L'azione risarcitoria intrapresa dal privato per la perdita della proprietà, siccome relativa a un danno arrecato da un mero comportamento dell'amministrazione è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario

Con riguardo ad azioni di risarcimento del danno da occupazione usurpativa, l'azione risarcitoria intrapresa dal privato per la perdita della proprietà, siccome relativa a un danno arrecato da un mero comportamento dell'amministrazione, nel quale non è ravvisabile, nemmeno mediatamente l'esercizio di alcun potere amministrativo, è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario, indipendentemente da un autonomo atto di acquisizione dell'immobile utilizzato senza titolo, adottato conformemente all'articolo 43 del Dpr n. 327 del 2001, come atto utile alla trascrizione nei registri immobiliari. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 19 dicembre 2007, n. 26732)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente

Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente di Sezione

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere

Dott. VITRONE Ugo - Consigliere

Dott. VIDIRI Guido - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. RORDORF Renato - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. BENINI Stefano - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SIMONA NAPOLITANI, rappresentata e difesa dall'avvocato SALEMI ANTONIO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CO. GI., FR. GI., BR. MA., NU. DO., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALOISI STEFANO giusta delega a margine del controricorso per quanto riguarda i primi tre, per procura speciale del notaio Dott. Aldo Mignone di Lucca, rep. 13433 del 03/05/06, in atti, per quanto riguarda la quarta;

- controricorrenti -

avverso la sentenza 939/05 della Corte d'appello di CATANIA, depositata il 21/09/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/07 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;

uditi gli avvocati Antonino SPINOSO per delega dell'avvocato Antonio Salenti, Stefano ALOISI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del primo motivo (AGO); rinvio per il resto ad una sezione semplice.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9 febbraio 1987, Co. Gi., in proprio e nella qualita' di procuratore speciale di Br. Gi. e Br. At., conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catania l'Amministrazione provinciale di Catania affinche' - essendo intervenuta cessione amichevole, nel 1975, in forza di tre distinti contratti, di alcuni terreni ricadenti nel Comune di (OMESSO) in favore della predetta P.A. (ai fini della realizzazione di un tratto della strada a scorrimento veloce di raccordo tra la S.S. (OMESSO), l'autostrada (OMESSO) e la circonvallazione di (OMESSO)) e della constatata occupazioni di superfici immobiliari superiori a quelle effettivamente formanti oggetto degli accordi convenzionali, rispetto ai quali, peraltro, era stato corrisposto solo il 70% del prezzo pattuito - venisse dichiarata la risoluzione per grave inadempimento della convenuta dei tre contratti di vendita stipulati tra le parti, condannata la stessa al risarcimento dei danni conseguenti, equivalente al valore dei beni illegittimamente appresi nella loro effettiva estensione, ivi compresi quelli non previsti dai contratti medesimi, oltre rivalutazione ed interessi, ovvero, in subordine, che la stessa P.A. venisse condannata al pagamento del residuo prezzo di vendita nonche' dell'indennizzo dovuto per l'occupazione illegittima delle superfici di terreno eccedenti lo stacco ceduto, ovvero che venisse accolta, in via ulteriormente gradata, la domanda relativa all'oggetto a titolo di indebito arricchimento.

Nel contraddittorio della convenuta Provincia di Catania, con sentenza non definitiva n. 2978 del 1995, il Tribunale adito rigettava tutte le domande attrici e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione sul ruolo della causa al fine di procedere ad accertamenti tecnici relativi ad un tratto di terreno per verificare se sullo stesso fosse stato realizzato dall'Amministrazione un canale per la raccolta delle acque piovane. In seguito ad appello interposto dal Co. Gi., da Fr. Gi., quale erede di Br. At., nonche' da Br. Ma. e Br. Li. (alla quale subentrava successivamente l'erede Nu. Do.), quali eredi di Br. Gi., la Corte di Appello di Catania, in riforma della decisione impugnata, con sentenza non definitiva n. 548 del 1999, cosi' statuiva: - dichiarava che gli atti stipulati presso il notaio Tamburino il 5 e il 15 maggio 1975 contemplavano, in complesso, solamente la cessione volontaria di uno stacco di terreno esteso mq. 10.160; - dichiarava la risoluzione di tali cessioni volontarie per inadempimento dell'Amministrazione provinciale di Catania; - rigettava le eccezioni di prescrizione sollevate dalla suddetta Amministrazione: - dichiarava che la stessa Amministrazione aveva occupato sine titulo un ulteriore stacco di terreno di proprieta' degli appellanti esteso mq. 3.464; - disponeva, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento di c.t.u. finalizzata all'accertamento del valore di mercato del terreno complessivo di proprieta' degli appellanti (occupato per mq. 13.624), con riferimento al periodo maggio 1975 - febbraio 1987. Proposto ricorso per cassazione avverso la riferita sentenza, questa Corte, con sentenza n. 11640 del 2003, lo rigettava. Con sentenza definitiva n. 939 del 21 settembre 2005 (notificata il 21 febbraio 2006), la stessa Corte di Appello di Catania condannava la menzionata P.A., per il primo stacco di terreno, al pagamento della somma di euro 104.944,04, oltre rivalutazione dal maggio 1975, e per il secondo stacco di terreno all'importo di euro 178.900,67, oltre rivalutazione monetaria dal febbraio 1987, con il computo, su tali somme, degli interessi legali, con accollo ulteriore delle spese processuali.

Con ricorso notificato il 5 aprile 2006 e depositato il 19 aprile successivo, la Provincia Regionale di Catania ha adito questa Corte deducendo tre distinti motivi, cui si sono opposti Co. Gi., Fr. Gi., Br. Ma. e Nu. Do. con controricorso illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Provincia Regionale di Catania ha prospettato che - avendo la stessa P.A. disposto, con provvedimento dirigenziale n. 172 del 22 settembre 2005, l'acquisizione dei terreni controversi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 articolo 43 - venisse accertata l'applicabilita' al giudizio in questione di tale norma, con conseguente annullamento delle statuizioni sulle indennita' adottate dalla Corte d'appello, diversamente applicandosi quella prevista nel provvedimento di acquisizione, con le tutele previste nella norma, in particolare, il difetto della giurisdizione del Giudice ordinario.

Con il secondo motivo, la Provincia Regionale di Catania, denunciando violazione di legge ( Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 articolo 43, e Decreto Legge n. 222 del 1992, articolo 5 bis), censura la sentenza impugnata per l'erronea valutazione dei terreni, da effettuare alla stregua della destinazione agricola, e non certo in base a valori edificabili propri della zona industriale e commerciale, trattandosi di danno da occupazione appropriativa che presuppone il preventivo esatto inquadramento del terreno espropriato, esclusa ogni rilevanza dell'edificabilita' di fatto.

Con il terzo motivo, la ricorrente, denunciando erronea qualificazione del danno, mancata applicazione e violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 articoli 37 e 55 come modificato dal Decreto Legislativo n. 302 del 2002 censura la sentenza impugnata per non aver applicato il criterio risarcitorio legislativamente regolamentato per l'occupazione illegittima delle aree edificabili, trattandosi di utilizzazione del fondo in assenza del provvedimento di esproprio alla data del 30.9.1996. A seguito della rituale notificazione del ricorso, gli intimati si sono costituiti in questo grado depositando apposito controricorso, con il quale hanno insistito per il rigetto dell'impugnazione. In particolare, con riferimento al primo motivo del ricorso, i controricorrenti, oltre a dedurne l'inammissiblita' per l'assoluta novita' della sua prospettazione, hanno rappresentato che la giurisdizione del giudice ordinario e' da ritenersi ormai divenuta incontestabile, stante l'intangibile accertamento intervenuto al riguardo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 548 del 1999 della Corte di Appello (confermata con la predetta sentenza della Corte di cassazione n. 11640 del 2003), senza trascurare la circostanza che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 (come modificato dal Decreto Legislativo n. 302 del 2002 ) non potrebbe giammai essere considerato applicabile alla controversia in discorso sia in relazione al disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 articolo 57 (risalendo la dichiarazione di pubblica utilita' all'anno 1974) che in virtu' del fatto che il diritto alla reintegrazione patrimoniale per il danno da essi subito e' coperto dal giudicato riconducibile alla predetta sentenza, con l'intervenuta applicazione, per l'apprensione dei terreni oggetto dei contratti, delle norme civilistiche sul risarcimento del danno conseguente alla risoluzione per inadempimento contrattuale e, per i fondi eccedenti le superfici contrattualmente previste, delle norme sulla responsabilita' extracontrattuale (i cui criteri di indennizzo sono diversi ed incompatibili con i criteri di liquidazione del danno previsti dal citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 ). Inoltre, i medesimi controricorrenti hanno evidenziato che la sopravvenuta normativa sulle espropriazioni si appalesa estranea rispetto alla fattispecie in oggetto, con la insussistenza dell'eventuale giurisdizione del giudice amministrativo, anche perche', ove mai un conflitto fra giudice ordinario e Giudice amministrativo fosse astrattamente possibile, questo andrebbe risolto secondo il principio della perpetuatici iurisdictionis, con applicazione della legge in vigore al momento della prima azione giudiziale, che fissa in concreto il momento di determinazione della litispendenza, rendendo cosi' inidonea la successiva attribuzione della cognizione della stessa domanda da parte di un diverso Giudice. In ogni caso, i controricorrenti hanno posto in luce come, nel caso in esame, non ricorra alcuno dei presupposti previsti per l'applicabilita' del piu' volte Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 citato articolo 43, sia per espressa previsione del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica, articolo 57, sia perche' la controversia de qua non attiene all'assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita', bensi' alla dichiarata risoluzione per inadempimento di atti di vendita di diritto privato e al riconosciuto diritto al risarcimento del danno secondo i principi civilistici in base ad una sentenza passata in giudicato. Gli stessi controricorrenti hanno, altresi', dedotto l'inammissibilita' e l'infondatezza degli altri due motivi allegati dalla ricorrente, sul presupposto del giudicato per acquiescenza formatosi sia sui valori degli immobili che sui criteri di liquidazione dei danni, senza che, peraltro, la medesima Provincia di Catania avesse mai proposto il tema della contestazione della natura urbanistica dei beni o, comunque, fornito il riscontro della destinazione agricola dei medesimi.

La questione di giurisdizione, proposta con il primo motivo, richiede preliminarmente l'esatta qualificazione dell'oggetto del contendere giacche' se l'amministrazione ricorrente pretende che il decreto di acquisizione postumo dei terreni occupati, emanato nel 2005, comporti automaticamente l'attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo, in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 articolo 43 la conoscenza che della causa ha avuto il Giudice ordinario, nei primi due gradi di giurisdizione, conclusi con una sentenza di condanna dell'attuale ricorrente al risarcimento dei danni, era giustificata dalla qualificazione della domanda, da un lato, come diretta a fa valere una responsabilita' contrattuale dell'amministrazione, per i terreni oggetto di contratti di cessione volontaria dichiarati risolti, e dall'altro come responsabilita' da fatto illecito permanente, definito occupazione usurpativa.

La causa pone all'attenzione di queste Sezioni unite, per la prima volta ex professo, la questione dell'applicabilita' dell'articolo 43, del t.u., espropriazioni (la cui applicazione retroattiva e' stata esclusa dalla sez. 1 di questa Corte, con sentenza 5.9.2005, n. 18239), in particolare della sistemazione della giurisdizione sulle controversie pendenti, ove sia emanato quell'atto di acquisizione cui la legge attribuisce ora effetto sanante per quelle situazioni di utilizzazione senza titolo, per la mancata emanazione di decreto di esproprio o financo di dichiarazione di pubblica utilita'.

La norma attribuisce la cognizione delle azioni d'impugnazione degli atti della procedura espropriativa, oltre che dell'atto di acquisizione, al Giudice amministrativo, davanti al quale la pubblica amministrazione e' abilitata - sempre che la pretesa impugnatoria del proprietario ricorrente sia fondata - a optare per la propria condanna al risarcimento, con esclusione della restituzione del bene.

La norma pone un fondamentale interrogativo, in ordine alla propria possibile applicabilita' retroattiva (ovvero per fatti espropriativi in cui la pubblica utilita' sia stata dichiarata in epoca anteriore all'entrata in vigore del t.u. espropriazioni, come previsto dall'articolo 57, dello stesso, o in cui la pubblica utilita' non sia stata dichiarata, ma l'actio iudicii sia comunque anteriore alla legge).

Nella fattispecie all'esame l'acquisizione di una parte dei terreni e' stata presa in considerazione dal Giudice di merito dal particolarissimo angolo visuale della responsabilita' per i danni connessi alla risoluzione di tre contratti di cessione volontaria che quei terreni avevano lo scopo di trasferire, e di un ulteriore stacco, per via dell'abusivo sconfinamento in sede di occupazione, al di fuori della dichiarazione di pubblica utilita'.

Il problema, dunque, si seziona in due diversi aspetti, dei quali il primo, quello della responsabilita' contrattuale, rende irrilevante, in virtu' dell'evoluzione del contenzioso fino all'attuale giudizio in cassazione, l'atto postumo di acquisizione sanante, ed il secondo si pone al di fuori della logica del risarcimento quale conseguenza di un comportamento della pubblica amministrazione nel quale ravvisare l'esercizio di poteri autoritativi.

Riguardo al primo punto, la sentenza non definitiva n. 548 del 1999 della Corte di Appello di Catania, passata in giudicato in virtu' del rigetto del ricorso per cassazione su di essa spiegato dalla Provincia di Catania (sentenza n. 11640 del 2003), ha qualificato la responsabilita' dell'amministrazione come responsabilita' contrattuale, conseguente alla dichiarata risoluzione del contratto per inadempimento del cessionario dei terreni, nella quale ha ricompreso anche il danno per la perdita degli stessi beni, nel frattempo irreversibilmente trasformati dall'amministrazione occupante, e non piu' restituibili. Il giudice di merito ha infatti commisurato la responsabilita' dell'amministrazione inadempiente, al momento dell'inadempimento agli obblighi contrattuali (ovvero alla scadenza dell'intimazione ad adempiere, inviata nel 1986, undici anni dopo i contratti di cessione), e di conseguenza ha tenuto conto del danno nel frattempo consumato, quello della trasformazione dei terreni, avvenuto nel 1979. Sicche', se anche tecnicamente - risolto il contratto - la restituzione e' stata impossibile per via della condotta appropriativa dell'amministrazione (dal che l'acquisizione in proprieta' alla mano pubblica), il danno riconosciuto dalla sentenza passata in giudicato ha assunto natura contrattuale, e restando in discussione ancora soltanto il quantum della liquidazione, non sembra potersi revocare in dubbio la giurisdizione del Giudice dei diritti, come in tutte le controversie contrattuali, in particolare per cio' che attiene alle vicende della cessione volontaria nell'ambito del procedimento espropriativo (Cass. 24.4.2007, n. 9845), e l'irrilevanza, sul punto, del decreto di acquisizione del 2005, che, se concepito dalla legge come modo di acquisto postumo della proprieta' di terreni comunque utilizzati a fini pubblici (come testualmente prevede l'articolo 43, comma 2, lettera e), non puo' essere applicato ove il passaggio di proprieta' sia gia' avvenuto.

La riprova di cio' puo' inferirsi non solo nella dichiarata inapplicabilita' delle disposizioni del t.u. (senza esclusione, quindi, dell'articolo 43, in base al disposto dell'articolo 57, per i progetti per i quali fosse gia' intervenuta la dichiarazione di pubblica utilita' alla data di entrata in vigore dello stesso t.u.), ma anche nella specifica regolamentazione dei fatti anteriori, nel corpus normativo, in cui si riproducono (articolo 55) le modalita' di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, di cui al Decreto Legge n. 333 del 1992 articolo 5 bis, comma 7 bis, conv. in Legge n. 359 del 1992 come introdotto dalla Legge n. 662 del 1996 articolo 3 comma 65, (che si abrogava, ma solo dall'entrata in vigore, ratione temporis, del t.u. - articolo 58, nn. 133 e 136 - contemporaneamente all'entrata in vigore del nuovo sistema imperniato sull'atto di acquisizione e sul risarcimento integrale).

La pretesa originariamente risarcitoria poi, sarebbe comunque estranea alla valutazione del pubblico interesse, astrattamente connessa alla restituibilita' del bene, tanto che la giurisdizione del giudice amministrativo e' predicata dall'articolo 43, limitatamente ai casi di impugnazione di provvedimenti amministrativi, e "ove sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico".

Sembra peraltro superfluo invocare la perpetuatio iurisdictionis, come eccepito dai controricorrenti, dato che in materia di responsabilita' contrattuale, nulla l'articolo 43, t.u. espropriazioni avrebbe comunque innovato.

Sicche' a quella parte del primo motivo di ricorso, relativo al risarcimento del danno conseguente alla risoluzione dei contratti di cessione, puo' rispondersi con il seguente principio di diritto: "Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 articolo 43 concernente l'acquisizione di beni utilizzati dalla pubblica amministrazione in assenza di decreto di esproprio, e' inapplicabile, anche agli effetti della giurisdizione, ove l'acquisizione alla proprieta' pubblica sia avvenuta per irreversibile trasformazione del fondo occupato, consumata anteriormente all'entrata in vigore della stessa norma, tanto piu' ove la responsabilita' per l'appropriazione sia definita contrattuale, nell'ambito dell'azione di risoluzione di precedente contratto di cessione dei beni oggetto di occupazione, per inadempimento dell'amministrazione cessionaria".

Il secondo profilo della questione di giurisdizione, inerente quella parte di terreno non contemplata dai contratti di cessione, e abusivamente occupata dall'amministrazione per un fatto definito dal Giudice di merito come usurpativo, riceve soluzione ugualmente negativa della pretesa inerente al mezzo d'impugnazione.

All'uopo si richiama quanto sopra osservato in merito all'ambito temporale di applicazione dell'articolo 43, del quale nulla autorizza a ritenere un'entrata in vigore anticipata rispetto al contesto normativo di cui fa parte, e in presenza della norma di chiusura di cui all'articolo 57, dello stesso t.u.

Si aggiunga che l'azione in giudizio parte come pretesa gia' risarcitoria (e non restitutoria), senza che l'emanazione dell'atto di acquisizione possa comportare un automatico mutamento dell'oggetto del contendere, da tutela del diritto soggettivo del proprietario, a valutazione del pubblico interesse ostativo alla restituzione del bene, neppure richiesta.

Sicche' questo profilo della controversia, non ad altro attiene, che ad una richiesta di risarcimento per occupazione usurpativa (nella quale, com'e' noto, va inquadrato il fenomeno dell'occupazione e trasformazione di superfici non comprese nella dichiarazione di pubblica utilita': Cass. 19.2.2007, n. 3723), che non e' dubbio sia da attribuire alla giurisdizione del Giudice ordinario, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 204 del 2004 e 191 del 2006) siccome risultato di un comportamento in nessun modo collegato ad un potere amministrativo (Cass. 13.2.2007, n. 3043; 19.4.2007, n. 9322; 13.6.2006, n. 13659 ). Pare estranea alla controversia in esame l'avvenuta emissione postuma dell'atto di acquisizione. Tanto per cominciare, l'attribuzione ad essa di un effetto legalmente acquisitivo della proprieta' del bene appare quanto meno dubbia: sia perche' alla scelta abdicativa della proprieta', da parte del privato "usurpato" nel momento in cui egli si sia determinato all'azione risarcitoria, consegue la perdita della proprieta' (Cass. 30.1.2001, n. 1266; 28.3.2001, n. 4451; 12.12.2001, n. 15687), di modo che l'eventuale acquisto di essa da parte dell'autorita' avviene per occupazione di una res nullius (Cass. 18.2.2000, n. 1814), e a tale momento, anteriore al formale atto di acquisizione, andrebbe fatto risalire, sia perche', comunque, l'acquisizione potrebbe esser avvenuta in precedenza, per usucapione ventennale.

Se poi la nuova disposizione possa venir utilizzata dalle amministrazioni al fine della trascrizione (come testualmente previsto dall'articolo 43, comma 2, lettera f), questa e' vicenda che si pone come successiva e autonoma rispetto all'azione risarcitoria concernente non l'acquisto della proprieta' alla roano pubblica, ma il danno per il proprietario consistente nella definitiva inutilizzabilita' del bene e nella conseguente perdita: riguardo alla quale la giurisdizione e' del giudice ordinario.

Per tale ipotesi si osserva che l'articolo 43, non puo' leggersi come deroga al principio della perpetuatici iurisdictionis, sia in base alle considerazioni, sopra svolte, sulla previsione della giurisdizione amministrativa alle sole azioni di restituzione (e non di risarcimento), sia perche', in assenza del riferimento ad una dichiarazione di pubblica utilita' (la cui mancanza, nel fenomeno dell'occupazione usurpativa, e' un postulato), il principio tempus regit actum non puo' che relazionarsi alla proposizione dell'azione che, se anteriore all'entrata in vigore del t.u., si sottrae alla sua applicazione.

E' appena il caso di aggiungere che la trasmigrazione del giudizio al giudice amministrativo, pur con i benefici della traslatio, di recente acquisizione nell'ordinamento, nel trapasso tra giurisdizioni diverse, non farebbe che gravare in termini di durata del processo, in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata (articolo 111 Cost., comma 2), al cui rispetto reiteratamente si richiama la Corte europea dei diritti dell'uomo.

La giustificazione alla tesi dell'applicabilita' retroattiva dell'articolo 43, t.u., spesso relazionata all'esigenza di radiare dall'ordinamento un monstrum, quello dell'occupazione appropriativa, occasione di reiterate condanne dello Stato italiano da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, non puo' peraltro far dimenticare che nel precludere la restituzione di un bene occupato in assoluta via di fatto, l'istituto dell'acquisizione sanante mal si concilia con i principi di cui all'articolo 1, all. 1, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come la stessa Corte di Strasburgo non ha mancato di sottolineare (Corte europea dei diritti dell'uomo 17.5.2005, Scordino c. Italia).

Il che anzi potrebbe indurre a qualche dubbio di legittimita' costituzionale del nuovo istituto, alla luce della riconosciuta natura delle disposizioni della Convenzione, come norme interposte nel sindacato di legittimita' (sentenza n. 348 del 2007).

La Corte costituzionale non si e' occupata dell'articolo 53, t.u., in relazione all'articolo 43, t.u., non volendosi evidentemente impegnare nella questione dell'attribuzione della giurisdizione nel caso in cui al comportamento sine titulo della pubblica amministrazione segua l'emanazione del provvedimento di acquisizione, e purtuttavia ha avuto modo di osservare che mentre e' plausibile l'applicabilita' ante tempus dell'articolo 53, t.u., in quanto norma processuale, non cosi' per l'articolo 43, che e' norma di diritto sostanziale (sent. n. 191 del 2006).

Riguardo alla seconda parte del primo motivo di ricorso puo' dunque esprimersi il seguente principio di diritto: "Con riguardo ad azioni di risarcimento da occupazione usurpativa, l'azione risarcitoria intrapresa dal privato per la perdita della proprieta', siccome relativa ad un danno arrecato da un mero comportamento dell'amministrazione, nel quale non e' ravvisabile, nemmeno mediatamente, l'esercizio di alcun potere amministrativo, e' attribuita alla giurisdizione del Giudice ordinario, indipendentemente da un autonomo atto di acquisizione dell'immobile utilizzato senza titolo, adottato conformemente al Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 articolo 43 come atto utile alla trascrizione nei registri immobiliari".

La causa puo' esser decisa anche nei motivi ulteriori alle questioni di giurisdizione, com'e' nella facolta' riconosciuta alle SS.UU. dall'articolo 192 disp. att. c.p.c., discendendo la soluzione ai problemi posti dal secondo e dal terzo motivo, che vanno esaminati congiuntamente, dalle considerazioni finora svolte.

Le doglianze sono infondate in ordine allo stacco di terreno per il quale si e' verificata l'occupazione usurpativa. E' noto infatti che le conseguenze in tema di responsabilita' da comportamento senza potere, non possono che essere ispirate a criteri di integralita', con esclusione di ogni criterio correttivo che, comunque volto a mediare la tutela del diritto di proprieta', come le esigenze della pubblica amministrazione relativamente alla realizzazione di un'opera la cui pubblica utilita' sia legalmente dichiarata, concepiscono criteri "paraindennitari" di liquidazione del danno (come il del Decreto Legge n. 333 del 1992 articolo 5 bis, comma 7 bis, conv. in Legge n. 359 del 1992 come introdotto dalla Legge n. 662 del 1996 articolo 3 comma 65: norma comunque dichiarata incostituzionale per effetto della sentenza n. 349 del 2007 della Corte Costituzionale).

Riguardo alla natura del suolo, la pretesa di voler classificare il medesimo, agli effetti della sua valu-tazione, come agricolo invece che edificatorio, introduce un elemento di fatto assolutamente estraneo all'accertamento compiuto dal Giudice di merito, relativamente al quale nessun elemento fornisce l'amministrazione ricorrente in cassazione, in ottemperanza al principio di autosufficienza, in ordine ad una propria contestazione idonea ad evidenziare la questione, nel corso del giudizio.

L'accertata natura contrattuale della responsabilita', relativamente agli stacchi di terreno oggetto delle cessioni volontarie risolte, toglie a priori ogni rilevanza alle pretese di liquidare il danno alla stregua dell'articolo 5 bis, comma 7 bis, (peraltro, come gia' detto, dichiarato incostituzionale) e secondo i principi dell'edificabilita' legale, apparendo tali pretese articolate sulla premessa di una responsabilita' extracontrattuale, come se si dovesse accertare il danno da occupazione appropriativa, e non, come impone il giudicato riveniente dalla conferma in cassazione (sentenza n. 11640 del 2003) della sentenza non definitiva n. 2978 del 1995 della Corte d'appello di Catania, come determinazione del danno all'esito della risoluzione del contratto. In caso di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del compratore, il danno va commisurato all'incremento patrimoniale netto che il venditore avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto, considerando anche il lucro cessante, ovvero il profitto che il cedente avrebbe ricavato in una libera contrattazione di compravendita.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 10.100,00, di cui euro 10.000,00 per onorari.

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