L’estinzione della servitù coattiva di passaggio per cessazione dell’interclusione si applica anche in caso di costituzione volontaria

Per il disposto dell’art. 1054 c.c., che riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione il diritto di ottenere coattivamente dall’altro contraente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità, deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con lo stesso atto di alienazione o di divisione o anche con atto successivo che all’interclusione siano oggettivamente preordinati, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità alla medesima in caso di cessazione dell’interclusione della causa estintiva di cui all’art. 1055 c.c., salvo che dal negozio costitutivo non emerga in concreto ed inequivocabilmente l’intento delle parti di assoggettarle al regime delle servitù volontarie. (Fonte: Diritto e Giustizia)

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 10 febbraio 2014, n. 2922



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo - Presidente

Dott. MATERA Lina - Consigliere

Dott. PROTO Cesare Antonio - rel. Consigliere

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1641/2008 proposto da:

(OMISSIS) SRL, IN PERSONA DELL'AMM.RE UNICO, P.I. (OMISSIS), (OMISSIS) SRL, IN PERSONA DELL'AMM.RE UNICO, P.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente

all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS),

rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS)

- controricorrenti con ricorso incidentale condizionato -

e contro

(OMISSIS) SRL; (OMISSIS); (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 1947/2006 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l'Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell'Avv. (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che si e' riportato agli atti depositati e

ne ha chiesto l'accoglimento;

udito l'Avv. (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell'Avv. (OMISSIS) difensore dei controricorrenti che ha chiesto il rigetto o

l'infondatezza del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, e per

l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 10/5/1996 (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per se' e per il Condominio di

(OMISSIS), quali comproprietari, convenivano in giudizio le societa' (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l. ed (OMISSIS) s.r.l. per sentire dichiarare

estinta, per cessazione dell'interclusione del fondo, la servitu' di passaggio costituita con contratto di divisione del (OMISSIS) attraverso il

sottoportico e il cortile di (OMISSIS) e all'epoca necessaria per consentire l'accesso alla via pubblica ad un fondo posto sul retro del passaggio che

altrimenti sarebbe rimasto totalmente intercluso.

Gli attori deducevano che a seguito dell'acquisto, da parte delle societa' comproprietarie del fondo dominante, di una adiacente area, sulla quale

era stato aperto un cantiere per la costruzione di immobili ad uso abitativo e garage, la servitu' si sarebbe aggravata ed estesa ad un fondo che non

ne era titolare; in ogni caso, la condizione di interclusione era venuta meno perche' il fondo originariamente intercluso, disponeva di due autonomi

e sufficienti accessi alla via pubblica a seguito dell'acquisto, a parte delle societa' convenute, oltre che del fondo medesimo, anche di un altro fondo.

Le societa' convenute si costituivano e chiedevano il rigetto delle domande o che fosse posto a carico del fondo dominante intercluso un

corrispettivo per il proseguimento della servitu'.

Con sentenza del 30/11/2002 il Tribunale di Padova accoglieva la domanda degli attori e dichiarava estinta, per cessazione dell'interclusione, la

servitu' che qualificava servitu' volontaria coattiva in quanto pattuita all'interno di un accordo con il quale l'unico fondo era stato suddiviso in due

diversi fondi, un dei quali intercluso.

Le societa' (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. proponevano appello al quale resistevano gli attori; restava contumace la societa' (OMISSIS) s.r.l.

La Corte di Appello di Venezia con sentenza dell'11/12/2006 rigettava l'appello ritenendo: - la cessazione dell'interclusione e l'estinzione, ai sensi

dell'articolo 1054 c.c., della servitu' che, pur costituita con lo stesso atto di divisione, aveva natura coattiva perche' il fondo dominante era divenuto

intercluso a seguito della divisione con la conseguenza che la costituzione della servitu' doveva presumersi finalizzata a far cessare l'interclusione;

- che il fondo, di cui ai mappali (OMISSIS), come accertato dal CTU, in conseguenza del frazionamento e della divisione era divenuto intercluso;

- che lo stato di interclusione era venuto meno perche', con la creazione di un unico fondo a seguito dell'aggregazione, in un'unica proprieta', dei

fondi con altri fondi confinanti al proprietario cessava la preclusione all'accesso alla via pubblica in quanto il lotto ora unitario usufruiva di due

accessi potendo accedere da via (OMISSIS) e potendo utilizzare, per l'uscita, il passaggio che si apre su via (OMISSIS);

- che era irrilevante la diversa previsione di viabilita' interna del lotto del piano di recupero comunale perche' lo stesso Comune di (OMISSIS) aveva comunicato trattarsi di previsione modificabile su richiesta delle convenute che tuttavia non risultava presentata;

- che non era provata ne' l'impossibilita' di utilizzare la predetta (per via (OMISSIS)) via di uscita, ne' che la relativa possibilita' fosse

eccessivamente dispendiosa o disagevole, con la conseguenza che doveva essere rigettata anche la domanda riconvenzionale anche se qualificata

come domanda di servitu' a favore di fondo intercluso ai sensi dell'articolo 1051 c.c., comma 1.

Le societa' (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi e hanno depositato memoria.

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso, hanno proposto ricorso incidentale subordinato e hanno

depositato memoria.

Sono rimaste intimate la societa' (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo le societa' ricorrenti deducono la violazione degli articoli 1027, 1031, 1032 e 1055 c.c., sostenendo che non troverebbe

applicazione dell'articolo 1055 c.c., perche' la servitu' non sarebbe coattiva, ma volontaria e perche' l'interclusione del fondo non sarebbe venuta

meno.

La Corte di Appello non avrebbe considerato che la servitu' era stata costituita volontariamente e che semmai doveva essere chiaramente

espressa nell'atto la volonta' di adempiere l'obbligo legale di costituire la servitu' per interclusione, mentre nel negozio costitutivo della servitu' non

v'era traccia dell'intenzione delle parti di assoggettarsi all'esigenza di costituire una servitu' in ossequio ad un adempimento doveroso.

Le ricorrenti, formulando il quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c., ora abrogato, ma applicabile ratione temporis, chiedono se la costituzione

della servitu' con atto negoziale integri una servitu' coattiva alla quale sia applicabile l'articolo 1055 c.c., e se l'applicazione dell'articolo 1055 c.c.,

alla servitu' volontaria integra la violazione delle norme richiamate nell'epigrafe del motivo.

1.1 Il motivo e' infondato e al quesito deve rispondersi negativamente con riferimento al caso di specie nel quale la servitu', pur costituita con un

contratto divisionale, aveva natura di servitu' coattiva. La Corte di Appello ha applicato i principi costantemente affermati da questa Corte e che qui vengono ribaditi, secondo i quali per il disposto dell'articolo 1054 c.c., che riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza

di alienazione a titolo oneroso o di divisione il diritto di ottenere coattivamente dall'altro contraente il passaggio senza corrispondere

alcuna indennita', deve presumersi che la servitu' di passaggio costituita con lo stesso atto di alienazione o di divisione o anche con atto successivo

che all'interclusione siano oggettivamente preordinati, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilita' alla medesima in caso di cessazione

dell'interclusione della causa estintiva di cui all'articolo 1055 c.c., salvo che dal negozio costitutivo non emerga in concreto ed inequivocabilmente

l'intento delle parti di assoggettarle al regime delle servitu' volontarie (Cass. 29/10/1992 n. 11755; Cass. 21/12/2012 n. 23839; Cass. 28/2/2013

n. 5053).

Occorre infatti osservare che le servitu' coattive, pur trovando nella legge il loro presupposto, ai sensi dell'articolo 1032 c.c., comma 1, (che

prevede che la servitu' coattiva, in mancanza di contratto e' costituita con sentenza), vengono ad esistenza per il tramite di un titolo che puo' anche

essere negoziale e che, con effetti costitutivi, ne determina la creazione; in altri termini il negozio giuridico di indole privatistica e' idoneo ad

integrare il titolo, oltre che delle servitu' volontarie anche, delle servitu' coattive. Non e' necessario che dal negozio medesimo risulti evidenziato

l'intento delle parti di fronteggiare quell'esigenza in adempimento del correlativo obbligo legale.

Infatti nei casi, come quello in esame, di servitu' di passaggio in favore di fondo rimasto intercluso a seguito di atto di divisione la divisione (o le

convenzioni ad essi esplicitamente connesse) si rivela, di per se' sola, idonea a far presumere l'esistenza della determinazione delle parti di porre in

essere una servitu' coattiva di passo (come desumibile dallo stesso articolo 1054 c.c., che attribuisce al contraente che rimane intercluso il diritto di

ottenere dall'altro contraente e gratuitamente il passaggio) e, di conseguenza, una siffatta servitu' e' da considerare coattiva ove non emerga, in

concreto ed inequivocabilmente, l'intento delle parti di assoggettarla al regime delle servitu' volontarie (cfr. Cass. n. 11755/1992 cit. e ivi i

precedenti richiamati).

2. Con il secondo motivo le societa' ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 1027, 1031, 1032 e 1054 c.c., sostenendo che

l'interclusione non scaturiva dalla divisione, ma era ad essa preesistente e, formulando il quesito di diritto, chiede:

- se l'interclusione antecedente all'atto di divisione determini l'applicazione degli articoli 1054 e 1055 c.c., e se l'applicazione di tali norme alla servitu' volontaria costituita ad un fondo gia' in precedenza intercluso integri la violazione degli articoli 1027, 1021, 1032, 1054 e 1055 c.c..

- se l'assunzione di testimonianze circa la simulazione assoluta di un contratto avente forma scritta ad substantiam e da farsi valere tra le parti

originarie del contratto, integra la violazione degli articoli 1414, 1417 e 2724 c.c..

2.1 Il motivo e' inammissibile perche' la questione proposta (la preesistenza dell'interclusione rispetto all'atto divisionale del (OMISSIS)) non

risulta introdotta davanti al giudice di appello; il motivo e' meramente assertivo di una preesistente interclusione in contrasto con quanto

affermato dalla Corte di Appello secondo la quale l'intero compendio immobiliare apparteneva ad un unico proprietario e che solo a seguito del

frazionamento e la creazione dei mappali (OMISSIS), questi fondi, cosi' scorporati, si erano venuti a trovare privi di accesso; in altri termini,

proprio per effetto del frazionamento, come chiaramente espresso dall'atto divisionale, era costituita la servitu' a favore dei mappali (OMISSIS)

(v. pag. 10 della sentenza) che venivano a creare un fondo altrimenti intercluso; in precedenza non sussisteva alcuna interclusione perche' il fondo,

non ancora diviso, era unico e non intercluso; ne' puo' assumere alcun rilievo il fatto che una parte dell'unico fondo, poi frazionata, non avesse

accesso diretto sulla pubblica via.

Il quesito relativo all'assunzione di testimonianze circa la simulazione assoluta di un contratto avente forma scritta ad substantiam e' inammissibile

perche' assolutamente non pertinente al decisum della Corte di Appello.

3. Con il terzo motivo le societa' ricorrenti deducono il vizio di motivazione in ordine all'interclusione del fondo e la violazione e falsa applicazione

degli articoli 1071 e 1055 c.c..

Le ricorrenti sostengono:

- che per i principi di indivisibilita' e inseparabilita' delle servitu' prediali, l'aggregazione ad un fondo dominante di altro fondo non poteva

determinare l'estinzione della servitu';

- che la circostanza che gli edifici siano stati realizzati senza utilizzare la servitu' di passaggio non e' significativa perche' i confini tra i fondi erano

stati solo momentaneamente modificati per consentire l'accesso alle betoniere e ai mezzi pesanti;

- che l'autorita' amministrativa aveva imposto una regolamentazione a senso unico della circolazione per effetto della quale l'accesso da Via

(OMISSIS) era utilizzabile solo per accedere al lotto, ma non per uscirvi;

- che altra possibilita' di uscita sulla via pubblica non era possibile se non con eccessivo dispendio o disagio;

- che il piano di recupero che aveva imposto quella viabilita', dotato di efficacia esecutiva anche nei confronti di terzi, non era modificabile in

quanto non impugnato e divenuto definitivo e comunque la variante al piano, anche ove possibile, comporterebbe dispendio di energie.

Le ricorrenti, formulando i quesiti, chiedono:

- se l'iter argomentativo espresso nella sentenza sia corretto sotto il profilo logico e giuridico o se nella sentenza sia stata trascurata o non

sufficientemente esaminata l'interclusione del fondo dominante connessa alla previsione di una determinata viabilita' imposta dalla P.A. in forza di

un piano di recupero mai impugnato e/o fatto oggetto di contestazioni;

- se la fusione di due mappali e la creazione di un unico lotto comporti il venir meno dello stato di interclusione del fondo che non aveva accesso alla

pubblica via o se tale argomentare comporti la violazione o falsa applicazione degli articoli 1071 e 1055 c.c..

3. Il motivo e' manifestamente infondato e ai quesiti occorre dare risposta negativa.

I principi di cui all'articolo 1071 c.c., in tema di divisione del fondo dominante o del fondo servente non sono applicabili alla fattispecie nella quale il

fondo dominante non e' stato diviso, ma aggregato ad altro fondo con la realizzazione di un unico lotto facente capo ad un'unica comproprieta' e con

due distinti accessi alla via pubblica; l'accertamento della condizione di interclusione del fondo deve essere effettuato con riferimento al fondo nel

suo complesso e non a singole parti di esso (cfr. Cass. 2/2/1995 n. 1258; Cass. 10/1/2003 n. 177, nella quale si da rilievo alla possibilita', per il

proprietario di far cessare l'interclusione); risulta pertanto corretta la decisione che ha escluso l'interclusione, del resto in conformita' alla nozione

di interclusione desumibile dallo stesso articolo 1051 c.c. secondo il quale si puo' ottenere il passaggio coattivo attraverso il fondo del vicino a condizione che il fondo sia circondato da fondi altrui, ossia di altri proprietari.

La motivazione con la quale e' stato escluso che permanessero i presupposti della servitu' coattiva di passaggio di cui all'articolo 1051 c.c., comma

1, (interclusione e impossibilita' per il proprietario di procurarsi l'uscita sulla pubblica via senza eccessivo dispendio o disagio) e' corretta sotto il

profilo logico e giuridico ed inoltre non e' stata trascurata o insufficientemente esaminata l'interclusione del fondo dominante connessa al piano di

recupero con il quale era prevista una determinata viabilita' a senso unico. Infatti, in base agli elementi istruttori acquisiti al processo e alla CTU,

la Corte di Appello ha rilevato (v. pag. 12 della sentenza) che il fondo disponeva non di uno, ma addirittura di due accessi alla via pubblica dei quali

uno (quello da via (OMISSIS) come affermato dalle convenute) utilizzabile per accedervi e uno (quello su via (OMISSIS), come accertato dal CTU)

per l'uscita; la Corte ha altresi' rilevato che non era provata l'impossibilita' di utilizzare l'uscita di via (OMISSIS), ne' che l'eventuale possibilita'

sarebbe eccessivamente dispendiosa o che creerebbe eccessivo disagio; questa ratio decidendi non ha trovato specifica censura nel motivo di

ricorso, salvo nell'affermazione che la viabilita' era stata cosi' stabilita nel piano di recupero.

Tuttavia neppure questa affermazione integra un fondato motivo di ricorso.

La sentenza di appello ha correttamente affermato che la viabilita' interna dell'area era frutto di condotte imputabili ai proprietari del suolo e che il

Comune di (OMISSIS) aveva comunicato in data 21/6/1996 ad entrambe le parti che il piano di recupero poteva essere modificato, del resto in

coerenza con le previsioni di cui alla Legge n. 457 del 1978, articolo 30, che disciplina i piani di recupero da iniziativa dei privati; questa ratio

decidendi non e' stata attinta dal motivo di ricorso e, inoltre, la previsione di una particolare modalita' di circolazione non incide sul decisivo rilievo

che il fondo aveva ben due accessi alla strada pubblica ne' e' dato comprendere da questo motivo (ma sul punto v. infra con riferimento al quarto

motivo) per quali ragioni una diversa organizzazione della viabilita' richiederebbe dispendio di energie, mentre la Corte di Appello ha invece

affermato che dalla CTU risultava che il fondo godeva di una agevole immissione su via (OMISSIS) (v. pag. 13 della sentenza di appello).

4. Con il quarto motivo le societa' ricorrenti deducono il vizio di motivazione e la violazione degli articoli 1051 e 1052 c.c., con riferimento al rigetto

della domanda riconvenzionale di costituzione di servitu' coattiva e sostengono che era in re ipsa la prova che non potevano procurarsi l'uscita sulla

via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio in quanto, da un lato, il piano comunale di recupero era divenuto definitivo e, dall'altro, l'eventuale

modifica avrebbe comportato spostamento di accessi, creazione di semafori e un traffico alterato; con il quesito le ricorrenti chiedono se il rigetto

della riconvenzionale sia fondato su un corretto argomentare avuto riguardo alla fattispecie concreta e a quanto disposto degli articoli 1051 e 1052

c.c..

4.1 Il motivo e' infondato perche' si sostanzia in affermazioni apodittiche (la prova dell'eccessivo dispendio o disagio sarebbe in re ipsa) e che non

risultano sviluppate nelle sedi di merito; infine non risponde e non inficia le adeguate motivazioni della Corte territoriale secondo le quali il fondo

godeva di due accessi alla via pubblica e il Comune si era dichiarato disponibile ad apportare una variante al piano di recupero, ma le ricorrenti non

l'avevano richiesta.

5. Il ricorso incidentale subordinato all'accoglimento anche parziale del ricorso, resta assorbito dal suo integrale rigetto.

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la condanna delle ricorrenti, in quanto soccombenti, al pagamento delle spese di questo

giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti societa' (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. in solido a pagare ai controricorrenti (OMISSIS),

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in euro 3.500,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi

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