L'art. 907, secondo comma, c.c., nell'ambito della disciplina della distanza delle costruzioni dalle vedute, specifica che se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, il computo delle distanze delle costruzioni dalle medesime deve essere fatto anche dai lati delle finestre.

L'obbligo del proprietario del fondo vicino di non fabbricare a distanza inferiore ai tre metri dai lati della finestra da cui si sia acquisito il diritto di esercitare sia veduta diretta che veduta obliqua, a' sensi dell'articolo 907 c.c., comma 2, sussiste solo nel caso in cui la duplice veduta si eserciti sullo stesso fondo (vedi Cass. Sez. 2 n. 2180/1997) e non sono stati prospettati validi argomenti per derogare dalla surriferita interpretazione. (Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 3 gennaio 2013, n. 79)

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 3 gennaio 2013, n. 79



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo - Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno - rel. Consigliere

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sui ricorsi iscritti ai nn.r.g. 33138/06 e 2689/07 proposti da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)); (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)); parti rappresentate e difese dall'avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in via (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

- parti ricorrenti - proc. n. 33138/06 - e contro ricorrenti a ricorso incidentale - proc. n. 2689/07 -

contro

(OMISSIS) rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio di quest'ultimo in (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale - proc. n. 2689/07 -

contro la sentenza n. 2457/05 della Corte di Appello di Napoli, depositata il 26 luglio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 28/11/2012 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l'avv. (OMISSIS) per le parti ricorrenti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Udito l'avv. (OMISSIS) per la controricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l'inammissibilita' sia del ricorso principale sia di quello incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS), proprietaria di un appartamento sito all'ultimo piano dello stabile sito in (OMISSIS), cito' innanzi al Tribunale di Napoli i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari di un sottostante appartamento nel medesimo fabbricato, a favore del quale era stata costituita una servitu' di passaggio attraverso un vano di proprieta' esclusiva di essa attrice, lamentando che gli stessi avevano chiuso detto vano, appropriandosi del volume che ne era derivato; evidenzio' altresi' che i medesimi convenuti avevano elevato una costruzione sul proprio lastrico di copertura rendendo comune il muro perimetrale dell'appartamento dell'esponente, occupando parzialmente sia l'area del torrino delle scale, sia quella del terrazzo di esclusiva proprieta' di essa istante, ostruendo inoltre, con una porzione della costruzione realizzata, una veduta laterale vantata da essa attrice ed aperto una finestra laterale inspiciente nell'appartamento di essa esponente e, infine avevano anche costituito una servitu' di scolo di acque meteoriche sul terrazzo di pertinenza dell'appartamento medesimo.

Chiese pertanto che i convenuti fossero condannati: a - a rimuovere quanto realizzato con la nuova costruzione sul torrino e sul terrazzo di essa attrice, anche in relazione all'ostruzione di veduta di aria e luce; b - a rimuovere la chiusura del vano, con ricostituzione di quella a filo della muratura interna dell'appartamento della convenuta e con condanna alle consequenziali spese e alla rifusione dei danni; c - alla esecuzione di opere che consentissero la corretta canalizzazione delle acque meteoriche; d - a ripristinare il precedente sistema pluviale nonche' al risarcimento dei danni derivati dalla sua modifica; e - all'arretramento della finestra posta a distanza inferiore a cm 75; f - al pagamento del valore di meta' della parete perimetrale del torrino scale, reso comune; qualora si fosse ritenuta realizzata l'acquisizione dell'area di pertinenza ove sorgeva il manufatto al patrimonio dei convenuti per effetto della accessione invertita, chiese: 1 - che i predetti fossero condannati al pagamento del doppio del valore delle superfici occupate, anche con riferimento al muro reso comune; 2 - che i medesimi fossero condannati al ristoro di tutti i danni per la diminuzione di valore dell'appartamento.

I convenuti, costituendosi, chiesero il rigetto delle domande sostenendo: quanto alla lamentata chiusura a filo dell'originario vano di accesso all'ultimo pianerottolo ed al terrazzo, che la stessa era stata operata correttamente, previa tamponatura per l'intero spessore del muro; quanto alla occupazione dell'area del torrino, e del terrazzo, negarono che le loro opere avessero invaso lo spazio altrui e di aver reso comune il muro perimetrale dell'appartamento dell'attrice, atteso che esso non poteva dirsi di proprieta' esclusiva della medesima, essendo al contrario di proprieta' condominiale, senza poi considerare, da un lato, che la costruzione non sarebbe stata in appoggio bensi' in aderenza, dall'altro che, anche nel caso di denegata costruzione in appoggio, cio' sarebbe avvenuto esercitando un diritto previsto dall'atto di vendita dalla proprietaria dell'intero fabbricato, la societa' (OMISSIS); quanto all'addebito di aver ostruito, con un locale adibito a bagno, la veduta laterale della finestra dell'attrice, che sarebbe stata quest'ultima ad aver realizzato una finestra illegittima sulla muratura comune della facciata della palazzina; quanto infine alla modifica della servitu' di scolo, che sarebbe stata la stessa (OMISSIS) ad aver aggravato la servitu' preesistente in danno di essi convenuti, convogliando sulla copertura del torrino e, da qui, sul terrazzo di essi esponenti, le acque meteoriche della nuova costruzione dalla stessa realizzata. Svolsero pertanto domanda riconvenzionale perche' l'attrice fosse condannata alla rimozione delle opere dalla medesima illegittimamente realizzate consistenti: nella menzionata servitu' di scolo; nell'ampliamento del pianerottolo terminale delle scale, con occupazione di superficie condominiale e nell'apertura, nel vano cosi' ampliato, di una finestra sulla facciata della palazzina a distanza inferiore a quella legale; nella costruzione di un soppalco e di un nuovo rampante di scale nell'ultimo tratto del volume d'aria interessato dalla sagoma di ingombro destinata dallo sviluppo delle scale e nell'apertura di un finestrone nella facciata della palazzina, il tutto oltre al risarcimento dei danni.

Effettuata una consulenza tecnica, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 15253/2000, accolse parzialmente le contrapposte richieste, ordinando da un lato ai convenuti di rimuovere ogni appoggio ed incastro sulla parete nord-ovest dell'attrice, dall'altro all'attrice di arretrare la finestra a 75 cm dalla proprieta' dei primi, compensando le spese.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2457/2005, respinse sia il gravame principale della (OMISSIS) sia quello incidentale dei (OMISSIS) - (OMISSIS).

TI giudice dell'impugnazione di merito - per quello che ancora interessa in sede di legittimita' - escluse innanzi tutto che il Tribunale avesse pronunziato ultra petita in quanto la domanda principale sarebbe stata diretta alla rimozione di quanto realizzato con la nuova costruzione sul torrino e sul terrazzo di proprieta' dell'attrice e solo in via subordinata - qualora cioe' fosse stata accolta la domanda di accessione invertita - di condanna dei convenuti al pagamento delle indennita' per il muro reso comune; nego' poi che il giudice di primo grado dovesse, pur accogliendo la domanda della (OMISSIS), ordinare la demolizione di tutto il manufatto costruito dai (OMISSIS) - (OMISSIS) sul terrazzo di copertura, osservando che dalla disposta consulenza tecnica sarebbe emerso che la nuova costruzione insisteva sul terrazzo di proprieta' esclusiva di costoro e quindi doveva solo disporsi che tale opera non si appoggiasse sul muro di accertata proprieta' attorea - e non gia' condominiale, come sostenuto dai convenuti; quanto poi all'appello incidentale la Corte napoletana, esaminati i rispettivi titoli di acquisto, evidenzio' che, mentre il rogito di vendita ai (OMISSIS) - (OMISSIS) consentiva loro di costruire sul terrazzo di copertura e di utilizzare in appoggio le strutture condominiali, quello di vendita alla (OMISSIS) aveva avuto ad oggetto anche il torrino che le era stato ceduto in proprieta' esclusiva e quindi doveva dirsi trasferita anche la proprieta' delle pareti che lo delimitavano, non potendosi concepire in via astratta e salva diversa statuizione, nella fattispecie non sussistente, di diversa previsione negoziale, il trasferimento della proprieta' di un immobile senza la contemporanea cessione delle pareti perimetrali; rilevo' inoltre che l'abbattimento di tale manufatto non avrebbe potuto essere pronunziato neppure quale forma di tutela della veduta laterale dei (OMISSIS) - (OMISSIS), atteso che dalla finestra in questione si sarebbe potuta esercitare solo una veduta laterale sul fondo dei predetti.

Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso le parti (OMISSIS) - (OMISSIS), facendo valere due motivi, illustrandoli con successiva memoria; ha resistito la (OMISSIS) con controricorso, contenente ricorso incidentale, fondato su due motivi; a loro volta le parti ricorrenti hanno formulato un controricorso all'impugnazione incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi vanno riuniti in quanto proposti contro la medesima sentenza, in applicazione del principio di cui all'articolo 335 c.p.c..

Ricorso n.r.g. 33138/2006:

1 - Con il primo motivo viene denunziata la violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti - articolo 1362 cod. civ.- e sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato - articolo 112 c.p.c. - assumendo che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un'erronea interpretazione della domanda proposta dalla (OMISSIS), ritenendola diretta, in via principale, alla rimozione della costruzione realizzata da essi ricorrenti sul terrazzo di proprieta' esclusiva, ed in via solo subordinata, al pagamento dell'indennita' per aver reso comune meta' del muro, laddove invece le due richieste sarebbero state proposte congiuntamente ma condizionate all'esistenza di differenti presupposti: la richiesta di rimozione: alla verifica che il manufatto fosse stato edificato su proprieta' della originaria attrice; la domanda di pagamento dell'indennita': all'accertamento che invece l'edificazione fosse avvenuta sulla proprieta' di essi ricorrenti e che il manufatto fosse stato solo appoggiato alla parete del cespite della controparte.

1.a - Da tale interpretazione traggono la conclusione che , essendo stato positivamente escluso che il locale oggetto di controversia fosse stato costruito sulla proprieta' dell'avversaria, da un lato la Corte di appello avrebbe dovuto respingere la domanda di demolizione e, dall'altro avrebbe dovuto condannare essi convenuti al pagamento della medianza del muro.

1.b - La doglianza non e' fondata.

1.b.1 - Va innanzi tutto evidenziato che il vizio di ultrapetizione venne proposto nell'appello incidentale in una prospettiva del tutto diversa da quella oggetto di critica nel mezzo in esame, sostenendosi allora che la (OMISSIS) avesse concluso solo per la condanna al pagamento dell'indennita' cd. di medianza: a cio' la Corte territoriale aveva risposto mettendo in evidenza la duplicita' delle domande, non incorrendo in alcun vizio nell'interpretazione delle medesime; nel controricorso a ricorso incidentale i (OMISSIS) - (OMISSIS) ritornano invece all'originaria tesi sostenuta in appello in merito alla unicita' della domanda della (OMISSIS) di condanna al pagamento della indennita' di medianza (cfr. fol. 2 dell'atto).

1.b.2 - Non e' riscontrabile un vizio di ultrapetizione neppure predicando l'ammissibilita' della nuova prospettazione difensiva - come sopra riportata - in quanto il motivo in esame non censura l'esorbitanza da parte del giudice dell'appello dai poteri suoi propri di riconoscere a chi abbia ragione esclusivamente il bene della vita - id est: la pronunzia idonea a conseguirlo - richiesto e non altro, quanto piuttosto la carenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda - di eliminazione degli innesti nel muro, dando per accertata l'insistenza di quest'ultimo sulla proprieta' dell'allora attrice - che pure riconosce proposta.

2 - Con il secondo motivo i coniugi (OMISSIS) - (OMISSIS) denunziano la violazione degli articoli 1117, 880 e 874 cod. civ. nonche' il vizio di omessa e contraddittoria motivazione, sostenendo che la Corte napoletana avrebbe omesso di pronunziarsi su ulteriore motivo del proprio appello, con il quale avevano dedotto che la parete nord-ovest del torrino acquistato dalla (OMISSIS) non sarebbe appartenuta alla medesima in quanto avrebbe costituito una parete di facciata dello stabile condominiale (in quanto, come osservato dal consulente tecnico di ufficio, avrebbe costituito prolungamento del muro di spina), cosi' da escludere il pagamento di indennita' per aver reso comune siffatto muro.

2.a - Il motivo e' inammissibile per mancanza di interesse, dal momento che ne' il Tribunale ne' la Corte di Appello - che la pronunzia del primo giudice aveva confermato - avevano mai condannato gli attuali ricorrenti al pagamento della cd. indennita' di medianza.

2.a.l1 - Il motivo sarebbe altresi' inidoneo ad attivare il vaglio critico della Corte anche se lo si interpretasse - valorizzando la parte argomentativa iniziale del mezzo - come diretto a censurare l'omessa richiesta di accertamento della proprieta' condominiale del muro di appoggio utilizzato da essi ricorrenti per costituire la quarta parete del proprio locale soggiorno - a prescindere dunque da qualunque condanna al pagamento dell'indennita' suddetta -: anche in questo caso pero' la valutazione di proprieta' esclusiva e' stata formulata tenendo conto della riserva contenuta nell'articolo 1117 cod. civ. e dalla lettura delle clausole del titolo di acquisto e di tale ratio decidendi non si da atto nel motivo; quanto poi al dedotto vizio di motivazione, il mezzo, non contenendo nessuno sviluppo argomentativo che consenta la sua riconduzione allo schema legale delineato dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si appalesa inammissibile.

Ricorso n.r.g. 2689/2007:

3 - Con il primo motivo di ricorso incidentale viene denunziata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c. nonche', genericamente, un vizio di motivazione assumendo che, in contrasto con quanto sostenuto dalla Corte del merito, sarebbe sussistita la prova ( costituita dalle rappresentazioni grafiche catastali) della preesistenza del vano-finestra - di cui si era lamentata l'erronea condanna alla rimozione - rispetto alla costruzione dei convenuti.

3.a - Il motivo e' inammissibile in quanto deducente un errore percettivo da parte del giudice dell'appello al fine di far formulare una rinnovata indagine di fatto, inibita a questa Corte, al fine di contrastare la contraria asserzione da parte del giudice dell'appello.
4 - Con il secondo motivo di ricorso incidentale ci si duole della falsa applicazione dell'articolo 907 c.c., comma 2 e si deduce l'insufficienza e l'erroneita' della motivazione sostenendosi che, dalla piana lettura dei rilievi planimetrici e dalle riprese fotografiche versate in atti, emergerebbe che dalla parete degli attuali ricorrenti si aprirebbe una finestra che consentirebbe anche una visione diretta verso la proprieta' di essi deducenti; denuncia poi la ricorrente incidentale un errore nella valutazione dell'ambito applicativo della norma, ritenuta invocabile nella fattispecie, laddove si sarebbe ritenuta tutelabile la veduta laterale, in precedenza esercitabile dal balcone dell'attrice, solo se accompagnata dalla veduta diretta, escludendola per mancanza di quest'ultima: assume in contrario che, essendo la norma diretta a regolare la distanza che deve essere osservata nelle costruzioni, il proprietario del fondo rispetto al quale sono affacciate finestre esistenti nel fabbricato del proprietario vicino, troverebbe applicazione sia quando si tratti solo di vedute oblique sia quando siffatta veduta sia accompagnata da una diretta e le medesime non gravino sullo stesso fondo.

4.a - Il motivo e innanzi tutto inammissibile nella parte in cui, con un sollecitato, nuovo esame dei dati di causa, sostiene la erroneita' - id est: la non condivisione - del ragionamento logico seguito dal primo giudice e la insufficienza dello stesso, atteso che il primo rilievo non rientra nel vizio disciplinato dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e il secondo non puo' formare oggetto di diverso scrutinio non essendo specificato - al di la' di un errore percettivo dei dati di causa, come piu' sopra messo in evidenza- in quale parte il ragionamento giudiziale non avrebbe esplicitato il proprio percorso logico.

4.b - Quanto poi al vizio attinente alla perimetrazione dell'applicazione della regula juris, richiamate le considerazioni sopra fatte - vedi 3.a - in merito alla negazione della preesistenza del vano finestra rispetto alla costruzione in esame - lo stesso e' insussistente in quanto il giudice dell'appello ha dato applicazione all'indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui l'obbligo del proprietario del fondo vicino di non fabbricare a distanza inferiore ai tre metri dai lati della finestra da cui si sia acquisito il diritto di esercitare sia veduta diretta che veduta obliqua, a' sensi dell'articolo 907 c.c., comma 2, sussiste solo nel caso in cui la duplice veduta si eserciti sullo stesso fondo (vedi Cass. Sez. 2 n. 2180/1997) e non sono stati prospettati validi argomenti per derogare dalla surriferita interpretazione.

5 - Il rigetto di entrambi i ricorsi costituisce motivo giustificato per compensare le spese.

P.Q.M.

LA CORTE

Riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese.

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