La legittimazione ad agire per la violazione delle distanze delle costruzioni dalle vedute appartiene al proprietario dell'immobile

La legittimazione ad agire per la violazione delle distanze delle costruzioni dalle vedute ex art. 907 c.c., trattandosi di azione a tutela del diritto di proprietà, appartiene al proprietario dell'immobile nel quale esiste la veduta che non sarebbe stata rispettata e non all'amministratore di condominio. (Tribunale Roma Sezione 5 Civile, Sentenza del 7 gennaio 2009, n. 69)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Dott. Lucio Belloni Mellini, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 41886 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2004, posta i in deliberazione all'udienza del 19.5.08 e vertente

TRA

Condominio di via E.Pr. in Roma, in persona; dell'amministratore pro tempore signor Ma.Ch., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avv. Fa.Pi. che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

- ATTORE -

E

Th.Su. elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv. Ir.Bo. che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

Oggetto: Riduzione in pristino dello stato dei luoghi

Conclusioni delle parti:

All'udienza del 19.5.08 i procuratori delle parti concludevano come a verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato il Condominio di via E.Pr. in Roma, in persona dell'amministratore pro tempore signor Ma.Ch., premesso che nel mese di luglio del 2003 Th.Su. aveva edificato un manufatto all'interno del cortile di pertinenza della sua unità immobiliare, posta al piano terra, e contraddistinta con il numero interno 1, dello stabile sito in Roma, via Pr.; che tale intervento urbanistico era stato eseguito senza alcuna richiesta o comunicazione al condominio ed in violazione delle norme urbanistiche vigenti; che la struttura, costituita da due grandi strutture metalliche in aderenza al fabbricato occupa l'intero perimetro del giardino ed è posta immediatamente a ridosso delle finestre dell'abitazione del signor Ot., sita al primo piano dello stabile; che l'opera non rispetta le distanze delle costruzioni dalle vedute previste dall'art. 907 c.c., riducendo la veduta goduta dalle finestre; che nella specie sono violate le norme di cui agli artt. 3, I comma, 10 e 12 del D.P.R. 380/01 ed è leso il decoro architettonico dello stabile, violandosi altresì l'art. 5 del regolamento condominiale; citò Th.Su. dinanzi il Tribunale Civile di Roma per l'accoglimento delle sedenti conclusioni: voglia il Tribunale adito ordinare alla convenuta, in adempimento in forma specifica dell'obbligo di non fare ex art. 2933 c.c., la demolizione dell'opera abusivamente realizzata in aderenza della facciata condominiale all'interno della proprietà sita al civico (omissis), in violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 380/01 all'art. 907 c.c. ed all'art. 5 del regolamento condominiale, ed arrecante lesione del decoro architettonico dell'edificio condominiale, con la conseguente: riduzione in pristino dello stato dei luoghi, statuendo inoltre le modalità di esecuzione del provvedimento o la condanna della convenuta a pagare ad esso istante la somma necessaria per la demolizione del manufatto realizzato e per il ripristino dello stato dei luoghi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

Si costituii in giudizio Th.Su. chiedendo il rigetto delle domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto, disponendo in subordine il provvedimento idoneo ad arrecare il minor pregiudizio ai propri diritti, eventualmente disponendo la rimozione di un unico gazebo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

All'udienza del 19.5.08 sulle conclusioni delle parti il giudice riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è fondata e va quindi accolta, peraltro soltanto sotto il profilo della denunciata lesione del decoro architettonico dell'edificio condominiale.

Va infatti rilevato il difetto di legittimazione ad agire del condominio quanto alla sua domanda proposta sotto il profilo della violazione dell'art. 907 c.c. (distanza delle costruzioni dalle vedute) atteso che per la violazione delle distanza delle costruzioni dalle vedute (anche con riguardo all'edificio condominiale) trattasi di azione a tutela del diritto di proprietà di ciascun condomino per cui la legittimazione attiva e quella passiva appartengono, rispettivamente al proprietario dell'immobile nel quale esiste la veduta che non sarebbe stata rispettata (e non quindi nella specie al condominio), ed al proprietario della costruzione (nella specie la convenuta) che si assume eretta a distanza inferiore a quella legale.

Ne consegue il rigetto della domanda attrice di cui si è dianzi fatto cenno essendo esclusa la rappresentanza di diritto dell'amministratore del condominio, incidendo l'oggetto della causa su obblighi o diritti esclusivi dei singoli condomini.

Del pari va rigettata la domanda attrice proposta per da violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 380/01.

Va infatti al riguardo osservato che nella specie quanto edificato dalla convenuta non rientra nella nozione di costruzione laddove per tale deve ritenersi ogni opera che possegga i caratteri della solidità, stabilità e dell'immobilizzazione rispetto al suolo (ancorché difetti di una propria individualità), caratteri che i devono riscontrarsi (per rientrare nella nozione di costruzione) anche negli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3, I comma, lettera e 5) di cui al D.P.R. 6.6. 2001 n. 380, onde nella specie non b ravvisabile un intervento di nuova costruzione (di cui alla normativa anzidetta) nell'edificazione del manufatto, all'interno del cortile di pertinenza dell'unità immobiliare della convenuta) posta al piano terra e contraddistinta con il numero interno 1 dello stabile di via Pr. in Roma.

Trattasi invero, come riscontrato dal ctu. e ne è fatto cenno nel suo elaborato peritale in atti, di due piccole costruzioni site in corrispondenza di un'area pavimentata che costituiva giardino di pertinenza dell'appartamento, poste in aderenza alla muratura di confine del giardino ma non a contatto con la palazzina condominiale, rispetto alla quale hanno una giacitura quotata. La prima delle due è una sorta di gazebo, mentre la seconda è una struttura simile a questa ma chiuda sui quattro lati. Entrambe le costruzioni hanno una copertura a padiglione e sono realizzate con un telo in tessuto impermeabilizzato. La struttura nel suo complesso si configura (secondo il ctu.) come un volume completamente chiuso ma non permanentemente ancorato al pavimento (e quindi è amovibile).

Ne consegue per le suesposte considerazioni che non sono applicabili nella specie e con riferimento al manufatto realizzato dalla convenuta, le norme di cui agli artt. 10 e 12 del citato D.P.R. 6.6.01 n. 380 non essendo invero interventi di nuova costruzione subordinati a permesso di costruire e quindi, al concorso dei presupposti per il rilascio di tale permesso.

Va invece accolta la domanda, attrice proposta per la denunciata lesione del decoro architettonico dell'edificio condominiale.

Ed invero per quanto accertato dal ctu. (le cui considerazioni sono condivisibili apparendo esenti da censura di sorta) le installazioni realizzate dalla Th. alterano le linee architettoniche generali e la simmetria del fabbricato per cui recano pregiudizio al decoro architettonico della palazzina di via E.Pr. in Roma.

Orbene al ritardo va ritenuto che per decoro architettonico del fabbricato deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico (in tal senso Cass. 7.3.88 n. 2313). E l'alterazione del decoro architettonico dell'edificio condominiale (che in sé non è bene comune ma è assoggettato al regime legale bei beni comuni) prescinde dalla circostanza che su un diverso fronte dell'edificio si sia determinata analoga alterazione.

Per le suesposte assorbenti considerazioni ed in accoglimento della domande, attrice la convenuta va condannata alla demolizione delle due piccole costruzioni site in corrispondenza dell'area già costituente giardino di pertinenza dell'appartamento di sua proprietà, interno n. 1 dello stabile di via E.Pr. in Roma, e realizzate in aderenza alla muratura di confine del giardino. E ciò in via di adempimento in forma specifica dell'obbligo di non fare (art. 2933 c.c.) trattandosi di opere lesive del decoro dell'edificio condominiale (in tal senso Cass. 15.1.86 n. 175), restando superata dalla condanna della convenuta ogni altra domanda attrice al riguardo formulata.

Non merita pregio la domanda subordinata della convenuta intesa ad un provvedimento idoneo ad arrecarle il minor pregiudizio od alla rimozione, di un unico gazebo od alla sostituzione dei due gazebo installati con altri di minore metratura. Ed invero non sono in atti riscontri probatori incontrovertibili alla cui stregua ritenere che l'installazione di un solo gazebo o di due gazebo di minore metratura non recano pregiudizio al decoro architettonico della palazzina di via Em.Pr. in Roma.

Alla stregua delle suesposte considerazioni resta superata ogni altra questione e domanda prospettata dalle parti, non ricorrendo le condizioni per la convocazione del ctu. a chiarimenti sul suo elaborato peritale in atti che appare esauriente ed esente da censura di sorta.

Le spese sostenute dall'attore nel presente giudizio seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo, ponendosi altresì a suo carico le spese di ctu. come determinate in atti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda, proposta dal Condominio di via E.Pr. in Roma, in persona dell'amministratore pro tempore signor Ma.Ch., contro Th.Su. nonché sulle eccezioni e deduzioni di quest'ultima, disattesa ogni altra istanza così provvede: a) condanna la convenuta alla demolizione delle due piccole costruzioni site in corrispondenza dell'area già costituente il giardino di pertinenza dell'appartamento di sua proprietà, interno n. 1 dello stabile di via E.Pr. in Roma, e realizzate in aderenza alla muratura di confine del giardino; b) rigetta nel resto la domanda attrice; c) rigetta la domanda subordinata della convenuta; d) condanna quest'ultima al rimborso in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per spese, Euro 1000,00 per diritti ed Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP su diritti ed onorari nella misura di legge.

Così deciso in Roma nella causa trattenuta in decisione all'udienza del 19.5.08, il 6 dicembre 2008.

Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2009.

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