Il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonde nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito

In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonde nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito; assumendo rilievo, a riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme. (conf. Cassazione civile, Sez. III, sentenza 13 maggio 1997, n. 4196, Cassazione civile, Sez. III, sentenza 18 giugno 1999, n. 6121, Cassazione civile, Sez. III, sentenza 9 agosto 2007, n. 17471).

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 7 febbraio 2011, n. 2962



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco - Presidente

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere

Dott. LEVI Giulio - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4533/2006 proposto da:

AD. PO. S.R.L. (OMESSO), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra BA. LI. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato TERZOLI VIRGILIO, rappresentata e difesa dall'avvocato TAMBORINI MARIA GABRIELLA, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

PA. FR. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato ROMA MICHELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GALANTINI CARLO FRANCESCO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2453/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, Sezione Seconda Civile, emessa il 5/10/2005, depositata il 20/10/2005, r.g.n. 975/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l'avvocato VIRGILIO TERZOLI (per delega dell'avvocato MARIA GABRIELLA TAMBORINI);

udito l'avvocato MICHELE LONGO (per delega dell'avvocato MICHELE ROMA);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d'appello di Milano ha respinto la domanda diretta dalla soc. Ad. Po. contro il Pa. per il risarcimento del danno subito dall'attrice a causa di un incendio che questa assumeva essersi propagato dal fondo limitrofo, laddove il convenuto esercitava attivita' di costruzione e riparazione di pallets di legno.

Propone ricorso per cassazione la societa' a mezzo di un solo motivo. Risponde con controricorso il Pa. . La ricorrente ha depositato memoria per l'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e' fondato.

Nel riformare la prima sentenza, la Corte milanese ha sostenuto che la societa' non aveva assolto all'onere probatorio impostogli, in quanto non v'erano elementi per affermare che l'incendio si fosse originato nei bancali di legno accatastati sul terreno del Pa. ; piuttosto, ne' i VV.FF., ne' il consulente erano stati in grado di stabilire in quale dei terreni compresi nell'area interessata l'incendio abbia avuto inizio. Sulla base di questa argomentazione i giudici d'appello hanno assolto il Pa. dalla responsabilita' dell'articolo 2051 c.c..

Siffatta argomentazione viola la menzionata disposizione e trasgredisce ai principi dettati in tema dalla giurisprudenza di legittimita' (che, pure, la sentenza dichiara di voler seguire).

La giurisprudenza di questa stessa Corte, difatti', chiamata a pronunciarsi in casi del tutto analoghi rispetto a quello di specie, ha avuto modo di affermare (Cass. n. 6121/99, nonche' n. 17471/07) che, per aversi imputazione degli effetti dannosi a norma dell'articolo 2051 c.c., e' necessario che il danno si sia verificato per lo sviluppo di un agente insito nella cosa e che il soggetto convenuto abbia, per il rapporto con la cosa stessa, l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, onde impedire danni ai terzi (Cass. 4196/97).

Invece, in maniera affatto non pertinente, il giudice d'appello, come s'e' visto, concentra la sua indagine intorno al punto in cui s'era originato l'incendio ed, accertata la mancanza di prova in ordine al fatto che cio' fosse avvenuto nel fondo del Pa. , esclude la responsabilita' di quest'ultimo per responsabilita' da cosa in custodia.

Al contrario, per rispettare il precetto normativo, essendo indiscusso che le fiamme s'erano propagate proprio da quel fondo (verso il fondo della societa'), il giudice avrebbe dovuto accertare se, pur essendosi l'incendio sviluppato in altro fondo, il fondo del Pa. si trovava in una situazione obiettivamente idonea a determinare, di fatto, un processo dannoso che, alimentando con accentuato dinamismo la propagazione dell'incendio medesimo (per la presenza di materiale altamente infiammabile), avesse indiscutibilmente contribuito, sotto il profilo eziologico, alla produzione del danno.

Per queste ragioni, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudice del rinvio si adeguera' al principio secondo cui: "In tema di responsabilita' per i danni cagionati da cose in custodia ex articolo 2051 c.c., il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonde nel fondo limitrofo, invadendolo, e' responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito; assumendo rilievo, a riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensi' la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme".

Il giudice del rinvio provvedera' anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

 

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