La rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell’ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati.

La rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell’ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonche' dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che, ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tanto la esistenza della concessione (salva la ipotesi della cosiddetta licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformita' alla concessione, non escludendo tali circostanze, in se', la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile e agli strumenti urbanistici locali; e' del pari irrilevante la mancanza della licenza o della concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le disposizioni normative sopraindicate (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 12405 del 2007, n. 6038 del 2000, n. 4208 del 1987).

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 14 ottobre 2013, n. 23276



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco - Presidente

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15431-2008 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 254/2008 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l'Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell'Avv. (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con atto di citazione notificato il 28 novembre 1992, (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno (OMISSIS), esponendo di essere proprietaria, quale erede del coniuge (OMISSIS), di un complesso immobiliare sito in Positano, adibito a ristorante denominato (OMISSIS), confinante per due lati con uno spiazzo comunale, sul quale aveva un ingresso secondario, e con altro locale di proprieta' del convenuto, pure adibito a ristorante e denominato (OMISSIS), la cui facciata prospiciente lo spiazzo formava angolo retto con il lato ovest del fabbricato di sua proprieta', e che costui aveva ingombrato lo spiazzo con manufatti, mobili ed altre strutture amovibili di copertura, asservendolo al suo locale ed ostacolando l'accesso al ristorante di proprieta' dell'attrice dall'ingresso secondario.

La (OMISSIS) preciso' che, con atto notarile del 19 gennaio 1983, intercorso tra (OMISSIS), suo dante causa, e (OMISSIS), quest'ultimo aveva riconosciuto l'esistenza del vano porta che dallo spiazzo comunale dava accesso al locale (OMISSIS), assumendo l'obbligo di demolire i manufatti e qualsiasi altra opera che potesse limitare l'esercizio del diritto di passaggio attraverso la porta secondaria di detto locale, e che, dopo la morte di (OMISSIS), ella aveva invano invitato (OMISSIS) ad adempiere le obbligazioni assunte. Chiese, pertanto, la condanna del convenuto alla rimozione dei manufatti ed al risarcimento dei danni.

Nel giudizio intervenne (OMISSIS), figlia dell'attrice e di (OMISSIS), evidenziando che, quale erede di quest'ultimo, era comproprietaria del ristorante "Le tre sorelle", aderendo alle richieste dell'attrice.

2. - Il Tribunale adito accolse la domanda con sentenza che fu impugnata dal (OMISSIS).

3. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza depositata il 26 febbraio 2008, rigetto' il gravame. Il giudice di secondo grado, premesso che gia' con una prima pronuncia del Tribunale di Salerno del 1981 era stato riconosciuto il diritto del dante causa delle appellate all'utilizzo del vano porta laterale, ed era stata dichiarata la illiceita' della realizzazione della pensilina installata a copertura dell'area demaniale antistante, osservo' che non era condivisibile la eccezione dell'appellante relativa al difetto di legittimazione dell'attrice e della interventrice, basata sul rilievo che la prima, che si era qualificata proprietaria dell'immobile, perche' avente causa dal coniuge (OMISSIS), non avrebbe potuto vantare tale diritto, in quanto il verbale di pubblicazione del testamento del (OMISSIS) era stato redatto in data 25 febbraio 1994, mentre la denunzia di successione era stata presentata solo il 14 marzo 1994, e che il vizio originario dell'azione avrebbe travolto l'intervento volontario adesivo in causa di (OMISSIS).

Al riguardo, osservo' la Corte di merito che l'effetto della devoluzione in favore degli eredi dei beni del de cuius si produce con l'accettazione dell'eredita', il cui effetto risale al momento dell'apertura della successione, e che puo' essere anche tacita, come era stata nella specie attraverso la proposizione da parte della (OMISSIS) dell'azione diretta alla salvaguardia dei beni caduti in successione.

Quanto all'eccepito difetto di legittimazione di (OMISSIS) in favore del Comune di Positano, osservo' la Corte di merito che quest'ultimo, proprietario dell'area antistante il vano porta di cui si tratta, era completamente estraneo ai fatti di causa, riguardanti rapporti tra privati. Il giudice di secondo grado rilevo' poi che il Tribunale aveva attentamente valutato l'atto notarile del 19 gennaio 1983, e che non sussisteva violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla sentenza del 1981, poiche' era stato stipulato un atto transattivo a conclusione del precedente giudizio che aveva ad oggetto il diritto poi nuovamente azionato.

Infine, quanto alla scrittura privata intercorsa il 28 gennaio 1983 tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con la quale sarebbe stata costituita la societa' "La Scalinatella s.r.l." per la gestione in comune dei due ristoranti, e sarebbe stata demolita la separazione muraria tra le due proprieta', ove si trovava l'ingresso secondario del ristorante (OMISSIS), poi ricostruita a seguito dello scioglimento della societa', la Corte osservo' che il disconoscimento della sottoscrizione di (OMISSIS) era valido perche' non seguito da richiesta di verificazione e che l'oggetto sociale era comunque venuto meno.

4. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS) sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).

In pendenza del ricorso per cassazione il (OMISSIS) ha richiesto la sospensione, ex articolo 373 c.p.c., della esecuzione della sentenza impugnata: istanza rigettata dalla Corte d'appello di Salerno, che ha rimesso ogni provvedimento sulle spese di detta fase a questa Corte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 100, 101 e 102 c.p.c., e degli articoli 949, 1027 e segg. e 1079 c.c.. Avrebbe errato la Corte di merito nell'escludere la legittimazione passiva del Comune di Positano, in luogo di quella dell'attuale ricorrente, sulla base della qualificazione dell'oggetto della causa come riguardante esclusivamente rapporti tra privati, laddove, nel caso di specie, la natura pubblica della strada antistante la proprieta' dell'attrice e dell'interventrice e sulla quale si affacciava la porta secondaria del cui accesso si chiedeva la tutela era pacifica tra le parti, ed avvalorata dalle risultanze della c.t.u..

La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell'articolo 366 bis cod.proc.civ., applicabile nella specie ratione temporis: "Dica codesta Corte adita se legittimato passivo a resistere alla spiegata azione di negatoria servitutis ai sensi dell'articolo 949 c.c., sia il convenuto, sig. (OMISSIS), o bensi' il Comune di Positano, unico proprietario del fondo nei cui confronti si e' chiesto l'accertamento negativo della sussistenza della servitu'; dica inoltre la Corte se il Comune doveva comunque essere necessariamente chiamato a integrare il contraddittorio di causa, quale litisconsorte necessario e si esprima sulle conseguenze della sua pretermissione".

2. - La censura e' priva di fondamento.

Correttamente la Corte di merito ha ritenuto il Comune di Positano completamente estraneo ai fatti di causa, riguardanti rapporti tra privati, e nei cui confronti non si pone, percio', alcuna questione di legittimazione passiva e di integrazione del contraddittorio.

Ed infatti, la controversia ha ad oggetto gli obblighi assunti dal (OMISSIS), quali emergenti dalla sentenza del Tribunale di Salerno del 1981 e riconosciuti dallo stesso nell'atto notarile del gennaio del 1983, atto, dunque, pubblico, con il quale egli aveva assunto, come esattamente sottolineato dal giudice di secondo grado, precisi obblighi di fare: con la conseguenza che la domanda fondata su tale atto ha dato luogo ad una azione di natura personale, alla quale l'ente locale e' rimasto estraneo, e nei cui confronti il giudizio non avrebbe potuto spiegare alcun effetto.

3. - La seconda censura ha ad oggetto la asserita violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., e articoli 99, 115 e 116 c.p.c.. L'accertata illiceita' per difformita' dagli strumenti urbanistici del vano porta in questione, emersa dalla documentazione del Comune di Positano acquisita agli atti del giudizio e dalle risultanze della c.t.u., avrebbe dovuto indurre la Corte di merito ad escludere qualsiasi pretesa legale alla utilizzazione del vano stesso, indipendentemente da un eventuale riconoscimento del relativo diritto da parte dell'attuale ricorrente, riconoscimento peraltro inesistente, essendosi limitato il (OMISSIS), nel ricordato atto notarile del gennaio del 1983, a riconoscere la mera esistenza della porta, e non la sua liceita'. Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto, pertanto, concludere che nessun diritto di accesso potevano vantare le istanti in ordine al predetto vano.

La illustrazione della censura si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Dica codesta Corte adita se il diritto di accesso vantato dall'attrice e dall'interventrice al vano-porta secondario possono trovare fonte e prova nell'atto per notaio Colliani dell'83 e nella dichiarazione di riconoscimento ivi espressa da (OMISSIS) della esistenza della predetta porta e se, in particolare, l'accertata inesistenza giuridica ed illiceita' della stessa, al cui uso le istanti chiedevano di riconoscere il diritto, riscontrata e documentata agli atti del giudizio di appello, comporti la infondatezza e l'assenza di prova della pretesa all'accesso avanzata con la domanda".

4. - Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1418 c.c. e degli articoli 99, 112, 115 e 116 c.p.c.. La riscontrata abusivita' del vano de quo avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, impedire alla Corte territoriale anche di riconoscere nell'accordo sottoscritto per atto notarile del gennaio del 1983 una valida fonte degli obblighi di fare e non fare ascritti al (OMISSIS). La illiceita' del vano avrebbe, infatti, comportato la nullita' di qualsiasi obbligazione assunta al fine di consentirne la utilizzazione per impossibilita' o illiceita' dell'oggetto.

La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Dica codesta Corte adita se l'illiceita' della porta, al cui uso le istanti chiedevano di riconoscere il diritto, riscontrata e documentata agli atti del giudizio di appello, comporti la nullita', per illiceita' dell'oggetto, di ogni obbligazione volta a consentire e garantire tale passaggio assunta, anche volontariamente e per atto pubblico, dal convenuto, e, quindi, l'impossibilita' di richiedere in via giudiziaria l'adempimento o l'esecuzione coattiva. Si pronunci in ogni caso direttamente codesta Ill.ma Corte sulla dedotta nullita' dell'obbligazione stessa per illiceita' dell'oggetto e, quindi, sull'impossibilita' di richiederne in via giudiziaria l'adempimento o l'esecuzione coattiva".

5. - I motivi, che, per la stretta connessione che li avvince, possono essere trattati congiuntamente, si appalesano immeritevoli di accoglimento.

5.1. - Deve, anzitutto, rilevarsi che il ricorrente non specifica l'epoca di realizzazione del vano di cui si tratta. Tale mancata indicazione esclude la possibilita' di individuare il regime urbanistico applicabile nella specie, e, con cio', di suffragare le affermazioni del ricorrente in ordine al lamentato abuso edilizio connesso alla edificazione del vano in questione.

5.2. - In ogni caso, merita ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita', la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonche' dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che, ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tanto la esistenza della concessione (salva la ipotesi della cosiddetta licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformita' alla concessione, non escludendo tali circostanze, in se', la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile e agli strumenti urbanistici locali; e' del pari irrilevante la mancanza della licenza o della concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le disposizioni normative sopraindicate (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 12405 del 2007, n. 6038 del 2000, n. 4208 del 1987).

6. - Le esposte argomentazioni danno conto altresi' della infondatezza del quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la insufficienza ed omissione di motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia per la mancanza di alcuna considerazione delle risultanze della espletata c.t.u. in ordine al riscontrato carattere abusivo della realizzazione del vano.

7. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio, che, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente, vengono liquidate come da dispositivo. Parimenti, si provvede come da dispositivo in relazione alla liquidazione, prevista dall'articolo 373 c.p.c., delle spese relative al procedimento instaurato con la istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di merito, di spettanza di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della procedura incidentale, ex articolo 373 c.p.c., di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata, che liquida in complessivi euro 800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, e di quelle del presente giudizio di legittimita', che liquida in complessivi euro 4200,00, di cui euro 200,00 per esborsi.

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