In materia di tutela possessoria, in presenza di atti plurimi di spoglio, è necessario distinguere se gli atti di spoglio integrino distinte fattispecie o gli estremi di una stessa turbativa

In materia di tutela possessoria, qualora ricorrano atti plurimi di spoglio o turbativa al fine di procedere alla individuazione del termine per l'esercizio delle previste azioni è necessario distinguere a seconda che gli atti di spoglio siano tra loro autonomi ed integrino di per sé distinte fattispecie, ovvero siano autonomi ma insufficienti ad integrare singolarmente gli estremi di una siffatta turbativa. Ciò rilevato, mentre nel primo caso il termine dovrà intendersi decorrente ex novo per ogni singolo atto, nella seconda ipotesi l'anno utile ai fini dell'esperimento della relativa azione decorrerà sin dal primo atto. Nella fattispecie l'esercizio della turbativa si è attuata mediante il compimento di singoli atti ognuno dei quali idoneo ad integrare una singola ipotesi di spoglio, pertanto determinante ogni volta la nuova decorrenza del termine annuale posto a pena di decadenza ex art. 1168 c.c..

Tribunale Potenza Civile, Sentenza del 22 gennaio 2010, n. 75



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giuseppe Lo Sardo - Presidente -

Dott.ssa Rossella Magarelli - Giudice -

Dott.ssa Emanuela Musi - Giudice rel. -

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1900/2005 R. Gen. Aff. Cont.

TRA

Ca.Bi., n. (omissis) e residente in Roma, elett.te domiciliato in Potenza, presso lo studio dell'avv. Ca.Sa., rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in riassunzione dall'avv. Ag.Fo. con studio in Praia a Mare (Cs)

Attore

E

Pa.Ma., rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dagli avv.ti Gi.Es. e Fa.Me., elett.te domiciliata in Potenza presso lo studio dell'avv. Vi.Za..

Convenuta

Oggetto: servitù di passaggio; reintegra nel possesso; servitù coattiva.

OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 11.7.1986 Ca.Bi. chiedeva al Pretore di Lauria di essere reintegrato nel possesso della servitù di passaggio esercitata per accedere alla pubblica via dal proprio fondo in Maratea lungo la copertura di cemento di un canalone ubicato nel fondo di Pa.Ma., deducendo che quest'ultima aveva impedito il detto passaggio chiudendone l'imbocco; in subordine, chiedeva la costituzione di una servitù coattiva di passaggio a carico del fondo della Pa. ed a favore del proprio in ragione dello stato di interclusione di quest'ultimo. La Pa. resisteva al ricorso negando che il Ca. avesse mai esercitato un possesso tutelabile e che il suo fondo potesse considerarsi intercluso. Il pretore adito, in esito alla fase interdittale del giudizio possessorio, con ordinanza del 7.7.1986 rigettava la richiesta di reintegra, che accoglieva invece con la successiva sentenza, pronunciata in esito alla fase di merito in data 14.11.1989, con la quale ordinava alla Pa. di rimuovere gli ostacoli frapposti all'esercizio del passaggio in questione da parte del Ca.. Proposto appello dalla Pa., con sentenza non definitiva del 21.5.1991 il Tribunale di Lagonegro accoglieva l'appello principale dichiarando inammissibile l'azione di spoglio proposta dal Ca. per difetto di prova del presupposto temporale di cui all'art. 1168 c.c. e con separata ordinanza rimetteva le parti dinanzi al G.I. per l'istruzione della domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva, oggetto dell'appello incidentale del Ca.. Con sentenza del 23.2.1994 veniva dichiarato intercluso il fondo del Ca. e con separata ordinanza disposta ctu. al fine di individuare il tracciato del passaggio oggetto della servitù. Avverso tale ultima sentenza proponeva ricorso per cassazione la Pa.; resisteva il Ca. che, con ricorso incidentale, chiedeva la cassazione della sentenza non definitiva del Tribunale di Lagonegro del 21.5.1991. La Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, con sentenza del 18.12.1996 accoglieva il ricorso incidentale, cassava la decisione del 21.5.1991 del Tribunale di Lagonegro e rinviava la causa al Tribunale di Potenza, sottolineando che il Tribunale non aveva adeguatamente considerato le risultanze dell'istruttoria, cosicché la causa andava rinviata al Tribunale di Potenza perché esaminasse, unitamente alle altre risultanze processuali concernenti l'accertamento della tempestività dell'azione di spoglio, anche le dichiarazioni rese dalla Pa. e dai testi Eu. e Bi.Pa.. La causa veniva riassunta dinanzi al Tribunale di Potenza ed assegnata al Goa che, con sentenza del 21.12.2001, riconosceva tempestiva l'azione di spoglio proposta dal Ca. e reintegrava quest'ultimo nel possesso della servitù di passaggio carrabile attraverso il canalone coperto corrente nella proprietà della Pa.. Con la detta sentenza il Goa osservava che le v dichiarazioni rese dalla Pa. nel corso del libero interrogatorio della fase interdittale, nonché le deposizioni dei testi Eu. e Bi.Pa. imponevano il riconoscimento di una situazione di possesso a favore dell'attore in epoca assai vicina a quella della proposizione del ricorso e comunque entro l'anno. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione la Pa. deducendo il vizio di costituzione del Giudice atteso che la causa avrebbe dovuta essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale, nonché la violazione dell'art. 1 l. 276/1997 in quanto la causa erroneamente era stata decisa dalla sezione stralcio; nel merito deduceva l'omessa motivazione da parte del Goa circa un punto decisivo della controversia non avendo il Giudice preso in esame le altre risultanze della prova valutate dal Tribunale di Lagonegro con la sentenza poi cassata. La S.C. con sentenza del 24.5.2005 in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, cassava la sentenza del Goa, rinviando al Tribunale di Potenza in composizione collegiale, anche per le spese del giudizio di legittimità. Con atto di citazione notificato in data 27.6.2005 il Ca. riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza riproponendo le domande di reintegra nel possesso e quella subordinata di costituzione della servitù coattiva. Si costituiva in giudizio la Pa., la quale evidenziava che nel presente giudizio riassunto oltre alla questione della ammissibilità dell'azione di spoglio andava affrontata la tematica dell'esistenza e tutelabilità del possesso vantato da controparte in merito alla quale non vi era stata alcuna pronuncia in precedenza e rispetto alla quale essa non era onerata della proposizione del ricorso incidentale essendo risultata completamente vittoriosa in appello.

Dopo alcuni rinvii motivati dalle difficoltà di acquisizione dei fascicoli relativi ai diversi giudizi svoltisi in relazione alla vicenda de qua, in data 5.11.2009 la causa veniva assegnata a sentenza.

La domanda principale dell'attore è fondata e pertanto deve essere disposta la reintegra in suo favore nel possesso della servitù di passaggio attraverso il canalone coperto corrente nella proprietà della Pa., con il conseguente obbligo a carico di quest'ultima di provvedere alla rimozione degli ostacoli frapposti all'esercizio della predetta servitù.

In via preliminare deve essere delimitato l'oggetto del presente giudizio, instaurato a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 7650 del 13.4.2005, la quale ha cassato con rinvio la sentenza del Tribunale di Potenza n. 375/01. Ritiene il Collegio che il giudizio di rinvio dovrà riguardare unicamente le seguenti questioni: 1) ammissibilità dell'azione di spoglio esperita dal Ca.Bi. nei confronti della Pa.Ma. con ricorso depositato l'11.7.1986; 2) in subordine, in caso di mancato accoglimento della domanda di reintegra nel possesso proposta dal Ca.Bi., esistenza dei presupposti della costituzione di una servitù coattiva di passaggio e relativa costituzione. Occorre precisare che parte convenuta ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi anche con riferimento all'esistenza di una situazione di possesso tutelabile in capo al Ca., questione che a suo dire non sarebbe mai stata esaminata nel corso dei giudizi succedutisi per la vicenda de qua.

Reputa il Collegio che tale assunto non possa essere condiviso e che, pertanto, la questione predetta non debba costituire oggetto del thema detidendum del presente giudizio di rinvio: invero, nella sentenza del 14.11.1989 il Pretore di Lauria (in atti) aveva ritenuto sussistente una situazione di possesso tutelabile in capo al Ca. in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, desumendola dalle dichiarazioni dei testi valutate come sostanzialmente corrispondenti e non contraddittorie nonché dalle risultanze di un'ispezione giudiziale svoltasi in altro giudizio, rigettando pertanto implicitamente le eccezioni formulate dalla Pa. nei propri atti difensivi, secondo cui il Ca. non aveva fornito alcuna prova circa l'utilizzo da parte sua della stradella con modalità e caratteristiche suscettibili di tutela (cfr. comparsa di costituzione e risposta e comparsa conclusionale della Pa. nel fascicolo acquisito dalla Pretura di Lauria). La Pa. ha affermato che avverso la successiva sentenza del Tribunale di Lagonegro del 21.5.1991 non aveva interesse a proporre gravame nella misura in cui era risultata completamente vittoriosa; invero, per quanto la sentenza in questione abbia dichiarato la decadenza del Ca. dalla domanda di reintegra nel possesso, nondimeno ha altresì riconosciuto la sussistenza del possesso della servitù in capo al Ca. (nella sentenza da ultimo citata si legge in proposito: "per quanto attiene alla sussistenza di una servitù di passaggio il Pretore nella sua sentenza ha dato contesa della sussistenza degli elementi probatori circa l'affermazione della sussistenza di un possesso di tale servitù in favore del Ca., facendo chiaro riferimento non solo ai testi Ch. e Ri. ma anche all'ispezione giudiziale posta a base dell'ordinanza emessa in data 9.11.1988. Avverso tali prova nessun specifico motivo di impugnazione è stato proposto dalla Pa. la quale ha lamentato solamente che il Pretore non avrebbe dato contezza della sua affermazione, cioè un vizio di motivazione peraltro inesistente"). Ne deriva di conseguenza che la Pa. avrebbe dovuto proporre ricorso per Cassazione incidentale, quanto meno subordinato, avverso la predetta sentenza nella misura in cui in caso di accoglimento del ricorso principale del Ca., proposto in ordine alla questione della decadenza dall'azione di spoglio, non avrebbe potuto poi riproporre la problematica afferente l'esistenza di un possesso tutelabile in capo al predetto rispetto alla quale aveva di fatto prestato acquiescenza. Per contro, l'odierna convenuta non ha proposto ricorso avverso tale sentenza, bensì soltanto avverso la diversa sentenza del Tribunale di Lagonegro del 23.2.1994 che dichiarava intercluso il fondo del Ca.; devesi evidenziare che solo negli atti difensivi dell'attuale giudizio di rinvio la Pa. ripropone la questione dell'esistenza di un possesso tutelabile in capo al Ca., deducendo che alcun Giudice si sarebbe mai pronunciato sulla stessa. Sulla scorta di quanto sopra affermato, non corrispondendo al vero tale assunto difensivo, questo Collegio reputa che sulla questione debba considerarsi formato il c.d. giudicato interno, in dipendenza della pronuncia sul punto da parte del Tribunale di Lagonegro con la sentenza del 14.5.1991, di tal che la stessa non potrà costituire oggetto del thema decidendum del presente giudizio.

Il Ca., nell'atto di citazione in riassunzione, reitera la propria domanda di reintegra nel possesso, nonché in subordine la domanda di costituzione della servitù coattiva per interclusione del fondo.

Ritiene il Collegio che ai fini della pronuncia il Tribunale debba attenersi alle indicazioni contenute nella sentenza della Suprema Corte del 18.12.1996 con la quale veniva cassata con rinvio al Tribunale di Potenza la sentenza del Tribunale di Lagonegro del 21.5.1991: invero, il presente giudizio di rinvio non costituisce altro che la ripetizione dinanzi al giudice precostituito per legge e nella sua rituale composizione del giudizio già celebratosi dinanzi alla Sezione Stralcio di questo Tribunale, in ragione dell'accoglimento da parte della Corte di Cassazione dei motivi di ricorso afferenti il vizio di costituzione e composizione del giudice. Perciò costituiranno linee guida della presente decisione i criteri dettati dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza. In particolare, la S.C. ha ritenuto che nell'affermare che il Ca. non avesse fornito la prova che il denunciato spoglio si era verificato nell'anno anteriore all'esercizio dell'azione di reintegra il Tribunale di Lagonegro non avesse valutato le risultanze del libero interrogatorio reso dalla Pa. e della prova per testi, né tenuto in considerazione che sia la Pa. che i testi Eu. e Bi.Pa. avessero reso dichiarazioni in ordine alla data relativa alla chiusura del passaggio praticato dal Ca.; ciò premesso, ha richiesto al Tribunale del rinvio di valutare, unitamente alle altre risultanze processuali concernenti l'accertamento della tempestività dell'azione di spoglio, anche le dichiarazioni rese dalla Pa. e dagli indicati testi Eu. e Bi.Pa..

La valutazione delle risultanze testimoniali, ai fini dell'accertamento della tempestiva proposizione dell'azione di spoglio da parte del Ca., come richiesto dalla Suprema Corte, ne presuppone un'analitica ricostruzione: ciò posto, vale premettere che nella fase interdittale del giudizio possessorio dinanzi al Pretore di Lauria fu liberamente interrogata la Pa. e sentiti i testi Pa.Eu. e Bi. (fratelli dell'allora resistente), mentre nella successiva fase di merito furono escussi i testi Ch. e Ri. per il ricorrente. In particolare, la Pa. in sede di interrogatorio libero ammise sostanzialmente lo spoglio ("la stessa impresa durante l'esecuzione dei lavori provvedeva a sbarrare il citato accesso con tavolini e catena, sostituiti a far tempo da cinque sei mesi circa da una catena di cui al ricorso"), pur aggiungendo che la stradella, da quando era divenuta accessibile per effetto della copertura del canalone, non era mai stata attraversata da altri se non da lei. In ordine all'epoca dello spoglio, i testi escussi Pa. Bi. ed Eu. confermarono che la chiusura era avvenuta nei primi mesi dell'anno 1986 - (in particolare, Pa.Eu. dichiarò: "circa un mese e mezzo fa ho notato la chiusura con una catena di ferro della stradella; prima di tale epoca la stradella era aperta perché ci sono passato anche io"; a sua volta Pa.Bi. dichiarò: "la chiusura è avvenuta nei primi mesi di quest'anno"). In ordine alle dichiarazioni rese dai due testi predetti, l'attuale convenuta ha evidenziato nei propri scritti difensivi del presente giudizio che tali testi non possono considerarsi attendibili in ragione dei pessimi rapporti intercorsi con essa sorella: tuttavia, posto che l'attendibilità di un teste va valutata sulla scorta di una molteplicità di elementi e non soltanto alla luce di un asserito rapporto "non buono" con la parte del giudizio in cui favore viene resa la testimonianza, nondimeno appare difficile comprendere quali ragioni abbiano spinto la Pa. ad avvalersi della testimonianza dei fratelli per il giudizio possessorio dinanzi al Pretore se, ad oggi, essa stessa riferisce dei rapporti difficili specie con il fratello Eu., chiedendo al Tribunale di considerarlo inattendibile e, quindi, di considerare le sue dichiarazioni come inutilizzabili ai fini del decidere.

Quanto poi ai testi Ch. e Ri., questi escussi nella fase di merito resero dichiarazioni concordanti in merito alla situazione di possesso del Ca.: quest'ultimo li incaricò dell'esecuzione di alcuni lavori (rimozione di sterpaglie sul fondo di sua proprietà) e l'accesso al fondo avvenne attraverso la stradella per cui è causa che all'epoca (1984 ovvero 1985: i testi non furono in grado di indicare con precisione la data dell'esecuzione dei lavori) era libera.

Dal complessivo esame delle risultanze istruttorie questo Tribunale ritiene di poter trarre le seguenti conclusioni. Sebbene dalle prove testimoniali non sia dato ricavare con certezza la data dell'avvenuto spoglio al fine di verificare la decorrenza dell'anno di cui all'art. 1168 c.c. nondimeno le dichiarazioni rese dalla stessa Pa.Ma., nonché quelle dei testi Pa.Bi. ed Eugenio consentono di inferire la persistenza di una situazione di possesso in favore dell'odierno attore fino ad una data di poco anteriore rispetto alla proposizione del ricorso (avvenuta in data 11.7.1986): infatti, da un lato la Pa. ha dichiarato in sede di libero interrogatorio di aver installato la catena solo 5 o 6 mesi prima del ricorso ed a loro volta i testi hanno confermato che la chiusura era avvenuta all'inizio dell'anno in corso (1986); dall'altro, i testi Ch. e Ri. hanno concordemente affermato che anteriormente, perlomeno dal 1985 (periodo a cui pressappoco devono farsi risalire i lavori in esecuzione dei quali i predetti testi furono chiamati ad attraversare su incarico del Ca. la stradella per cui è causa), il Ca. aveva libero accesso a quella strada, mediante la quale, raggiungeva il fondo di sua proprietà. Vale precisare in ordine alle dichiarazioni rese dalla Pa. nel giudizio possessorio dinanzi al Pretore di Lauria che la circostanza che, ancor prima della catena fossero stati apposti dei tavoloni ovvero una ringhiera o altra tipologia di impedimenti al passaggio (che tuttavia non risulta provata), passaggio in precedenza liberamente esercitato dal Ca., non sarebbe idonea ad incidere sulla tempestività del ricorso ex art. 1168 c.c. Invero, con riguardo al termine per l'esercizio delle azioni possessorie ove ricorrano atti plurimi di spoglio o turbativa occorre distinguere a seconda che gli atti di spoglio siano tra loro autonomi ed integrino di per sé distinte fattispecie di spoglio, nel qual caso il termine decorre ex novo per ognuno degli atti stessi (in tal senso cfr. Cass. civ. 7865/1990), ovvero siano autonomi ma insufficienti ad integrare singolarmente gli estremi dello spoglio, nel qual caso l'anno utile ai fini dell'azione di reintegra decorre dal primo atto. Nel caso di specie, i singoli atti posti in essere (la posizione di una ringhiera, di tavoloni ed infine di una catena) sarebbero stati di per sé idonei ad integrare una fattispecie di spoglio, di tal che dal compimento di ciascuno di essi avrebbe iniziato a decorrere nuovamente il termine annuale posto a pena di decadenza dall'art. 1168 c.c. ai fini della proposizione dell'azione di spoglio,: rilevandosi sulla scorta di tali argomentazioni comunque tempestivo il ricorso esperito dal Ca. in data 11 luglio 1986 pur se il primo atto di spoglio dovesse considerarsi risalente ad epoca anteriore rispetto a quella risultata provata con riguardo all'apposizione della catena.

Tanto premesso, la domanda di reintegra nel possesso della servitù di passaggio da parte del Ca.Bi. merita accoglimento e pertanto Pa.Ma. deve essere condannata alla rimozione di ogni ostacolo frapposto all'esercizio di tale servitù.

Quanto alla domanda del Ca. relativa alla costituzione della servitù coattiva, l'accoglimento della principale assorbe ogni questione inerente la subordinata.

La Corte di Cassazione, all'esito di entrambi i giudizi originati dai ricorsi delle parti, ha rimesso al Tribunale per la regolamentazione delle spese dei giudizi di legittimità. Ritiene il Collegio che la litigiosità dimostrata da entrambe le parti processuali, poco disposte all'accettazione delle decisioni dell'autorità giudiziaria, abbia influito non poco sul complessivo andamento di una lite iniziata nel lontano 1986 e conclusasi forse con la presente pronuncia; tale considerazione, in uno alla sussistenza di rapporti di parentela tra le parti, inducono il Tribunale a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare, quanto meno nella misura del 50% tra le parti della lite tanto le spese dei giudizi di legittimità, quanto quelle dell'odierno giudizio di rinvio. Per il restante 50% Pa.Ma. va condannata alla rifusione delle spese dei giudizi di legittimità nonché del presente giudizio in favore del Ca., spese che si liquidano separatamente in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Ca.Bi. nei confronti di Pa.Ma. con atto di citazione in riassunzione notificato in data 27.6.2005:

1) in accoglimento della domanda attorea condanna Pa.Ma. a reintegrare il Ca.Bi. nel possesso della servitù di passaggio attraverso il canalone coperto corrente nel fondo di sua proprietà, rimuovendo ogni ostacolo frapposto all'esercizio della predetta servitù

2) compensa al 50% tra le parti le spese dei due giudizi di legittimità, condannando Pa.Ma. alla rifusione del restante 50% in favore del Ca.Bi., che viene determinato nella complessiva somma di Euro 3.000,00 di cui Euro 1.700,00 per onorari, Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 300,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario spese generali (12,5% su diritti ed onorari), Iva e Cassa come per legge;

3) compensa al 50% tra le parti le spese del presente giudizio, condannando Pa.Ma. alla rifusione del restante 50% in favore del Ca.Bi., che viene determinato nella complessiva somma di Euro 1.300,00 di cui Euro 600,00 per onorari, Euro 500,00 per diritti ed Euro 200,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario spese generali (12,5% su diritti ed onorari), Iva e Cassa come per legge.

Così deciso in Potenza, il 22 gennaio 2010.

Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2010.

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