La mancata identificazione catastale del tracciato relativo ad una strada poderale è elemento idoneo ad avallare la conclusione circa la proprietà privata della strada

La mancata identificazione catastale del tracciato relativo ad una strada poderale nonché la mancata identificazione della stessa tra le strade comunali né ad uso pubblico, sono elementi idonei ad avallare la conclusione circa la proprietà privata della strada de quo in capo al soggetto che possiede un titolo di acquisto - pur di non chiara interpretazione - ad essa inerente, con conseguente diritto del proprietario di apporvi un manufatto per la regolamentazione dell'accesso (cancello).
(Tribunale Chieti Civile, Sentenza del 30 marzo 2009, n. 247)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CHIETI

SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

- dott. Nicola Valletta -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2620/06 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente

tra

Be.D'A., Ad.D'A., Ni.D'A. e Si.D'A. residenti in Chieti ed ivi elettivamente domiciliati in località Scalo alla via (omissis), presso lo studio dell'avv. Pi.Di., che li rappresenta e difende in forza di procura a margine della citazione;

- ATTORE -

e

Gi.Ve. e Ad.Co. residenti in Chieti ed ivi elettivamente domiciliati alla via (omissis), presso lo studio dell'avv. An.Ve., che li rappresenta e difende - unitamente all'avv. Am.Sc. - in forza di procura a margine della comparsa di risposta;

- CONVENUTA -

OGGETTO: tutela della proprietà.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ben.D'A., Ad.D'A., Ni.D'A. e Si.D'A. hanno convenuto in giudizio Gi.Ve. e Ad.Co. e hanno dedotto di essere proprietari (rogito del 6/3/67) di fondo individuato al catasto alla partita (omissis), foglio (omissis), p.lla (omissis) confinante con strada statale n. (omissis), strada poderale, canale di scarico di opificio industriale e sponda destra del fiume Pe. Su detto fondo venne edificato edificio ove risiedono - in distinte unità immobiliari - gli odierni istanti.

Nel rogito di vendita il dante causa ebbe a riservarsi diritto di transito sulla strada poderale (evidentemente - a detta dell'attore - inclusa nel corpo venduto), al fine di raggiungere altri terreni in sua proprietà. Hanno quindi dedotto gli istanti la natura privata (né pubblica né demaniale: essa infatti non reca indicazione né nominazione né identificazione; sul punto, anche documentazione dell'Agenzia del demanio di Pescara) della strada "de quo".

In esito a fatti ed atti successori, gli odierni convenuti hanno acquistato (rogito del 7/6/78) fondo (non confinante con quello attoreo) tra quelli già appartenuti al dante causa degli istanti; essi dunque sono succeduti nel diritto di transito sulla strada poderale "de quo".

Detto tracciato - avente ampiezza di m. 4 - venne riasfaltato nel 1987 a cura della odierna parte attorea, senza che altri fossero stati chiamati a partecipare alla spesa.

Nel febbraio del 2005 la parte convenuta conseguiva dal Comune di Chieti concessione in sanatoria in riferimento a pregresso deposito di mezzi agricoli, la cui destinazione venne mutata in abitativa: con evidente conseguente cambiamento delle connotazioni di transito su detta strada.

Con missiva del 21/4/06 Ma.D'A. comunicava - in esito ad autorizzazione dell'ANAS - la installazione di cancello (ampio m. 4) all'imbocco di detta strada dalla statale n. (omissis), e la successiva pronta messa a disposizione dei convenuti di chiave e meccanismo di automazione per l'apertura.

Gli odierni convenuti - che pure avevano chiuso a terzi il prosieguo di detta strada nel successivo tratto che scorre sul proprio fondo (così evidentemente considerando pur essi il tracciato di proprietà privata: né pubblica né demaniale) agivano in tutela possessoria, conseguendo in data 13/7/06 provvedimento di sospensione dei lavori.

Sull'assunto della proprietà privata del tracciato viario "de quo" e della non compromissione del diritto di transito pacificamente spettante alla parte convenuta, gli istanti hanno chiesto - sussistendo pregiudizio dalla negazione della loro proprietà privata su detta strada - che venisse dichiarata la suddetta proprietà privata della medesima; che venisse dichiarato il diritto di transito su detta strada da parte dei convenuti; che venisse dichiarata la facoltà degli istanti a collocare cancello si come sopra mentovato; con la rivalsa delle spese.

Si sono costituiti in giudizio Gi.Ve. e Ad.Co. e hanno chiesto il rigetto della domanda ed anzi che venisse dichiarata l'illegittimità dell'apposizione del cancello; con il ristoro delle spese.

Hanno addotto i convenuti che il tracciato viario "de quo" non è in proprietà privata degli attori, essendo stato nel rogito del 1967 posto a indicazione del confine del fondo.

Ciò che peraltro risulta pur dalle mappe catastali, ove essa non è inglobata nella p.lla (omissis).

Trattasi insomma di strada vicinale di pubblica utilità.

In ogni caso poi i convenuti hanno dedotto che l'apposizione del cancello - pur con le modalità descritte - compromette il transito pacificamente a loro spettante, atteso che il fabbricato - destinato urbanisticamente ad uso abitativo (ma i convenuti precisano di non risiedervi) - posto su uno dei terreni dei convenuti è ben distante da detto cancello (come pure lo è anzi maggiormente l'ulteriore fondo) con conseguente disutilità di mero meccanismo di apertura automatica del cancello, certo non azionabile dal fabbricato e/o dall'ulteriore fondo.

Radicatosi il contraddittorio, all'esito delle memorie ex art. 183 c. 6 cod. proc. civ. il Giudice - con ordinanza resa in data 21/6/07 ammetteva mezzi di prova documentale e procedeva ad ispezione dei luoghi, in seguito alla quale disponeva CTU.

Successivamente le parti precisavano le conclusioni, sicché la causa perveniva alla fase decisoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Controvertono le parti sulla legittimità della apposizione di un cancello all'accesso - dalla strada statale n. (omissis) - di un tracciato viario sul quale (dato non controverso) i convenuti hanno diritto di passaggio per l'accesso a proprietà privata.

Ritiene il decidente che la decisione della controversia presupponga anzitutto la rilevazione del carattere privato o meno della strada "de quo".

Ove essa fosse di proprietà pubblica o destinata all'uso pubblico, è evidente che nessun cancello può essere apposto all'accesso.

Per il caso in cui fosse di proprietà di parte attorea (vi è anzi esplicita domanda di accertamento al riguardo, con interesse ad agire reso palese dalla contestazione altrui all'esplicazione delle facoltà dominicali), andrebbe poi valutato se l'allocazione del cancello concreti violazione del diritto di passaggio non controverso tra le parti.

Va immediatamente rilevato - quanto al primo profilo - che non risulta identificazione catastale propria del suddetto tracciato, né essa è classificata tra le strade comunali (è in atti certificazione del 1968 del Comune di Chieti attestante che nemmeno vi era destinazione ad uso pubblico).

Nel rogito del 6/3/67 (acquisto del fondo da parte dell'attore) si da atto di una vendita effettuata a corpo e vi è incongruità logica tra la indicazione di "strada poderale" come dato di confine ("terreno ... a confine .... con strada poderale") e l'affermazione di un diritto dei venditore "di transito sulla strada poderale, per raggiungere altri terreni di esso venditore".

In forza dei dati suddetti ritiene il decidente che vada affermata la proprietà privata (in capo alla parte attorea) della strada "de quo", non risultando in realtà elementi per addurre una proprietà demaniale (sul punto invero nemmeno vi è contesa) ovvero una destinazione ad uso pubblico della medesima.

L'indicazione di detto tracciato - nello scarno atto notarile del 6/3/67 - quale cespite di confine deve quindi essere interpretato come riferimento a elemento interno di confine, cioè come delimitazione massima della proprietà compravenduta.

Ciò chiarito, resta da esaminare la questione -pur essa controversa - della compatibilità della facoltà (astrattamente insita nello stesso diritto di proprietà) di allocazione di manufatto di cancello all'accesso di detta strada da via statale con il (non controverso) diritto di transito "per raggiungere altri terreni di esso venditore" esplicitato nell'atto (e - ciò che maggiormente rileva - nella nota di trascrizione).

Sul punto, parte attorea afferma non esservi compromissione dei transito, atteso che viene posto a disposizione della parte convenuta il meccanismo elettronico per l'apertura automatica del cancello medesimo. Obietta il convenuto che la distanza del fabbricato (destinato ad uso abitativo) e vieppiù di altro fondo del convenuto rende impraticabile l'allocazione di apparato di tipo citofonico, si da precludere di fatto un comodo transito su detta strada.

In contesto di (pregresso) procedimento possessorio (nel quale ovviamente si valutava proprio l'esercizio in fatto del transito) questo Tribunale ha rilevato (ordinanza 13/7/06 prodotta dalla parte attorea) che "l'intera area di proprietà dei ricorrenti (odierni convenuti) e di dimensioni considerevoli, tali da non rendere affatto sufficiente la mera consegna della chiave al fine di consentire un agevole accesso, anche da parte di familiari ed ospiti, agli immobili in questione".

La affermazione è certamente condivisibile, ma va precisato che il contemperamento tra i contrapposti interessi (il proprietario ha certo un interesse ad impedire a non aventi diritto l'accesso in area privata) ben può realizzarsi (in tema di servitù - qui non sussistente - si parlerebbe di "minimo mezzo") con la realizzazione di impianto citofonico che consenta l'azionamento dell'apertura dal fabbricato dei convenuti su richiesta proveniente dall'esterno del cancello.

Né vale obiettare che detta linea citofonica non sarebbe immaginabile per l'ulteriore (e ulteriormente distante) fondo agricolo del convenuto.

Infatti, per detto fondo non vi è affatto la necessità di prevedere la azionabilità dell'apertura, atteso che sarebbe sufficiente - nel caso di terzi occasionalmente operanti per interventi agricoli sul fondo - dotarli all'atto dell'incarico di copia del telecomando, che proprio per questo deve essere fornito in doppio esemplare per ciascuna delle due persone fisiche convenute.

Va quindi dichiarato il diritto di parte attorea alla collocazione di manufatto per la regolamentazione dell'accesso alla strada "de quo" dalla via pubblica alle seguenti condizioni, tutte contemporaneamente da assicurare a spese e cura di parte proprietaria:

1. il manufatto non abbia a restringere l'accesso alla strada;

2. esso sia regolato meccanicamente con apertura ordinaria a mezzo di telecomando (ovviamente da porre a disposizione di parte convenuta in doppio esemplare per ciascuna persona fisica convenuta) e di apertura manuale di emergenza;

3. sussista riconduzione del segnale per l'apertura del medesimo fino al fabbricato in proprietà del convenuto, attraverso il mezzo più idoneo (tracciato elettrico o sistema di trasmissione "wi-fi": recapito fino alla soglia del fabbricato dei convenuti), si da consentire la chiamata citofonica dall'esterno del manufatto e la trasmissione del segnale di apertura del medesimo.

Entro detti limiti la domanda può pertanto essere accolta. La peculiarità della controversia rende possibile ed equa una compensazione integrale delle spese di lite, comprensive ovviamente della CTU.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Chieti definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, nella causa civile iscritta al n. 2620/06 R.G.A.C.C., così decide:

- dichiara che la strada poderale mentovata in atti è in proprietà privata di parte attorea;

- dichiara il diritto di parte attorea alla collocazione di manufatto per la regolamentazione dell'accesso a detta strada dalla via pubblica alle seguenti condizioni, tutte contemporaneamente da assicurare a spese e cura di parte proprietaria:

1. il manufatto non abbia a restringere l'accesso alla strada;

2. esso sia regolato meccanicamente con apertura ordinaria a mezzo di telecomando (ovviamente da porre a disposizione di parte convenuta in doppio esemplare) e di apertura manuale di emergenza;

3. sussista riconduzione del segnale per l'apertura del medesimo fino al fabbricato in proprietà dei convenuto, attraverso il mezzo più idoneo (tracciato elettrico o sistema di trasmissione "wi-fi": recapito fino alla soglia del fabbricato dei convenuti), si da consentire la chiamata citofonica dall'esterno del manufatto e la trasmissione del segnale di apertura del medesimo;

- compensa le spese di lite, comprensive della CTU.

Sentenza immediatamente esecutiva per legge.

Così deciso in Chieti il 30 marzo 2009.

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2009.

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