La donazione traslativa di beni che le parti considerano di proprietà del donante, ma che in realtà appartengono a terzi, è nulla

La donazione traslativa di beni che le parti considerano di proprietà del donante, ma che in realtà appartengono a terzi, è nulla; la conclusione, sebbene non sia espressamente comminata da alcuna norma, si ricava dalla disciplina complessiva della donazione.
Tale negozio, quando conformato in termini di atto di alienazione, stante l'ignoranza delle parti circa l'alienità della res donata, è suscettibile di fungere da titulus adquirendi ai fini dell'usucapione abbreviata ai sensi dell'art. 1159 c.c., in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisito del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare.

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