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La donazione traslativa di beni che le parti considerano di proprietà del donante, ma che in realtà appartengono a terzi, è nulla
Pubblicata il 21/06/2009
Tale negozio, quando conformato in termini di atto di alienazione, stante l'ignoranza delle parti circa l'alienità della res donata, è suscettibile di fungere da titulus adquirendi ai fini dell'usucapione abbreviata ai sensi dell'art. 1159 c.c., in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisito del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare.