Le immissioni acustiche determinate da un'attività produttiva che superino i normali limiti di tollerabilità e da verificarsi in riferimento alle condizioni del fondo che le subisce, sono da reputarsi illecite

In tema di immissioni, l'art. 844, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, deve essere letto, tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento ad una normale qualità della vita. Ne consegue che le immissioni acustiche determinate da un'attività produttiva che superino i normali limiti di tollerabilità fissati, nel pubblico interesse, da leggi o regolamenti, e da verificarsi in riferimento alle condizioni del fondo che le subisce, sono da reputarsi illecite, sicché il giudice, dovendo riconoscerle come tali, può addivenire ad un contemperamento delle esigenze della produzione soltanto al fine di adottare quei rimedi tecnici che consentano l'esercizio della attività produttiva nel rispetto del diritto dei vicini a non subire immissioni superiori alla normale tollerabilità.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 8 marzo 2010, n. 5564



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VI. CA. SRL P.I. (OMESSO), AL. SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato DI GIOIA GIOVAN CANDIDO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ABATI SIMONA;

- ricorrenti -

contro

SP. LU. (OMESSO), FO. ST. in persona dei legali rappresentanti Sig. CA. CA. , MA. SA. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato ANDREONI AMOS, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CATTALINI;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 954/2007 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10/11/2009 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio;

udito l'Avvocato DI GIOIA Giovan Candido difensore dei ricorrenti che ha chiesto di riportarsi agli atti;

udito l'Avvocato ANDREONI Amos, difensore dei resistenti che ha chiesto di riportarsi anch'egli agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sp.Lu. e Fo.St. convenivano davanti al Tribunale di Bergamo le societa' Vi. Ca. s.r.l. e Al. S.r.l. esponendo che: dall'edificio adiacente alla loro casa di abitazione - un'antica villa denominata (OMESSO) di proprieta' di Al. S.r.l. - provenivano immissioni rumorose ben al di sopra della soglia di tollerabilita' che erano prodotte dall'attivita' di ristorazione svolta in quell'immobile dalla societa' Vi. Ca. s.r.l.; nella villa si svolgevano principalmente banchetti nuziali caratterizzati da notevole afflusso di invitati che sovente schiamazzavano all'interno dei locali ed erano soliti intrattenersi anche all'esterno, nel cortile sotto le finestre degli attori stessi, dove si lasciavano andare a persistenti e rumorose manifestazioni di allegria e di euforia; la situazione era stata da loro piu' volte denunciata alle competenti autorita' che avevano accertato il superamento dei limiti di rumorosita' consentiti nella zona; avevano reiteratamente quanto invano ingiunto alla proprieta' e al gestore del ristorante di adottate le misure atte diminuire le immissioni rumorose che arrecavano grave disturbo alla loro normale vita e che anzi avevano cagionato a carico dello Sp. L. , veri e propri problemi patologici;

pertanto, gli istanti chiedevano: che fosse ordinato alle convenute l'immediata cessazione delle predette immissioni ovvero, in via subordinata e ove fosse risultato impossibile eliminarle totalmente, l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici necessari per riportare le stesse sotto la soglia della normale tollerabilita'; in via ancora subordinata, la condanna delle predette al pagamento di un equo indennizzo corrispondente alla perdita di valore del loro fondo e in ogni caso al "risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi, anche medio tempore derivanti dall'intollerabilita' delle immissioni sonore ex articolo 2043 c.c. e segg. articolo 32 Cost (c.d. danno alla salute)". Si costituivano le societa' convenute, chiedendo il rigetto della domanda; in via riconvenzionale, instavano perche' gli attori fossero condannati a cessare le condotte da tempo poste in essere nei loro confronti che esse qualificavano alla stregua delle molestie di fatto e di diritto, oltre al risarcimento del danno.

Il Tribunale accoglieva la domanda principale proposta dagli attori, ritenendo che, in occasione dei ricevimenti che si svolgevano presso (OMESSO), effettivamente erano stati sensibilmente superati i limiti di rumorosita' previsti per legge e per la specifica zona in cui erano collocati gli edifici in questione, per cui doveva ritenersi violata la norma di cui all'articolo 844 c.c.: pertanto, facendo proprie le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. in relazione agli accorgimenti da adottare al fine di riportare le immissioni nei livelli di tollerabilita', condannava la societa' proprietaria a installare doppi vetri inamovibili nelle finestre relative al primo piano dell'edificio prospiciente la proprieta' degli attori e faceva divieto alla societa' Vi. Ca. di utilizzare per le attivita' di ristorazione e di intrattenimento il cortile della villa. Il Tribunale, ritenuta assorbita quella subordinata volta all'ottenimento di un indennizzo per la perdita di valore dell'immobile di parte attrice, respingeva la domanda di risarcimento del danno alla salute sul rilievo che non erano state neppure dedotte patologie che fossero in rapporto causale con le lamentate e accertate immissioni; giudicava inammissibili, perche' tardivamente introdotte in causa, le domande di risarcimento degli ulteriori danni ("morali, esistenziali ed al lavoro"). Rigettava infine, perche' infondata, la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute.

Con sentenza dep. il 29 novembre 2007 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione impugnata con appello principale dagli attori ed incidentale dalle convenute, condannava queste ultime al risarcimento dei danni liquidati a favore dello Sp. L. in euro 15.450,00 ed a favore del Fo. in euro 15.000,00 nonche' ad estendere le misure idonee a limitare le immissioni a tutte le finestre relative ai locali adibiti a sale per banchetti rivolte verso l'immobile di proprieta' degli attori. I giudici di appello, per quel che ancora interessa nella presente sede, respingevano le doglianze formulate con l'appello incidentale dalle societa' convenute che avevano censurato la condanna loro inflitta all'adozione degli accorgimenti necessari per limitare le immissioni, contestando che le stesse avvenissero in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 844 c.c.: la sentenza riteneva dimostrato che tali immissioni fossero da considerare intollerabili, essendo stato accertato il superamento dei limiti stabiliti dal decreto PCM del 14 novembre 1997 in relazione alla zona (prevalentemente residenziale) in cui si trovavano gli immobili in questione, alla stregua delle misurazioni che - effettuate dal consulente in orari diversi della giornata - inducevano a ritenere non episodico il superamento della soglia consentita; inoltre - secondo i giudici - era stato superato anche il "valore limite differenziale di immissione" che, per definizione legislativa e' la differenza tra il livello di rumore ambientale ed il rumore residuo, non essendo condivisibile la tesi delle societa' convenute secondo cui per rumore residuo andrebbe considerato il normale rumore dell'attivita' di ristorazione esercitata nella (OMESSO), perche' in contrasto con quanto previsto dal decreto 1 marzo 1991, secondo cui per livello di rumore residuo deve intendersi quello che si rileva "quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti" e dunque, con riferimento alla fattispecie de qua, quando non era in funzione l'attivita' di ristorazione e di intrattenimento.

I giudici quindi escludevano che la domanda di risarcimento del danno morale fosse da considerarsi tardiva, perche' successivamente proposta nel giudizio di primo grado in sede di precisazione delle conclusioni, posto che con l'atto introduttivo del giudizio gli attori non avevano inteso limitare la richieste al danno salute, avendo fatto riferimento a tutti i danni patiti e patiendi e con la memoria depositata ai sensi dell'articolo 183 c.p.c., comma 5 era stata privilegiata l'ottica onnicomprensiva del danno: la domanda di danni derivanti da un determinato comportamento del convenuto deve intendersi riferita a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta.

Il danno morale era riconosciuto non solo perche' derivava da condotta costituente reato ma anche perche' costituiva conseguenza della lesione del diritto alla tranquillita' del proprio ambiente domestico che e' tutelato dall'articolo 32 Cost.: lo stesso era quantificato con valutazione equitativa nella misura di euro 15.000,00 per ciascuno degli attori, tenuto conto della durata e dell'intensita' delle immissioni.

Era quindi liquidato in euro 450,00 il danno alla salute riconosciuto allo Sp. L. a titolo di invalidita' temporanea in relazione all'episodio del giugno 1998 in cui il medesimo fu ricoverato per un disturbo gastrico atteso che il consulente, pur avendo escluso la correlazione causale fra la patologia da cui era risultato gia' affetto l'attore e le immissioni acustiche, aveva evidenziato la responsabilita' di queste ultime nell'esacerbare i disturbi gastrici latenti del predetto.

La sentenza, nel disporre la condanna delle convenute all'installazione dei doppi vetri non soltanto al primo piano ma a tutte le facciate prospicienti l'edificio degli attori, respingeva l'eccezione di carenza di interesse negli attori ad impugnare le statuizioni al riguardo adottate dal giudice di primo grado, sul rilievo che gli appellanti avevano interesse ad ottenere una modifica delle misure in questione, avendole considerate inidonee o insufficienti; riteneva l'estensione dei predetti accorgimenti necessaria perche' anche nei locali in oggetto si svolgeva l'attivita' di ristorazione.

Avverso tale decisione propongono ricorso per Cassazione le societa' Vi. Ca. s.r.l. e Al. S.r.l. sulla base di sei motivi.

Resistono con controricorso gli intimati.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 con riferimento all'articolo 183 c.p.c. gli attori avevano precisato di agire per l'immediata cessazione delle immissioni rumorose: ne' in tale memoria ne' in quella istruttoria si faceva riferimento al danno morale ne' vi era alcun riferimento al procedimento penale svoltosi nei confronti solo del rappresentante legale della societa' Vi. Ca. e non pure di quello della societa' Al. .

La sentenza non aveva motivato in ordine; alla tardivita' della produzione di cui si e' detto, nonostante le eccezioni al riguardo formulate da esse convenute; alla rilevanza nel presente giudizio civile, instaurato nei

confronti delle societa', di una sentenza penale di estinzione del reato per oblazione emessa nei confronti della persona fisica rappresentate legale di una delle due convenute, tenuto conto dei presupposti in base ai quali l'articolo 844 c.c..

Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 con riferimento all'articolo 345 c.p.c., all'articolo 163 c.p.c., n. 3, 4 e 5, articolo 844 c.c. nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5), lamentando che la sentenza impugnata aveva accolto la domanda di risarcimento del danno morale proposta in grado di appello che era da dichiarasi inammissibile; censurano la decisione anche con riferimento alla prova della sussistenza del danno, alla sua quantificazione nonche' alla responsabilita' accertata nei confronti del proprietario dell'immobile per le immissioni provocate dall'attivita' gestita da altro soggetto.

In particolare, le ricorrenti deducono che i giudici di appello avevano erroneamente ritenuto ricompresa la relativa domanda nella locuzione "tutti i danni patiti e patiendi" utilizzata dagli attori nelle conclusioni finali dell'atto di citazione, quando invece l'oggetto della domanda va determinato con riferimento al petitum e alla causa petendi in base ai fatti allegati, che nella specie erano soltanto l'intollerabilita' delle immissioni ex articolo 2 Cost. richiamato dalla sentenza, atteso che tale norma tutela il cittadino dall'invadenza dello Stato.

Il danno morale era stata determinato senza che fossero indicati i criteri e i parametri di riferimento della relativa liquidazione: comunque non poteva essere posto a carico della societa' Al. che, in quanto proprietaria dell'immobile, non era responsabile per i comportamenti posti in essere dal gestore dell'attivita' svolta nell'immobile o dai suoi clienti.

Va esaminato innanzitutto il terzo motivo che ha priorita' logico - giuridica rispetto ai primi due. Il motivo e' fondato.

Occorre premettere che, in parziale accoglimento dell'appello proposto dagli attori, la decisione gravata ha accolto la domanda di risarcimento del danno morale, liquidato in euro 15.000,00 a favore di ciascuno degli attori, che il Tribunale aveva invece dichiarato inammissibile ritenendola tardiva. La sentenza impugnata, nel ritenere tempestivamente proposta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la domanda relativa al danno morale, ha considerato che, avendo richiesto con formula onnicomprensiva il ristoro di tutti i danni derivanti dal comportamento delle convenute, gli attori avevano in tal modo inteso agire per la condanna al risarcimento di tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta delle predette e quindi anche del danno morale, che non poteva essere escluso in considerazione del riferimento all'articolo c.c. e articolo 32 Cost., anche con valutazione equitativa".

Orbene, l'atto di citazione non faceva alcun riferimento ne' al danno morale ne', soprattutto, a comportamenti in relazione ai quali potesse configurarsi quale conseguenza del fatto illecito il danno morale.

Al riguardo occorre premettere che: 1) il danno non patrimoniale, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2 Cost. il diritto alla tranquillita' domestica.

L'accoglimento del terzo motivo comporta l'assorbimento dei primi due, atteso che la domanda di risarcimento del danno morale, non essendo stata proposta tempestivamente nel giudizio di primo grado, era da ritenersi inammissibile, cosi' come era stato dichiarato dalla decisione di primo grado che i giudici del gravame hanno erroneamente riformato, accogliendo al riguardo l'impugnazione proposta dagli attori.

Con il quarto motivo le ricorrenti, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5), censurano la sentenza impugnata che aveva riconosciuto a favore dello Sp. L. il danno biologico, senza che - alla stregua delle stesse affermazioni del consulente tecnico d'ufficio - dagli atti fosse emerso il nesso causale fra l'unico episodio di gastralgia accertato subito dall'attore e le immissioni acustiche propagatesi nel corso degli anni; del resto, lo stesso consulente aveva evidenziato la necessita' e l'opportunita' di un approfondimento di natura psicologica, per cui il giudice avrebbe dovuto incaricare un diverso specialista per una ulteriore consulenza medica. Il motivo va disatteso.

Il vizio di motivazione dedotto non sussiste posto che la sentenza ha indicato le ragioni per le quali era stato posto a carico delle convenute il risarcimento del danno per lesione del bene salute: i giudici, nell'aderire alle conclusioni del consulente, hanno spiegato che, in presenza della patologia di cui era sofferente comunque lo Sp. L. (gastrite), l'episodio verificatosi nel (OMESSO) era conseguente a una esacerbazione del disturbo su cui avevano inciso causalmente fattori scatenanti, fra i quali anche la rumorosita' percepita dalla abitazione: il non avere disposto una nuova consulenza medica costituiva oggetto dell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito insindacabile in sede di legittimita'. In realta', le doglianze, pur facendo riferimento a vizi di motivazione, da cui la sentenza e' immune, si risolvono nella censura dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie, che e' sottratta al controllo della Suprema Corte, non essendo compito della Cassazione procedere al riesame degli elementi probatori acquisiti, che e' evidentemente oggetto dell'indagine di fatto riservata al giudice di merito. Al riguardo, va sottolineato che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solamente quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, non consistendo nella difformita' dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito. La sua deduzione con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimita' non gia' il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale bensi' la mera facolta' di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilita' e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita' dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (Cass. 828/2007).

Con il quinto motivo le ricorrenti, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5), censurano la decisione impugnata laddove aveva condannato la societa' Al. ad estendere le installazioni disposte dal Tribunale a tutte le finestre, rivolte verso l'immobile di proprieta' degli attori, dei locali comunque adibiti a sede per banchetti, tenuto conto che dalle planimetrie dei luoghi era risultato che soltanto una sola facciata dell'edificio principale della societa' Al. era rivolta verso la proprieta' Sp. L. , essendo le altre facciate in posizione perpendicolare (due) o ubicate sul lato opposto (la terza), mentre nell'edificio costituente il corpo staccato dell'ex scuderia la facciata e' unica e in continuo con quella della proprieta' Sp. L. Fo. : pertanto, non vi era necessita' di ulteriori interventi. La sentenza era incomprensibile laddove si faceva riferimento a due facciate, posto che solo una delle quattro facciate e' parallela alla proprieta' degli attori. Senza compiere alcun accertamento in ordine alla loro effettiva necessita', la sentenza aveva imposto misure costose e problematiche - perche' oltretutto dovevano essere eseguite su immobile di epoca settecentesca vincolato dalle Belle Arti - respingendo erroneamente l'eccezione con cui con l'impugnazione incidentale era stata dedotta la mancanza di interesse degli attori a chiedere l'adozione di tali misure, in assenza di prova della inidoneita' di quelle disposte dal Tribunale non essendo state le stesse ancora ultimate; quindi, contraddittoriamente aveva disatteso le istanze istruttorie proposte dagli appellanti per provare l'asserita insufficienza o inadeguatezza degli interventi disposti dal Tribunale senza motivare analiticamente sulla erroneita' della C.T.U. acustica svoltasi in primo grado e sulla base della quale il primo giudice li aveva disposti. Il motivo e' infondato.

La sentenza ha correttamente ritenuto l'esistenza di un interesse ad impugnare la decisione di primo grado da parte degli attori in ordine alla denunciata inadeguatezza delle misure disposte dal Tribunale per ridurre in termini di accettabilita' le immissioni acustiche provenienti dall'immobile al. : al riguardo, va infatti considerato che i predetti, avendo con la domanda chiesto l'eliminazione ovvero la riduzione delle immissioni attraverso l'adozione di misure ritenute inidonee, avevano interesse a chiedere la riforma di quelle statuizioni che, secondo la loro valutazione, non avevano integralmente accolto le proprie richieste che erano dirette a rendere quanto meno tollerabili le immissioni provenienti dall'immobile in cui si svolgeva l'attivita' di ristorazione; pertanto, posto che l'interesse ad impugnare nasce dalla soccombenza (totale o parziale), il ricorso al giudice di gravame si rendeva necessario, dovendosi ritenere parzialmente soccombente la parte che non ha visto accogliere integralmente le proprie richieste. Il riferimento compiuto al riguardo dalle ricorrenti alla assenza di prova della asserita insufficienza od inidoneita' delle misure disposte dal primo giudice ma non ancora ultimate non e' pertinente in relazione al dedotto interesse ad agire, perche' evidentemente concerne il merito ovvero la fondatezza o meno della pretesa (di cui si dira' infra). Per quel che concerne l'errore compiuto dal giudice in ordine alla circostanza che una sola facciata della Villa padronale e' rivolta verso l'edificio degli attori e che le misure sarebbero state disposte senza alcun accertamento della insufficienza degli accorgimenti adottati dal Tribunale la doglianza si risolve nella censura in ordine agli accertamenti di fatto che hanno portato i giudici a ritenere necessarie le anzidette misure per ridurre in termini di tollerabilita' da parte della proprieta' Sp. L. le immissioni acustiche provenienti dal vicino o nella denuncia di un travisamento delle risultanze processuali relative allo stato dei luoghi: senza ripetere quanto si e' detto sopra in occasione dell'esame del quarto motivo, occorre considerare che trattasi di accertamenti riservati al giudice di merito e non suscettibili del sindacato di legittimita', dovendo qui sottolinearsi come la sentenza ha fornito adeguata motivazione circa la necessita' degli accorgimenti di insonorizzazione, quale unica misura idonea ad impedire il continuo manifestarsi di eventi particolarmente e incontrollabilmente rumorosi che determinavano un disturbo particolarmente fastidioso per i vicini anche in orari notturni, evidenziando come tali circostanze erano dimostrate non solo dalle rilevazioni del consulente d'ufficio di cui pure si e' detto ma anche dalle misurazioni dell'autorita' sanitaria di cui alla produzione attorea.

Con il sesto motivo le ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 3. con riferimento all'articolo 844 c.c., censurano la sentenza impugnata che, nel misurare il c.d. differenziale acustico, aveva erroneamente considerato come rumore residuo la situazione in cui vi e' totale assenza di attivita' di ristorazione: come era stato dedotto con l'appello incidentale, dagli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio era emerso come il superamento delle soglie previste per le immissioni acustiche nella zona non erano affatto continue, essendosi verificate assai sporadicamente. In effetti, cio' che appariva rilevante nella consulenza era la differenza fra rumorosita' ambientale e quella residua, cioe' la rumorosita' dell'ambiente senza l'attivita' di ristorazione; tale metodo non era corretto, posto che l'articolo 844 c.c..

Il motivo e' infondato.

La disciplina delle immissioni di cui all'articolo 844 c.c., dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento del diritto ad una normale qualita' della vita. Sono, peraltro, da ritenersi senz'altro illecite quelle attivita' produttive - come nel caso delle immissioni acustiche - qualora le stesse superano i limiti di tollerabilita' che le leggi e i regolamenti fissano nel pubblico interesse: in tal caso, il giudice deve senz'altro ritenere non tollerabili le immissioni, potendo il contemperamento delle esigenze della produzione assumere rilevanza soltanto al fine di adottare quei rimedi tecnici che consentano l'esercizio dell'attivita' nel rispetto del diritto dei vicini a non subire immissioni superiori alla normale tollerabilita'. Al fine di stabilire la tollerabilita' delle immissioni occorre fare riferimento alla condizione del fondo che subisce le immissioni e non certo al fondo che le emette: una volta accertato il superamento della soglia consentita, ogni altra valutazione in ordine al c.d. valore differenziale e' assorbita, dovendo qui peraltro osservarsi che non potrebbe certo adottarsi quale parametro per determinare il valore del rumore residuo quello risultante dall'attivita' che e' la fonte dell'inquinamento.

Nella specie, i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione di tali principi, avendo accertato che, a stregua dei rilevamenti compiuti da consulente tecnico d'ufficio in due misurazioni avvenute ad ore diverse della stessa giornata, i limiti posti dal citato decreto P.C.M. 14 novembre 1997 erano stati superati, escludendo che, come sostenuto dalle attuali ricorrenti, si fosse trattato di episodi isolati di rumorosita' imputabili a scoppi di giubilo e di allegria limitati a particolari fasi del riunioni conviviali: la sentenza ha ritenuto piu' coerente e logico considerare che il rumore si fosse mantenuto costante durante l'intero arco del giornata: trattasi di accertamento di fatto, che e' insindacabile in sede di legittimita', essendo immune da vizi di motivazione.

Pertanto, va accolto il terzo motivo del ricorso assorbiti i primi due, mentre vanno rigettati gli altri; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e con riferimento alla statuizione di condanna delle convenute al pagamento di euro 15.000,00 a favore di ciascuno degli attori: non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'articolo 384 c.p.c. dovendo - secondo quanto rilevato sopra a pag. 13 - essere rigettato l'appello proposto dagli attori relativamente alla declaratoria di inammissibilita' della domanda di risarcimento del danno morale correttamente pronunciata dal Tribunale.

In considerazione della parziale soccombenza reciproca, conseguente alla parziale riforma della sentenza impugnata, le spese processuali relative al giudizio di merito (nell'importo liquidato per l'intero dalla sentenza impugnata) e alla presente fase vanno compensate per 1/5; i residui 4/5 sono da porre a carico dei ricorrenti, in considerazione della prevalente soccombenza di quest'ultime tenuto conto dell'esito complessivo della lite.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo del ricorso assorbiti i primi due rigetta gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto dallo Sp. L. e dalla Fo. relativamente alla domanda di risarcimento del danno morale.

Condanna le ricorrenti in solido al pagamento in favore dei resistenti dei 4/5 delle spese processuali relative al giudizio di merito, che determina per l'intero nell'importo liquidato dalla sentenza impugnata, e delle spese relative alla presente fase che liquida per l'intero in euro 5.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge. Compensa fra le parti il residuo 1/5 delle spese.
 

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