Il momento da cui decorre il termine di decadenza dell'azione di reintegrazione decorre dal momento di presa conoscenza di chi lo lamenta

In tema di possesso, l'esperibilità dell'azione di spoglio è soggetta al termine di un anno decorrente dalla data del sofferto spoglio o, se questo è clandestino, dalla scoperta dello spoglio, termine che, essendo perentorio, deve essere osservato a pena di decadenza. Ne consegue che la tempestività costituisce un presupposto dello spoglio necessario all'esercizio dell'azione che, se posto in discussione dal convenuto con l'eccezione di decadenza, deve essere provato dall'attore.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 6 giugno 2012, n. 9123



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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco - Presidente

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - rel. Consigliere

Dott. MATERA Lina - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1986/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2012 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 1.4.1998 ex articolo 703 c.p.c. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), adivano l'allora Pretore di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno chiedendo la reintegrazione o manutenzione nel possesso di una servitu' di uso pubblico di passaggio pedonale e con veicoli , esercitato dalla collettivita' dei cittadini su una strada sterrata in territorio del comune di (OMISSIS) in localita' (OMISSIS), che partendo dalla stradale n. (OMISSIS), dopo avere costeggiato una cava di proprieta' del convenuto (OMISSIS), conduceva alle sponde del lago demaniale di (OMISSIS). Precisavano i ricorrenti che tale strada era da loro - come da altri - utilizzata da tempo immemorabile, per raggiungere tale lago dove esercitavano la pesca, essendo in possesso di regolare licenza e di aver notato intorno alla meta' del mese di aprile del precedente anno, la presenza di un enorme macigno, posto di traverso alla strada, che impediva l'acceso carrabile e ostacolava quello pedonale. Secondo i ricorrenti tale masso proveniva dalla vicina cava di (OMISSIS), il quale peraltro non aveva negato di essere l'autore del fatto, sostenendo di essere proprietario della strada. Quest'ultimo, costituendosi in giudizio, pur negando l'esistenza di qualsiasi servitu' di uso pubblico sulla strada in questione, eccepiva innanzitutto l'inammissibilita' o improcedibilita' dell'azione promossa di ricorrenti, in quanto non esercitata entro l'anno dal preteso sofferto spoglio, come richiesto dall'articolo 1168 c.c., atteso che il masso era stato collocato sulla strada nel dicembre del 1996.

Espletate le sommarie informazioni, il giudice adito, disponeva la reintegra dei ricorrenti nel possesso del passaggio sulla strada in questione; l'ordinanza quindi, all'esito del giudizio di merito, veniva confermata dai Tribunale di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno, con sentenza n. 6/2002, che riteneva assolta dagli attori la prova di essere venuti a conoscenza dell'impedimento entro l'anno dall'invocata tutela. La sentenza veniva appellata dal (OMISSIS), e l'adita Corte d'Appello di Milano con sentenza r. 1986/05 depositato in data il 4.8.2005, in accoglimento della proposta impugnazione, dichiarava inammissibile il ricorso possessorio proposto dai ricorrenti, valutando negativamente le dichiarazioni dei testi escussi e cosi' statuendo che essi non avevano fornito la prova di aver agito entro l'anno dalla scoperto dell'impedimento posto dal (OMISSIS) al passaggio delle auto sulla strada in parola.

Avverso la predetta pronuncia, ricorrono per cassazione gli odierni ricorrenti sulla base di un unico mezzo; l'intimato resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo i ricorrenti denunziano la violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4 "per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia riguardante l'esame e la valutazione delle prove testimoniali". La censura si riferisce alla ritenuta incapacita' di testimoniare dei testi in quanto appartenenti alla comunita' di persone astrattamente titolari del diritto di uso civico vantato dai ricorrenti, nonche' alla negativa valutazione delle dichiarazione dei due testi escussi ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), ai fini della prova delle tempestivita' della proposizione del ricorso ex articolo 1168 c.c..

La doglianza e' infondata, non essendo configurabile la prospettata violazione di legge. Invero occorre innanzitutto precisare che la corte territoriale ha ritenuto alcuni testi non tanto incapaci di testimoniare perche' facenti parte della comunita' degli utenti della strada, quanto inattendibili e comunque ne ha ritenuto vaga e non determinante la loro deposizione. In secondo luogo la sentenza ha fatto retta applicazione dell'articolo 1168 c.c. e del principio secondo cui l'esperibilita' dell'azione di spoglio e' soggetta al termine di un anno (decorrente dalla data del sofferto spoglio o, se questo e' clandestine, dalla scoperta dello spoglio), che, essendo perentorio, deve essere osservato a pena di decadenza. Ne consegue che la tempestivita' costituisce un presupposto dello spoglio necessario all'esercizio dell'azione che, se posto in discussione dal convenuto con l'eccezione di decadenza, dev'essere provato dall'attore (nella fattispecie peraltro lo spoglio non poteva essere ritenuto clandestino: a tal fine e' necessario non tanto che il possessore abbia ignorato il fatto, ma soprattutto che egli si sia trovato nella impossibilita' di averne cognizione: Cass. n. 1131 del 04/02/1998).

Non e' neppure ravvisabile il denunziato vizio motivazionale, attraverso il quale in realta' si tenta inammissibilmente di far passare in sede di legittimita' una lettura delle risultanze processuali diversa da quella effettuata dal giudice di merito. Al riguardo la motivazione della decisione impugnata appare congrua ed immune da vizi logici e giuridici e puo' ben essere condivisa.

Conclusivamente dev'essere rigettato il ricorso de quo; le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in complessive euro 2.700,00, di cui euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
 

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