Nel computo del termine per l'usucapione, ai fini dell'accessione del possesso di una servitù di passaggio in capo al successore a titolo particolare del fondo dominante la servitù non deve necessariamente essere menzionata nell'atto di acquisto.

Nel computo del termine per l'usucapione, ai fini dell'accessione del possesso di una servitù di passaggio in capo al successore a titolo particolare del fondo dominante la servitù non deve necessariamente essere menzionata nell'atto di acquisto. L'accessione del possesso della servitu', ai sensi dell'articolo 1146 cod. civ., comma 2, si verifica, a favore del successore a titolo particolare nella proprieta' del fondo dominante, anche in difetto di espressa menzione della servitu' nel titolo traslativo della proprieta' del fondo.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 5 novembre 2012, n. 18909



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NUZZO Laurenza - Presidente

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario - rel. est. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.a.s., con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante sig.ra (OMISSIS), rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in (OMISSIS).

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) s.p.a., con sede in (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante sig.ra (OMISSIS), rappresentata e difesa per procura a margine del controricorso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in (OMISSIS).

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 528 della Corte di appello di Firenze, depositata il 15 marzo 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 settembre 2012 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall'Avv. (OMISSIS) per la societa' ricorrente e dall'Avv. (OMISSIS) per la societa' resistente;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. APICE Umberto, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi dal sesto al nono del ricorso, assorbiti gli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 1997 la societa' (OMISSIS), proprietaria di terreni adibiti a complesso residenziale in (OMISSIS), convenne in giudizio la societa' (OMISSIS) chiedendo che fosse accertato che quest'ultima, titolare di un'area in cui veniva gestito un camping, non aveva alcun diritto di passare attraverso il proprio fondo per raggiungere la spiaggia.

La societa' convenuta si oppose alla domanda assumendo che lo stradello su cui veniva esercitato il passaggio pedonale non insisteva sui terreni indicati dalla controparte e che comunque essa aveva acquistato il diritto per usucapione, per il cui accertamento propose domanda riconvenzionale. Esaurita l'istruttoria anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Livorno decise la causa rigettando la domanda dell'attrice ed accogliendo quella della convenuta di accertamento dell'acquisto della servitu' di passaggio per usucapione.

Interposto gravame da parte della societa' (OMISSIS), cui resistette la (OMISSIS) anche con appello incidentale, con sentenza n. 528 del 15 marzo 2006 la Corte di appello di Firenze riformo' in loto la decisione impugnata, accogliendo la domanda dell'attrice e rigettando quella riconvenzionale della convenuta. A sostegno di tale conclusione il giudice di secondo grado, nella premessa che l'oggetto dell'accertamento riguardasse unicamente la sussistenza del diritto di passaggio vantato dalla (OMISSIS), osservo' che la relativa pretesa doveva considerarsi infondata per difetto dei requisiti richiesti per l'usucapione, avendo le prove orali dimostrato che il transito sulla stradella in contestazione veniva esercitato da un numero indeterminato di persone, per cui non poteva ravvisarsi, rispetto ad esso, una posizione distinta e qualificata di possesso in capo alla convenuta; aggiunse che quest'ultima non aveva comunque dimostrato di avere esercitato il passaggio per venti anni, tenuto conto che il suo acquisto risaliva al 1990 e che essa non poteva unire al suo possesso quello dei suo danti causa in quanto, non risultando la servitu' menzionata nel suo titolo di proprieta', non era in grado di vantare alcun titolo astrattamente idoneo a trasferirle la contestata servitu'.

Per la cassazione di questa decisione, notificata 22 maggio 2006, ricorre, con atto notificato il 20 luglio 2006, la societa' (OMISSIS), affidandosi a nove motivi.

Resiste con controricorso la societa' (OMISSIS).

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte territoriale non abbia esaminato l'eccezione sollevata dalla convenuta fin dal primo grado e riproposta in appello con cui essa aveva contestato che il primo tratto dello stradello insistesse sulle particelle menzionate dall'attrice nel proprio atto di citazione, ignorando sul punto anche l'accertamento del consulente tecnico d'ufficio, secondo cui lo stradello si limitava a fiancheggiare il margine esterno dei predetti terreni.

Il secondo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 949 in relazione all'articolo 2697 cod. civ., assumendo che la mancata verifica da parte della Corte territoriale della circostanza se il passaggio interessasse o meno le particelle indicate dall'attrice ha determinato altresi' la violazione delle norme in rubrica, tenuto conto che l'accoglimento della domanda di negatoria servitutis richiedeva necessariamente la prova da parte dell'attrice sia della proprieta' dei fondi, che del fatto che il passaggio contestato si svolgesse effettivamente su di essi.

Il terzo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., assumendo che, qualora si ritenga che il giudice di appello abbia respinto la contestazione della (OMISSIS) di cui sopra reputando che effettivamente lo stradello attraversava tutte le particelle di terreno indicate dall'attrice, la relativa conclusione appare comunque il prodotto di una errata valutazione delle prove, essendo in palese contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e delle planimetrie prodotte dalle parti. Questi motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione obiettiva, vanno tutti disattesi.

Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare l'inammissibilita' in quanto con esso la parte introduce una critica ad accertamenti di fatti operati dal giudice di primo grado non sostenuta da precisi riferimenti alle risultanze probatorie ed alla relazione del consulente tecnico d'ufficio che pure richiama tali da evidenziare il denunziato vizio di motivazione, per non avere il giudice a quo valutato elementi decisivi in grado di condurlo ad un diverso accertamento dei fatti. II ricorso invero non contiene indicazioni precise e specifiche in ordine alle risultanze istruttorie che sarebbe state trascurate dal giudice di merito, limitandosi sul punto a vaghi e generici richiami alla consulenza tecnica d'ufficio.

A tale rilievo si aggiunga che del tutto generica appare anche la deduzione della ricorrente in ordine alla riproposizione del punto in contestazione, circa l'insistenza del tracciato della stradella sui terreni di proprieta' della controparte, nel giudizio di appello, mediante la formulazione di uno specifico motivo di appello incidentale (in contraddizione, deve sottolinearsi, con la statuizione del giudice di primo grado che, in accoglimento della domanda della parte medesima, aveva dichiarato il suo acquisto per usucapione della servitu' sui medesimi terreni della controparte).

In ogni caso deve osservarsi che, mancando sul punto qualsiasi esame e determinazione da parte del giudice di merito, il vizio avrebbe dovuto essere formulato sub specie di vizio in procedendo per omessa pronunzia, ai sensi dell'articolo 360 cod. proc. civ., n. 4, in relazione all'articolo 112 stesso codice, e non sotto il profilo della motivazione, con conseguente formulazione di un apposito quesito di diritto, a mente dell'articolo 366 bis cod. proc. civ. (applicabile in questo giudizio ai sensi del Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 27 risultando la sentenza impugnata pubblicata dopo il 2 marzo 2006). La mancanza del quesito a conclusione del motivo costituisce ulteriore profilo di inammissibilita' dello stesso.

Il secondo motivo ed il terzo appaiono assorbiti dalle presenti considerazioni. Il secondo in quanto nella fattispecie e' ravvisabile, sulla base della stessa prospettazione dei fatti della ricorrente, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non la violazione del principio sull'onere della prova. Il terzo avendo il giudice a quo omesso del tutto di esaminare l'aspetto indicato e quindi di pronunciarsi su di esso, laddove la violazione dei principi in materia di valutazione del materiale probatorio presuppongono l'esame del fatto su cui converge la prova. Con il quarto motivo la societa' ricorrente, nel denunziare violazione e falsa applicazione degli att. 112 e 183 cod. proc. civ., lamenta che il giudicante abbia rigettato il suo motivo di appello con cui, dato atto che l'attrice aveva esteso la domanda di negatoria anche al mappale n. (OMISSIS) soltanto con la memoria ex articolo 183 cod. proc. civ., era stata eccepita l'inammissibilita' di tale deduzione, trattandosi di domanda nuova e non di mera emendatici libelli. Il mezzo non e' fondato.

La Corte di appello si e' pronunciata sul punto assumendo che l'integrazione operata dalla societa' attrice nella memoria istruttoria mediante il riferimento anche al mapp. (OMISSIS) non integrava una mutatio libelli, atteso che l'oggetto del giudizio appariva gia' a sufficienza definito nell'atto di citazione mediante il riferimento allo stradello esistente sui terreni di proprieta' dell'attrice, in relazione ai quali l'indicazione catastale svolgeva la funzione di mera specificazione della domanda, ma non ne delimitava in modo pregnante l'oggetto.

Questa conclusione appare corretta, convincente e condivisibile sulla base di quanto risulta dagli atti. L'esame degli stessi, doveroso in ragione della natura del vizio denunziato (Cass. S.U. n. 8077 del 2012), convince infatti che l'indicazione della nuova particella, contenuta nella memoria ex articolo 183 cod. proc. civ., cioe' in un atto destinato proprio a precisare la domanda, non ha affatto ampliato l'oggetto del giudizio e quindi il thema decidendum, che risultava gia' fissato nel petitum della domanda iniziale volto a far dichiarare l'inesistenza di una servitu' di passaggio sullo stradello che attraversava i terreni di proprieta' dell'attrice. Che del resto non si tratti di mutamento della domanda, ma di semplice precisazione della stessa, che come tale non modificava l'oggetto del contendere, discende anche dal rilievo che la societa' convenuta, nel rispondere all'atto di citazione, aveva avanzato domanda riconvenzionale per la dichiarazione di acquisto per usucapione della servitu' di passaggio sul medesimo stradello, con cio' evidentemente dimostrando di avere esattamente identificato il passaggio conteso nel tracciato effettivo dello stesso e non in relazione alla mera indicazione catastale dei terreni attraversati.

Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 342 e 112 cod. proc. civ., assumendo che la sentenza impugnata e' incorsa nel vizio di extrapetizione in quanto ha escluso che la societa' appellata avesse esercitato sulla stradella il possesso del passaggio, disattendendo sul punto l'accertamento contrario del giudice di primo grado, sulla base della considerazione, mai sollevata dall'attrice appellante, che il transito in contestazione veniva esercitato da un numero indeterminato di persone, sicche' la convenuta non poteva vantare, rispetto ad esso, una posizione distinta e qualificata.

Il motivo e' fondato.

La decisione impugnata ha respinto la domanda di usucapione della servitu' avanzata dalla odierna ricorrente, riformando la sentenza di primo grado, sulla base anche del rilievo che la societa' (OMISSIS) non poteva vantare rispetto a tale passaggio una posizione distinta e qualificata di possesso, in quanto il transito veniva esercitato contemporaneamente da un numero indeterminato di persone. Cosi' decidendo il giudice territoriale ha pero' violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato, applicabile anche nel giudizio di appello, dal momento che la circostanza da esso rilevata non aveva formato oggetto di alcuna deduzione da parte della appellante principale. L'esame dell'atto di appello proposto dalla societa' (OMISSIS), consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunziato, evidenzia infatti che nessuna contestazione fondata su una pretesa inconciliabilita' tra l'utilizzo del passaggio da parte del pubblico e la configurabilita' di una servitu' prediale in favore dei fondi vicino era mai stata sollevata.

Al di la' pertanto della valutazione in ordine all'esattezza della conclusione accolta, che si pone invero in contrasto con l'orientamento gia' espresso da questa Corte sul punto (Cass. n. 15171 del 2000), non v'e' dubbio che la ratio decidendi adottata dalla Corte fiorentina al fine di pervenire alla riforma della sentenza di primo grado, che dichiarando l'usucapione della servitu' in favore della (OMISSIS), aveva espressamente qualificato la sua condotta in termini di possesso, configuri una violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che, nel giudizio di appello, impone al giudice, per il correlato principio del tantum devolutum quantum appellatimi, di esaminare e pronunciarsi sui soli punti della decisione investiti dai motivi di censura svolti dall'appellante.

Il sesto motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1027 e 1028 cod. civ., censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto non compatibile con la vantata servitu' prediale la circostanza che il percorso della stessa conduceva non ad un luogo privato ma al mare e quindi ad un sito demaniale, come tale raggiungibile da chiunque altro.

Il settimo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 832, 841 e 1027 in relazione agli articoli 1140 e 1148 cod. civ., lamentando che la Corte di appello abbia, per altro verso, escluso il possesso in favore della convenuta in ragione del rilievo che per essa l'utilizzazione della stradella non era eslcusiva, dal momento che il transito era libero a tutti e solo si poteva configurare un uso piu' frequente da parte della convenuta.

L'ottavo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 100 e 112 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 949 cod. civ., assumendo che l'affermazione della Corte di appello in ordine all'esistenza di una servitu' di passaggio generale, pubblica o semipubblica appare incompatibile con la pronuncia con cui lo stesso giudice ha autorizzato la societa' attrice ad eseguire opere per impedire il transito ed ordinato alla convenuta di astenersi dal passaggio. Questi motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno dichiarati assorbiti in ragione dell'accoglimento del quinto motivo, apparendo i punti della decisione con essi impugnati dipendenti dalla argomentazione censurata con il suddetto motivo.

Il nono motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1146 cod. civ., comma 2, assumendo l'erroneita' della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la societa' convenuta potesse unire, ai fini del perfezionamento del termine per usucapire, il proprio periodo di possesso con quello dei suoi danti causa, in ragione del fatto che la predetta servitu' non era menzionata nel suo atto di acquisto, laddove, sostiene la ricorrente, ai fini dell'accessione nel possesso e' sufficiente il trasferimento del bene in favore del quale e' esercitato il possesso della servitu'.

Il motivo e' fondato.

L'articolo 1146 cod. civ., comma 2, dispone che "il successore a titolo particolare puo' unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti ". La questione di diritto sollevata dal ricorso puo' essere riassunta nel quesito se, ai fini dell'accessione del possesso di una servitu' in capo al successore a titolo particolare del fondo preteso dominante, occorra che la servitu' sia menzionata nell'atto di acquisto ovvero sia sufficiente l'acquisto del fondo. La Corte di appello ha optato per la prima soluzione, facendo proprio un indirizzo che puo' contare su alcuni arresti di questa Corte (Cass. n. 3177 del 2006; Cass. n. 18750 del 2005; attengono invece a fattispecie diverse ed esprimono pertanto orientamenti non assimilabili a quello in esame le decisioni di questa Corte n. 6353 del 2010 e n. 22348 del 2011, richiamate dalla societa' controricorrente nella propria memoria). La ragione di tale scelta risiede nel rilievo che l'articolo 1146 cod. civ., comma 2, contempla l'istituto della accessione del possesso in favore del solo " successore a titolo particolare ", qualifica che necessariamente richiede che chi lo invoca sia provvisto di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto oggetto del possesso, ancorche' invalido o a non domino.

Questa motivazione non appare pero' convincente ed e' stata sottoposta a consapevole revisione da parte di questa Corte che, con la sentenza n. 20287 del 2008, ha affermato che l'accessione del possesso della servitu', ai sensi dell'articolo 1146 cod. civ., comma 2, si verifica, a favore del successore a titolo particolare nella proprieta' del fondo dominante, anche in difetto di espressa menzione della servitu' nel titolo traslativo della proprieta' del fondo. Il Collegio ritiene di aderire a questo piu' recente orientamento. In suo favore depone, come pure e' stato evidenziato, la considerazione che la servitu' ha carattere accessorio rispetto alla res principale, qualita' che fa si' che, come generalmente si ammette, per il principio della cd. ambulatori eta', essa si trasferisca assieme alla titolarita' del fondo dominante anche in assenza di una sua espressa menzione nell'atto di trasferimento (Cass. n. 20817 del 2011; Cass. n. 17301 del 2006; Cass. n. 6680 del 1995). Vero che si richiede, a tal fine, che il diritto di servitu' sia stato trascritto, ma, tenuto conto del valore non costitutivo della trascrizione, e' evidente che tale condizione non inficia la conclusione che un titolo di trasferimento della proprieta' di un bene, nella specie un contratto, sia atto astrattamente idoneo a trasferire il connesso diritto di servitu', afferente il medesimo bene, pur in mancanza della sua espressa menzione nell'atto. L'affermazione secondo cui l'accessione del possesso opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre tali limiti, che viene generalmente richiamata dall'indirizzo contrario, non appare pertanto preclusiva, una volta evidenziato il principio dell'accessorieta' della servitu' e rilevato che, in forza di esso, il trasferimento del fondo a cui favore persiste la servitu' trasferisce anche quest'ultima e costituisce, pertanto, titolo idoneo, proprio nel senso voluto dall'articolo 1146 cod. civ., comma 2, a trasferire il connesso diritto. Che poi questo diritto non sussista, per essere l'alienante possessore ma non anche titolare del diritto di servitu', costituisce ipotesi che lungi dall'escludere l'applicabilita' dell'articolo 1146, rientra pienamente nella sua previsione, atteso che esso prevede l'accessione del possesso ad ogni utile fine e, quindi, anche ai fini dell'usucapione, consentendo in tal modo di superare le carenze del titolo traslativo.

Significativo, ai fini della soluzione accolta, e' anche il richiamo testuale alla disposizione dell'articolo 1146 cod. civ., comma 2, volendosi in particolare valorizzare il dato che, ferma la necessita' di un titolo astrattamente idoneo a trasferire il bene oggetto del possesso, identifica il soggetto il cui possesso si intende unire non come dante causa ma come "autore" del possesso medesimo, manifestando in tal modo l'avviso circa la non necessaria coincidenza formale tra diritto trasferito ed oggetto del possesso. Il ricorso avanzato dalla (OMISSIS) va pertanto accolto limitatamente al quinto ed al nono motivo; la sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, che la decidera' applicando il seguente principio di diritto: l'accessione del possesso della servitu' a favore del successore a titolo particolare della proprieta' del fondo dominante, ferma la necessita' di un titolo astrattamente idoneo a trasferire quest'ultimo, non richiede, ai sensi dell'articolo 1146 cod. civ., comma 2, l'espressa menzione della servitu' nel titolo di acquisto. Il giudice di rinvio provvedere altresi' alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

accoglie il quinto ed il nono motivo di ricorso, rigetta i primi quattro e dichiara assorbiti gli altri; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, anche per la liquidazione delle spese di giudizio.

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