La servitù coattiva di scarico può essere domandata per liberare il proprio immobile sia dalle acque sovrabbondanti, potabili o non potabili sia dalle acque impure

La servitù coattiva di scarico, di cui all'articolo 1043 del Cc, può essere domandata per liberare il proprio immobile sia dalle acque sovrabbondanti, potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel fondo o dallo scarico di acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamento degli impianti agricoli o industriali o degli impianti e servizi igienico-sanitari di edifici. Non sussiste una distinzione tra acque impure e acque luride, intese queste ultime come le acque di scarico delle latrine, poiché anche queste sono impure né è dato alcun criterio di distinzione tra le une e le altre, trattandosi pur sempre di acque. Il riferimento alle acque impure contenuto nel comma 2 dell'articolo 1043 del Cc è fatto unicamente per stabilire che, in questo caso, la servitù coattiva va subordinata all'adozione di precauzioni atte a evitare pregiudizi o molestie. (Corte di Cassazione Sezione 2 civile, Sentenza 19.02.2007, n. 3750)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario SPADONE - Presidente

Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere

Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere

Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere

Dott. Mario BERTUZZI - Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Fo.Lu., elettivamente domiciliata in Ro. p.zza di Vi. Ca., presso lo studio dell'Avvocato Ma. Pe., che la difende unitamente all'Avvocato Se.Fo., giusta delega in atti;

ricorrente

contro

Ca. Sa.,

intimato

e sul 2° ricorso n° 19093/03 proposto da:

Ca.Sa., elettivamente domiciliato in Ro. via G.P.Da.Pa. n. (...), presso lo studio dell'Avvocato Br. Pi., difeso dall'avvocato Gi.Co., giusta delega in atti;

controricorrente e ricorrente incidentale

nonché contro

Fo.Lu., elettivamente domiciliata in Ro. p.zza di Vi. Ca. n. (...), presso lo studio dell'Avvocato i Ma.Pe., che la difende unitamente all'Avvocato Se.Fo., giusta delega in atti;

controricorrente al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 320/02 della Corte d'Appello diCagliari Sezione distaccata di Sassari, depositata il 15.10.02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.01.07 dal Consigliere Dott. Mario BERTUZZI;

udito l'Avvocato Fo.Se., difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del resto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ca.Sa., proprietario di un appartamento sito al terzo piano dello stabile di via Mo.D'o. n. (...) in Al., convenne dinanzi al Tribunale di Sassari Fo.Lu., lamentando che il proprio box fosse attraversato a vista da uno scarico fognario proveniente dall'appartamento della convenuta e chiedendo, pertanto, che, accertata l'inesistenza di qualsiasi servitù, questa fosse condannata alla sua rimozione.

La Fo. si oppose alla domanda, assumendo che lo scarico era ascrivibile ad una servitù per destinazione costituita dal costruttore dell'edificio e che, comunque, si trattava di servitù coattiva, chiedendone Va.; lamentando a sua volta infiltrazioni d'acqua dall'appartamento dell'attore, chiese inoltre, in via riconvenzionale, il risarcimento dei relativi danni.

Con sentenza non definitiva del 6.5.1994, il tribunale adito dichiarò inesistente la servitù per destinazione e, accogliendo la domanda riconvenzionale, condannò il Ca. al risarcimento dei danni subiti dall'appartamento della Fo. causa le lamentate infiltrazioni; con sentenza definitiva del 12.1. 2001, ravvisandone i presupposti di legge, dispose la costituzione della servitù coattiva di scarico in favore della convenuta, stabilendo la relativa indennità a suo carico.

La Corte di Appello di Cagliari, cui si era rivolto, in via principale, il Ca. e, in via incidentale, la Fo., in riforma della decisione di primo grado, con sentenza del 15.10.2002 dichiarò invece inesistente la contestata servitù, osservando, al riguardo, che la servitù di scarico coattivo è prevista e consentita dalla legge nel solo caso di scarico di acque impure e non anche nell'ipotesi, come nella specie, di scarico fognario.

Contro questa decisione, notificata l'8.4.2003, Fo.Lu. propone, con atto notificato il 6.6.2003, ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Ca.Sa. contraddice con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso Fo.Lu..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2. Ancora in via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dal controricorrente per omessa illustrazione dei fatti di causa, tenuto conto che il ricorso contiene una esposizione delle vicende del giudizio senz'altro adeguata al fine di consentire a questa Corte di valutare appieno i motivi proposti.

3. Passando al merito, con il primo motivo del ricorso principale Fo.Lu. lamenta " violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. in relazione all'art.1043 c.c. censurando l'interpretazione fornita dalla sentenza impugnata della disposizione codicistica in materia di servitù coattiva di scarico, secondo cui la costituzione di essa in via coattiva sarebbe consentita solo nel caso di scarico di acque impure e non di scarico fognario; la ricorrente, in particolare, deduce che la distinzione così introdotta dalla Corte territoriale ripete una giurisprudenza di legittimità ormai abbandonata ed introduce una distinzione né univoca né incontestabile, richiamando, in contrario, il più recente orientamento della Corte Suprema.

Il motivo è fondato

L'interpretazione dell'art. 1043 cod. civ. in materia dì servitù coattiva di scarico accolta dalla sentenza impugnata appare, infatti, in contrasto con l'orientamento di questa Corte, che qui pienamente si condivide, affermato già nella sentenza n. 1398 del 1976 e poi ribadito con le pronunce n. 4361 del 1995 e n. 9357 del 2000, secondo cui la servitù coattiva di scarico, di cui all'art. 1043 cod. civ., può essere domandata per liberare il proprio immobile sia dalle acque sovrabbondanti potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel fondo o dallo scarico di acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamento degli impianti agricoli od industriali o degli impianti e servizi igienico - sanitari di edifici.

Il testo legislativo, infatti, non impone una distinzione tra acque impure ed acque luride, intese queste ultime come le acque di scarico delle latrine, poiché anche queste sono impure ne è dato alcun criterio di distinzione tra le une e le altre, trattandosi pur sempre di acque. Il riferimento alle acque impure contenuto nel secondo comma dell'art. 1043 c.c. è fatto perciò unicamente per stabilire che, in questo caso, la servitù coattiva va subordinata all'adozione di precauzioni atte ad evitare pregiudizi o molestie. Il motivo va pertanto accolto.

4. Il secondo motivo deduce " violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed omessa motivazione ex art. 360 n.3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 1037 e 1043 c.c. ", assumendo che la " sentenza impugnata va inoltre cassata per il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. e per l'omessa motivazione circa le condizioni necessarie per la costituzione della servitù di scarico ", avendo trascurato i dati relativi emersi dalla espletata C.T.U..

Il terzo motivo denunzia " insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. ", assumendo che la motivazione della decisione, laddove riporta le argomentazioni della sentenza di primo grado, in ordine alla esatta individuazione del titolo della servitù, appare contraddittoria ed equivoca e, pertanto, inidonea a manifestare l'iter logico del ragionamento seguito dal giudice di appello.

Il primo motivo del ricorso incidentale proposto dal Ca. impugna la decisione gravata per la parte in cui ha omesso di considerare l'insussistenza in ogni caso dei requisiti di legge per la costituzione della servitù coattiva di scolo ".

Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta, infine, il mancato riconoscimento della maggiorazione dell'indennità per la costituzione della servitù coattiva, essendo su di essa dovuti gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria.

Tutti i restanti motivi del ricorso principale e quelli del ricorso incidentale si dichiarano assorbiti, concernendo aspetti della decisione di merito che potranno essere riproposti dinanzi al giudice di rinvio.

5. In conclusione, la sentenza è cassata e la causa rinviata per il prosieguo alla Corte di Appello di Cagliari, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato in materia di interpretazione ed applicazione dell'art. 1043 cod. civ. e provvedere anche a liquidare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Cagliari.

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