La ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, è limitata solo a quelle necessarie alla conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità

E' consentita la ripetibilita' delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie alla conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrita', in modo che duri a lungo senza deteriorarsi. Ne restano quindi esclusi gli oneri occorrenti soltanto per la sua migliore fruizione, come l'illuminazione di un immobile, o per l'adempimento di obblighi fiscali, come l'accatastamento. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 8 gennaio 2013, n. 253

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 8 gennaio 2013, n. 253



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente

Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere

Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20662/2006 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 880/2005 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 01/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2012 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4 giugno 2003 il Tribunale di Torino - adito da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), comproprietari l'uno e l'altro, con altre otto persone, di un intero stabile in (OMISSIS) - condanno' il convenuto al pagamento della somma di 2.445,17 euro, oltre agli interessi, come rimborso pro quota di spese sostenute dall'attore per lavori di finitura della facciata del fabbricato, per l'erogazione del servizio di illuminazione dell'edificio, per il suo accatastamento.

Impugnata da (OMISSIS), la decisione e' stata riformata dalla Corte d'appello di Torino, che con sentenza del 1 giugno 2005 ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS), essenzialmente ritenendo che da costui non era stata data prova di una deliberazione che fosse stata adottata a norma dell'articolo 1105 c.c., ne' di una situazione di necessita' che imponesse gli interventi in questione ai sensi dell'articolo 1110 c.c..

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. (OMISSIS) non ha svolto attivita' difensive nel giudizio di legittimita'.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) sostiene che erroneamente e ingiustificatamente e' stato disconosciuto il suo diritto a ottenere il rimborso delle spese in questione, le quali erano state da lui affrontate su accordo e per delega di tutti gli altri sette comunisti, compreso (OMISSIS).

La censura e' infondata.

La Corte d'appello ha ritenuto, in fatto, che nessuna prova era stata fornita da (OMISSIS) circa un incarico che gli altri comproprietari gli avessero affidato, per provvedere alle opere e alle pratiche amministrative alle quali egli ha dato corso; dal che ha desunto, in diritto, che nessun indennizzo poteva competergli, in mancanza sia di una previa deliberazione dell'assemblea dei comunisti, sia dei requisiti della necessita' e della trascuranza, richiesti dall'articolo 1110 c.c.. A questa corretta argomentazione - pienamente coerente con la costante giurisprudenza di legittimita' in materia: v., tra le piu' recenti, Cass. 19 dicembre 2011 n. 27519 - il ricorrente null'altro ha opposto, se non la tanto perentoria quanto assiomatica affermazione di aver agito in base a "una precedente intesa tra le parti": intesa che egli presuppone essere intervenuta, senza dare alcuna indicazione in ordine a prove che lo dimostrino e che nella sentenza impugnata siano state in ipotesi trascurate o travisate.

Con il secondo motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta che la Corte d'appello ha escluso le spese per l'illuminazione e per l'accatastamento dal novero di quelle necessarie per la conservazione della cosa comune, le quali comportano, ai sensi dell'articolo 1110 c.c., il diritto ad esserne rimborsato per chi le ha sostenute, anche se di propria iniziativa.

Anche questa doglianza va disattesa.

A conforto del suo assunto il ricorrente ha richiamato Cass. 27 agosto 2002 n. 12568, con la quale in effetti le spese destinate alla continuita' dell'erogazione di servizi come l'illuminazione sono state considerate comprese tra quelle cui si riferisce la disposizione suddetta. Si tratta pero' di un precedente rimasto isolato, dal quale si e' discostata la successiva giurisprudenza di legittimita' (v. Cass. 1 agosto 2003 n. 11747, 9 settembre 2003 n. 13139, n. 13141, n. 13144), in base al rilievo che l'illuminazione serve per il godimento e non per la conservazione del bene. A questo indirizzo il collegio ritiene di doversi attenere, stante la sua coerenza con la lettera e la ratio della norma in considerazione, la quale eccezionalmente consente la ripetibilita' delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie alla conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrita', in modo che duri a lungo senza deteriorarsi. Ne restano quindi esclusi gli oneri occorrenti soltanto per la sua migliore fruizione, come l'illuminazione di un immobile, o per l'adempimento di obblighi fiscali, come l'accatastamento.

Nel contesto del secondo motivo di ricorso (OMISSIS) ha altresi' dedotto che il diritto al rimborso avrebbe dovuto essergli riconosciuto sotto il profilo dell'indebito arricchimento di cui (OMISSIS) ha beneficiato.

Neppure questa censura puo' essere accolta, per l'assorbente ragione che attiene a una questione che non e' stata affrontata nella sentenza impugnata e che il ricorrente non deduce di aver prospettato nel giudizio a quo, sicche' non puo' avere ingresso in questa sede, a causa della sua novita'.

Il ricorso viene pertanto rigettato. Non vi e' da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l'intimato non ha svolto attivita' difensive.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

INDICE
DELLA GUIDA IN Proprietà

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2601 UTENTI