONDO MOTIVO (VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE degli articoli 1575, 1576, 1218, 1223, 1292, 1293, 1294, 2055, 2697 c.c. e articolo 41 c.p. E OMESSA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA IN RELAZIONE all'articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5). La Corte di Appello, pur avendo accertato il concorso di It. As. nella causazione del danno, la Corte esonera la convenuta It. As. in quanto, all'interno del concorso di cause, non e' stato possibile individuare quella primaria ed assorbente. Mentre avrebbe dovuto affermare il suo dovere di risarcimento (articoli 1218, 1223, 1575, 1576 c.c.) in quanto concorrente (articolo 41 c.p.) nella causazione del danno secondo le regole della responsabilita' solidale. Il principio giuridico che avrebbe dovuto governare la soluzione del presente caso e' il seguente: "In tema di responsabilita' civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a piu' azioni o omissioni il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'articolo 41 c.p. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilita' - in virtu' del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalita' fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consiste in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non puo' esserne esclusa l'efficienza soltanto perche' sia incerto il suo grado di incidenza causale." (Cass. civ., Sez. 3, 15/01/2003, n. 488). La natura delle riparazioni effettuiate da It. As. su indicazione dei Ctu dimostra che l'inquinamento ebbe a verificarsi e/o comunque a trasmettersi (infatti la riparazione di quelle parti coincide con la fine dell'inquinamento) sicuramente su una delle parti dell'impianto stesso di proprieta' di It. As. , e che pertanto ai sensi degli articoli 1575 e 1576 c.c. responsabile era la convenuta locatrice-proprietaria, il che la dice lunga sulla mancata prova di altra "causa primaria". La ricerca della causa unica escludente e' una invenzione della Corte, dal momento che i Ctu nell'elencare le cause le hanno sempre considerate in concorso tra loro; ne' hanno mai ipotizzato l'esclusione di alcuna a scapito di altra, ne' hanno mai avuto dubbi sulla loro efficienza causale. - 3) TERZO MOTIVO (VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI articoli 61, 116, 132, 191-197 c.p.c., E OMESSA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA IN RELAZIONE all'articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5. I Consulenti nominati dal Giudice avevano affermato da un lato che "non ci possono essere dubbi sulla responsabilita' da parte della It. As. per quanto riguarda la manutenzione della condotta fognaria", e dall'altro che "e' altrettanto responsabilita' della Italiana Assicurazioni aver avuto un sistema di alimentazione dell'autoclave rischioso", ed infine che se la contaminazione e' avvenuta (anche) attraverso la saracinesca a monte del contatore di proprieta' del CA. , ... la manutenzione del pozzetto che includeva contatore e saracinesca e' comunque dell' It. As. in base all'articolo 9 (comma 3 e 4) del Regolamento e Norma incluse nel contratto di fornitura (articolo 17 del regolamento del marzo 1991)". Ed anche successivamente, nella seconda memoria, i Ctu hanno ribadito che per quanto riguarda la responsabilita' i C.T.U. non possono che sostanzialmente confermare quanto gia' detto nella prima memoria su una responsabilita' oggettiva della It. As. ". Pur richiamando sinteticamente le conclusioni dei Ctu la Corte ha inspiegabilmente disatteso le risultanze peritali dei consulenti d'ufficio sulla base di una motivazione insufficiente e comunque illogica e contraddittoria.

- 4) QUARTO MOTIVO ("VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI articoli 3 e 10 preleggi, articoli 1575, 1576 c.c., DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 MARZO 1996, (IN SUPPL. ORDINARIO ALLA GAZZ. UFF., 14 MARZO, N. 62). - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE, ALLEGATO 9 CAPO 8.2.1, DEL REGOLAMENTO E NORME PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE AI PRIVATI DEL CONSORZIO PER L'ACQUA POTABILE AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO DEL 1991, ARTT, 9, 12, E OMESSA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA IN RELAZIONE all'articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL DOVERE DI DILIGENZA E DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ex articoli 1575 e 1576 c.c., E OMESSA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA IN RELAZIONE all'articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5").

Una delle principali cause dell'inquinamento individuate dai Ctu riguardava l'autoclave di proprieta' di It. As. . L'impianto di proprieta' di It. As. era in se' e per se' corretto progettualmente e strutturalmente, e non pericoloso: da solo non avrebbe mai potuto causare altro danno che la interruzione del servizio di fornitura dell'acqua se, ad esempio, l'autoclave si fosse rotta. Sicuramente nel 1976 (se non addirittura prima) le conoscenze tecniche non consentivano altre soluzioni. Ma il tempo passa per lutti, ed anche le macchine invecchiano. La stessa Corte ha evidenziato che, "a proposito del collegamento diretto dell'autoclave alla rete senza interposizione di una preautoclave, i Consulenti hanno sottolineato che in occasione di precedenti episodi simili avvenuti altrove la mancanza di preautoclave era stata individuata come la causa di una depressione indotta dall'avvio delle pompe, in presenza di una non perfetta tenuta stagna delle tubazioni e di una foro contaminazione esterna" (sentenza appello p. 15). Pur tuttavia, malgrado la conoscenza di analoghi inconvenienti verificatisi in precedenza e la prevedibilita' dei danni, It. As. non ha mai provveduto all'adeguamento della rete fognaria con la dovuta diligenza e nel rispetto degli obblighi ex articolo 1575 c.c.. La Corte tuttavia ha osservato che "la necessita' di installazione di una preautoclave, o meglio il divieto di uso dell'autoclave senza preautoclave, certamente non previsto nel 1974, all'epoca della convenzione intervenuta tra il Ca. e la proprieta', venne introdotto solo successivamente, nel 1991 e non risulta, ne' del resto il Ca. lo contesta", che sia mai stato richiesto all' It. As. di adeguarsi alla nuova norma regolamentare (articolo 12) introdotta o che le sia stato notificato il nuovo regolamento introdotto nel 1991. Tale assunto e errato. La conoscenza legale dei regolamenti adottati dai Comuni ovvero da un Consorzio di Comuni, tale essendo la natura del CA. Milano, prima della trasformazione in SPA avvenuta in data 16 giugno 2001 avviene, dopo l'entrata in vigore della Legge 8 giugno 1990, n. 142, in base a quanto prescritto dagli Statuti. La pubblicazione del medesimo regolamento nell'Albo Pretorio consortile spiega efficacia verso tutti gli utenti residenti nei Comuni consorziati, tra cui il Comune di Buccinasco. Inoltre per principio generale la pubblicazione all'Albo dell'Ente determina la conoscenza legale per i soggetti non contemplati nell'atto deliberativo. Ne' va trascurato che vige in materia il principio stabilito dall'articolo 10 preleggi, per il quale i regolamenti divengono obbligatoli per effetto della loro pubblicazione. L'obbligo di installazione di ima preautoclave, discendeva non solo dal citato regolamento (articolo 12 cit.) e dagli obblighi conseguenti al contratto di somministrazione o fornitura dell'acqua potabile, ma anche dal D.P.C.M. del 4 marzo 1996, pubblicato sulla G.U della Repubblica Italiana del 14 marzo 1996, il quale al Capo 8.2 prescrive che "i dispositivi di sollevamento installati dai privati devono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione". Ed il pozzetto ove era collocato il contatore era di proprieta' di It. As. s.p.a. e comunque il regolamento del CA. all'articolo 9, comma 3 dispone che "L'abbonato dovra' rispondere della buona conservazione del contatore ed organi annessi, curandone il regolare funzionamento e riferire subito in caso contrario all'Amministrazione del Consorzio perche' provveda". Del resto nessuno dubita della pericolosita' dell'uso della sola autoclave senza preautoclave, quando e' noto - con l'uso dell'ordinaria diligenza - che collocare il pozzetto (che includeva il contatore principiale dell'acqua) in maniera tale da trovarsi immerso in liquami provenienti dalla fognatura degli stessi stabili, e soprattutto mantenere il sistema di sollevamento dell'acqua all'interno del complesso con autoclave alimentato da pompe la cui aspirazione era direttamente collegata alla rete, aveva un alto rischio di mandare in depressione la rete e permettere infiltrazioni. Se la fognatura era ammalorata tanto che la proprieta' ( It. As. ) intervenne in data 10/7/96 per sostituirne un tratto, non occorre una norma regolamentare perche' il proprietario-locatore (gia' obbligato ex articolo 1575 c.c.) debba sostituirla.

I motivi sopra riassunti sono in parte fondati.

Con riferimento alla sopra citata giurisprudenza (Sez. 3, Sentenza n. 11687 del 26/11/1993) va rilevato che essa (v. anche la recente Cass. Sentenza n. 10389 del 18/05/2005: "in tema di danni prodotti dalla struttura originaria della cosa locata, poiche' il proprietario locatore ha l'obbligo, imposto dall'articolo 1575 cod. civ., di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all'uso convenuto, grava su di lui una presunzione di responsabilita' che puo' essere vinta mediante la prova, offerta dal locatore medesimo, dell'imputabilita'' dell'evento al caso fortuito ovvero dal fatto illecito del terzo") non puo' trovare applicazione nella specie in quanto i ricorrenti (v. in particolare il quarto motivo: "... L'impianto di proprieta' di It. As. era in se' e per se' corretto progettualmente e strutturalmente, e non pericoloso: da solo non avrebbe mai potuto causare altro danno che... la interruzione del servizio di fornitura dell'acqua se, ad esempio, l'autoclave si fosse rotta. Sicuramente nel 1976 (se non addirittura prima) le conoscenze tecniche non consentivano altre soluzioni. Ma il tempo passa per tutti, ed anche le macchine invecchiano ...") nella specie non imputano alla It. As. difetti che attengono alla struttura originaria (ed al correlativo obbligo di mantenerla in buono stato), ne' sono a questa ricollegabili; ma invece in sostanza lamentano l'omessa modifica di detta struttura originaria nella parte divenuta obsoleta.

Le doglianze concernenti l'autoclave (e piu' precisamente la mancanza di preautoclave) debbono ritenersi prive di pregio in quanto la Corte di merito ha escluso la prova del nesso eziologico con i danni in quanto sulla base delle sopra citate precisazioni dei C.T.U. "...non si poteva escludere che la depressione potesse essere stata determinata anche all'esterno della derivazione dello stabile dei ricorrenti ...". Di fronte a tale giudizio i ricorrenti espongono doglianze che debbono ritenersi inammissibili (in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, i brani in questione delle relazioni e precisazioni di detti consulenti - su cui si basano la censure dei ricorrenti - non vengono riportati ritualmente, e quindi ben piu' ampiamente di quanto fatto nel ricorso; circa detto principio di autosufficienza cfr. tra le altre Cass. n. 4754 del 13/05/1999; Cass. n. 376 del 11/01/2005; Cass. n. 20321 del 20/10/2005; Cass. n.. 1221 del 23/01/2006; Cass. n. 8960 del 18/04/2006; Cass. Sentenza n. 7767 del 29/03/2007; e Cass. Sentenza n. 6807 del 21/03/2007) prima ancora che prive di pregio (in quanto comunque i brevissimi brani riportati e le argomentazioni esposte non riescono assolutamente ad evidenziare i denunciati vizi).

Ovviamente una volta assodato che il giudizio della Corte circa l'insussistenza di detto nesso eziologico e' destinato a rimanere fermo, perdono ogni rilevanza tutte le censure circa la sussistenza dell'obbligo (derivante dalle norme sopra citate ovvero dalla comune prudenza) della proprietaria di provvedere alle opere in questione.

Non e' ben chiaro se la Corte di merito, pur sembrando confermare che l'inquinamento sia stato provocato dalla "... sfortunata concomitanza..." delle cause indicate a pag. 15, abbia poi omesso di condannarla al risarcimento dei danni attribuendo valore essenziale al rilievo che non riteneva possibile identificare il grado di incidenza causale di ogni singola concausa, ovvero non era stata data la prova di una causa unica ed assorbente; tuttavia la frase "... evidenziando la concreta possibilita' di piu' fattori concomitanti ma non potendosi stabilire se e quale dei singoli fattori individuati fosse in grado di //

determinare, di per se' solo, l'evento dannoso, e se cosi' sia avvenuto...'1'' indubbiamente fa parte della motivazione e la sua erroneita' in diritto (comunque appare infatti in contrasto con il seguente principio di diritto citato dai ricorrenti: "In tema di responsabilita' civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a piu' azioni o omissioni il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'articolo 41 cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilita' - in virtu' del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalita' fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consiste in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non puo' esserne esclusa l'efficienza soltanto perche' sia incerto il suo grado di incidenza causale"; Cass. Sentenza n. 488 del 15/01/2003) nonche' l'obiettiva incertezza interpretativa (con la conseguente vizio logico per difficolta' di individuare l'iter argomentativo seguito) sul punto (in particolare in ordine al valore ed alla collocazione logica da dare alla frase suddetta nell'ambito delle altre argomentazioni) costituiscono una prima valida ragione per escludere che la motivazione sul punto sia immune dai vizi denunciati.

In realta' sembra che detto Giudice (v. la parte di motivazione riportata sopra, nell'ambito dello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO) si sia basato essenzialmente sulla seguente argomentazione: "ne', conseguentemente, puo' dirsi provato che l'inquinamento si sia determinato in un tratto della rete di condutture di proprieta' dell' It. As. od oggetto delle obbligazioni gravanti su di essa in forza del contratto di locazione". In altri termini deve ritenersi che alla base della decisione sia stata posta soprattutto l'affermata impossibilita' di individuare il punto in cui le sostanze inquinanti entravano nelle condutture dell'acqua.

Si deve dunque concludere che (a prescindere da ulteriori argomentazioni) in un primo tempo la Corte ha concordato con i Consulenti nell'affermare che "... l'inquinamento dell'acqua potabile ..." andava attribuito "... senza molto margine di dubbio, alla sfortunata concomitanza" di: 1) una perdita della condotta fognaria dello stabile che raggiungeva le condotte dell'acqua e il pozzetto del contatore, 2) un sistema di alimentazione dell'autoclave tale da poter mandare la rete "in depressione", 3) altre possibili vie d'infiltrazione, con particolare attenzione alla saracinesca a monte del contatore ..."; e cioe' andava attribuito sia a concause concernenti l'uscita ("... perdita ...") dei liquami inquinanti "... dalla condotta fognaria dello stabile ..." sia a concause concernenti l'ingresso ("... infiltrazione ...") dei liquami stessi nella rete suddetta.

In un secondo tempo pero' ha cessato di considerare le problematiche concernenti detta fuoriuscita ed ha basato la decisione solo sulle questioni concernenti detto ingresso, svolgendo con riferimento esclusivo a quest'ultimo tutte le successive considerazioni (a cominciare da quella immediatamente successiva: "... non e' possibile accertare con esattezza dove l'inquinamento si sia verificato ...", che sembra riferirsi appunto all'ingresso dei liquami nella rete in questione).

Ha quindi omesso di considerare che anche la "... perdita della condotta fognaria dello stabile ...", se ritenuta sussistente, costituiva una concausa e quindi lana fonte di responsabilita' per il soggetto tenuto a provvedere alla manutenzione della condotta fognaria medesima.

Sussiste dunque il vizio logico in questione.

Sulla base dei rilievi che precedono (tutti esplicitamente od implicitamente oggetto dei motivi di ricorso) deve concludersi che la motivazione contenuta nell'impugnata decisione e' costituita da un percorso argomentativo logicamente non compiuto e esauriente; e deve quindi ritenersi insufficiente (oltre che giuridicamente errato nel punto sopra indicato).

L'impugnata sentenza va dunque cassata con rinvio.

Dato che il Giudice del rinvio dovra' riesaminare (tutto) il materiale probatorio alla luce di quanto sopra esposto, debbono ritenersi assorbite le ulteriori doglianze esposte nei motivi di cui sopra. Debbono altresi' ritenersi assorbiti il QUINTO MOTIVO ("VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE degli articoli 1575, 1576, 1223 c.c., articolo 32 Cost. E OMESSA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA IN RELAZIONE all'articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5"; in cui i ricorrenti con riferimento alla circostanza che "Il Giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibili le domande di risarcimento del danno biologico e morale proposte dagli odierni ricorrenti ..." dichiarano di riproporre, "... per completezza, le motivazioni a sostegno dell'appello incidentale ..." che, "... in caso di annullamento della sentenza impugnata, andranno considerate dal giudice di rinvio ...") ed il SESTO MOTIVO ("VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE degli articolo 91 c.p.c., articolo 75 disp. att. c.p.c., Legge 13 giugno 1942, n. 794, articolo 24, E OMESSA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA IN RELAZIONE all'articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5" ... Sempre in punto di appello incidentale non valutato dalla Corte ..." con riferimento all'assunto che "... il giudice di prime cure aveva errato anche nella liquidazione delle spese di giudizio ...").

L'accoglimento (nei limiti di cui sopra) del ricorso principale comporta la necessita' di prendere in esame il ricorso incidentale della C. Ge. s.p.a., con cui questa societa' denuncia "VIOLAZIONE articolo 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5, IN RELAZIONE agli articoli 447 bis c.p.c., e articolo 8, n. 21, all'articolo 345 c.p.c., articolo 1575 c.c. - MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIETA' E/O INSUFFICIENTE - ERROR IN PROCEDENDO - ERRONEA QUALIFICAZIONE DELLA NUOVA DOMANDA AZIONATA DALL' IT. AS. SPA IN GRADO D'APPELLO" esponendo doglianze che possono essere riassunte nel modo seguente. La sentenza va "... annullata nella parte in cui rigetta l'eccezione preliminare di merito sollevata ritualmente dal CA. Ge. Spa in ordine all'improponibilita' e/o inammissibilita' della domanda nuova svolta dalla It. As. SPA, unicamente in sede d'appello con il ricorso ex articolo 447 bis c.p.c. depositato in data 3 aprile 2001, quanto alla ipotizzata responsabilita' oggettiva per mancata vigilanza da parte del CA. in relazione all'inquinamento in oggetto in riferimento all'articolo 2051 c.c., per aver erroneamente ritenuto che tali nuove istanze svolte dalla predetta It. As. SPA solo in appello, potessero rientrare nell'ambito dell'originario rapporto di locazione ...". Da una parte, si omette di dare il giusto peso alle ragioni afferenti le domande introduttive del presente giudizio, dirette all'accertamento della responsabilita' contrattuale della proprieta' locatrice ai sensi dell'articolo 1575 cod. civ. per violazione dell'obbligo di mantenere la cosa beata in stato da servire all'uso convenuto e dall'altra, si recepiscono, nel senso di non giudicarle preliminarmente inammissibili, sulla base di una mera congettura non rispondente alle risultanze processuali, le domande tardivamente ed irritualmente introdotte dalla It. As. Spa solo con il ricorso in appello del 22.32001, verso il Ca. Ge. spa, ai fini della pretesa manleva, essenzialmente sul piano extracontrattuale in relazione ad una pretesa "responsabilita' oggettiva e di mancata vigilanza da parte del CA. in relazione d'inquinamento in oggetto" in riferimento all'articolo 2051 c.c.. Il giudice di 2 grado ha, poi, omesso di rilevare la dedotta violazione dello stesso articolo 447 bis c.p.c. in quanto espressamente applicabile alle controversie in materia di locazione e non a quelle di cui all'articolo 2043 e 2051 cod. civ. Contestualmente, appare violato, sempre in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3 l'articolo 345 c.p.c. ove dispone che non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Va ancora rimarcato, sotto il profilo della violazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 4 un error in procedendo laddove il giudice di secondo grado ha errato con riferimento all'identificazione del contenuto concreto del petitum su cui era chiamato a decidere, illegittimamente estendendo quello originario inerente un contratto di locazione a fatti e condotte di diversa natura, ancorche' connotate con il carattere di novita' del petitum e della causa petendi. Emerge, peraltro, un'ulteriore illegittimita', per un concorrente profilo afferente la violazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 per contraddittorieta' e/o insufficienza della motivazione. Assume la Corte d'Appello nella sentenza impugnata che la controversia in esame non possa escludersi dal novero di quelle di locazione "posto che i diritti e gli obblighi fatti valere dalle parti principali traggono origine proprio dal contratto di locazione stipulato tra le esse", mentre e' evidente che: - il CA. Ge. SPA non e' parte del contratto di locazione, stipulato tra It. As. Spa e gli odierni conduttori; - le domande nuove svolte dall' It. As. SPA nel ricorso in appello, ai fini della non addebitabilita' degli eventi per cui e' causa, non riguardano diritti ed obblighi che traggono origine dal contratto di locazione ma una asserita responsabilita' aquiliana del CA. Ge. s.p.a. assolutamente estranea all'originario petitum e causa petendi. Infine e' rilevabile un error in procedendo, per omessa pronuncia della totale carenza di legittimazione passiva del CA. Ge. SPA, in quanto totalmente estranea al rapporto locativo dedotto in giudizio. Invero, se l'ipotizzata responsabilita' oggettiva del CA. o l'omessa vigilanza fosse plausibile, e quindi dipendesse da condotte, non riconducibili al rapporto tra locatore e conduttore, ma al rapporto individuale di utenza con il soggetto privato, utente del servizio idrico integrato, cioe' tra l' It. As. SPA e l'Ente gestore (cfr. Cass. SS.UU. 28 aprile 2004 n. 8103), anche in tal caso si configurerebbe un'autonoma fattispecie, caratterizzata da un petitum e da una causa petendi diversi da quelli oggetto del ricorso introduttivo.

Il ricorso incidentale e' privo di pregio.

E' ovvio che il CA. e' estraneo al rapporto locativo; ma cio' non basta a rendere accoglibili le doglianze in questione.

Con riferimento alla novita' della domanda la Corte ha rilevato che "... l' It. S.p.a. sin dalla comparsa di costituzione nel procedimento ex articolo 700 c.p.c. ha chiesto ... omissis ... in via subordinata, in caso di accoglimento, una pronuncia di manleva in suo favore da parte del CA. , che chiedeva venisse chiamato in causa proprio a tal fine. Domanda del tutto analoga la proprietaria dello stabile ha svolto anche nel successivo giudizio ...". Tale affermazione (chiaramente decisiva) non e' stata oggetto di rituali censure (e cioe' di doglianze tra l'altro specifiche, nonche' corredate - in base al principio di autosufficienza del ricorso - da adeguate citazioni del contenuto di detta comparsa di costituzione; oltre che da congruo supporto argomentativo) da parte del CA. Ge. s.p.a..

Con riferimento alle residue censure va ribadito che (in linea generale) nulla osta a che un soggetto convenuto per violazione di obblighi contrattuali chiami nel processo un terzo (nella specie - pacificamente - per "...essere garantita e manierata ... "; come si afferma a pag. 10 della sentenza impugnata) facendo valere una responsabilita' extracontrattuale di quest'ultimo.

Quanto poi alla circostanza che nella fattispecie si trattava di un procedimento ex articolo 447 c.p.c., occorre rilevare che le doglianze sul punto appaiono generiche (in particolare non compiute) e quindi inammissibili. Non sembra inutile aggiungere che se con le stesse il ricorrente incidentale ha inteso sollevare questioni concernenti il rito (ma tale incertezza interpretativa suffraga ulteriormente quanto esposto in ordine all'inammissibilita' delle censure) sussiste una ulteriore ragione di genericita' e quindi di inammissibilita' non essendo stato esposto (ritualmente e specificamente) che l'asserito vizio (rito speciale invece di quello ordinario o viceversa) abbia inciso sulla determinazione della competenza, sul contraddittorio, sui diritti della difesa o sul regime delle prove (cfr. tra le altre: Cass. n. 8611 del 12/04/2006: "L'articolo 447 bis cod. proc. civ., introdotto dalla Legge n. 353 del 1990, articolo 70, nell'unificare tutte le controversie in materia di locazione, comodato di immobili urbani e affitto di aziende, quanto al rito applicabile e alla competenza territoriale, non ha modificato la portata delle relative norme, ne' gli effetti della inosservanza di esse. Ne consegue che l'omesso mutamento del rito da ordinario a speciale, ai sensi dell'articolo 426 cod. proc. civ., mutamento previsto per i giudizi, nelle materie indicate dallo stesso articolo 447 bis, pendenti alla data del 30 aprile 1995, dall'articolo 90, comma 7, della citata Legge n. 353 del 1990, non spiega effetti invalidanti, neanche in grado di appello, sulla sentenza, a meno che non abbia inciso sulla determinazione della competenza, sul contraddittorio, sui diritti della difesa o sul regime delle prove"; e Cass. Sentenza n. 10341 del 17/05/2005: "La doglianza relativa alla mancata adozione di un diverso rito, dedotta come motivo di impugnazione, e' inammissibile per difetto di interesse qualora non si indichi uno specifico pregiudizio processuale che dalla sua mancata adozione sia concretamente derivato, in quanto l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma puo' essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale".).

Le ulteriori doglianze debbono ritenersi assorbite.

Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso principale va accolto nei limiti sopra indicati; il ricorso incidentale va respinto; l'impugnata sentenza va cassata in relazione alle doglianze accolte; e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

A detto Giudice del rinvio va rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione; rigetta il ricorso incidentale; cassa l'impugnata sentenza in relazione alle doglianze accolte; rinvia la causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

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