Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione, e non notificazione, del deposito del progetto divisionale deve essere effettuata nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci

Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione, e non notificazione, del deposito del progetto divisionale e dell'udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell'articolo 789, comma 2°, del codice di procedura civile, nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci. Il difetto di tale adempimento priva il giudice istruttore del potere di dichiarare esecutivo il progetto per mancanza di contestazioni, e invalida la relativa ordinanza e i successivi atti del procedimento.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 25 ottobre 2010, n. 21829



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1329-2005 proposto da:

BO. RO. (OMESSO), RI. EL. (OMESSO), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato CRIMI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato TALAMONE ALBERTO;

- ricorrenti -

contro

RI. MA. (OMESSO);

- intimata -

sul ricorso 3187-2005 proposto da:

RI. MA. (OMESSO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso lo studio dell'avvocato BARLETTELLI PATRIZIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMANO CARLO;

- controricorrente ric. incidentale -

e contro

BO. RO. (OMESSO), RI. EL. (OMESSO);

- intimate -

avverso la sentenza n. 3288/2003 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l'Avvocato CRIMI Giuseppe, difensore delle ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - La signora Ri.Ma. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Como il fratello Di. per ottenere sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione ereditaria creatasi a seguito della morte della madre, con conseguente divisione tra gli eredi dell'immobile costituito da un appartamento con annessa area pertinenziale - giardino nel Comune di (OMESSO).

Nella contumacia del convenuto, il giudice adito, con sentenza depositata il 27 aprile 2000, pronuncio' lo scioglimento della comunione, assegnando il bene all'attrice, che lo aveva richiesto, con l'obbligo di corrispondere al fratello la somma di lire 50.623.204, pari alla quota di sua competenza, e compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.

Ri.El. e Bo.Ro. , eredi legittime di Ri. Di. (nel frattempo deceduto), impugnarono la sentenza sostenendo la violazione di una serie di norme processuali. Anzitutto, dedussero che il Tribunale avrebbe dovuto procedere alla interruzione del giudizio a seguito del decesso del Ri. , intervenuto il (OMESSO).

Inoltre, nel difetto di contestazioni del convenuto contumace sul progetto divisionale, il Tribunale avrebbe dovuto dichiararne la esecutivita' ai sensi dell'articolo 789 c.p.c., comma 2, previa notifica del decreto di deposito dello stesso progetto e di fissazione della udienza di discussione anche al Ri. .

Ancora, sarebbe stata erronea per difetto la stima dell'immobile de quo effettuata dal c.t.u., con conseguente necessita' di nuove indagini peritali.

Infine, il regolamento delle spese del giudizio non avrebbe rispettato la proporzione delle quote assegnate.

Ri.Ma. resistette al gravame, chiedendo la condanna delle appellanti al risarcimento dei danni dalla stessa subiti per effetto del loro rifiuto a rilasciare l'immobile in questione, nonche' a ricevere la somma costituente la quota di spettanza del loro dante causa.

2. - Con sentenza depositata il 2 dicembre 2003, la Corte d'appello di Milano confermo' la sentenza impugnata. Rilevo' anzitutto il giudice di secondo grado che la stima dell'immobile di cui si tratta, contenuta nella relazione del c.t.u., si era fondata sullo stato di fatto e di diritto in cui esso si trovava, e si era attenuta a valutazioni prudenziali, in considerazione degli ostacoli frapposti dal Ri. alla visita da parte del consulente del piano seminterrato.

Osservo' poi la Corte ambrosiana che il disposto dell'articolo 292 c.p.c., comma 1, - contenente la elencazione tassativa degli atti che devono essere comunicati al contumace - non contempla il progetto divisionale, ne' l'ordinanza di fissazione dell'udienza di discussione dello stesso.

Ne' il decesso del Ri. , secondo la Corte di merito, avrebbe dovuto portare alla interruzione del giudizio, poiche' tale evento intanto ha efficacia interruttiva ex articolo 292 cod. proc. civ..

Ancora, rilevo' la Corte territoriale, le appellanti non avevano interesse a dolersi della compensazione delle spese del giudizio, che le avvantaggiava.

Infine, il giudice di secondo grado ritenne inammissibile la richiesta dell'appellata di ristoro del danno conseguente al mancato rilascio dell'immobile in questione, non costituendo tale domanda lo sviluppo logico e cronologico di quella divisoria proposta in primo grado. La Corte ambrosiana compenso' tra le parti le spese del giudizio, avuto riguardo alla natura della vertenza ed ai legami di sangue tra le parti.

3. - Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Bo.Ro. e Ri.El. , sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso Ri.Ma. , che ha altresi' proposto ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Deve, preliminarmente, disporsi, a norma dell'articolo 335 cod. proc. civ., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. - Deve, quindi, essere esaminata la eccezione, sollevata nel controricorso, relativa alla nullita' della procura rilasciata dalle ricorrenti in considerazione della lamentata genericita' ed indeterminatezza della stessa e dell'assenza dello specifico riferimento al giudizio di legittimita' cui avrebbe dovuto riferirsi.

3.1. - La eccezione non e' meritevole di accoglimento.

3.2. - Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita', la genericita' della formula adottata per il conferimento della procura di cui all'articolo 365 cod. proc. civ. e la mancanza di un espresso riferimento al giudizio di cassazione non comportano l'esclusione della specialita' della procura medesima, quando questa sia desumibile con certezza dal rilascio in calce o a margine dell'atto contenente il ricorso cosi' da implicare, in maniera precisa e sicura, lo specifico riferimento della procura al ricorso al quale essa inerisce e con il quale forma materialmente corpo (v., ex plurimis, Cass., sentt. n. 29785 del 2008, 16907 e n. 15607 del 2006, n. 5722 del 2002).

4. - Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Avrebbe errato la Corte di merito nel non dichiarare la nullita' della sentenza di primo grado perche', in difetto di contestazioni sul progetto divisionale del cespite immobiliare oggetto di comunione ereditaria tra Ma. e Ri.Di. , contumace, il giudice di primo grado, in applicazione dell'articolo 300 cod. proc. civ. per la mancata interruzione del processo.

5.1. - La censura e' fondata nei termini che seguono.

5.2. - Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione - e non notificazione - del deposito del progetto divisionale e della udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell'articolo 789 c.p.c., comma 2, nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci. Il difetto di tale adempimento priva il giudice istruttore del potere di dichiarare esecutivo il progetto per mancanza di contestazioni (v., sul punto, Cass., sentt. n. 1018 del 2004, 8441 del 1997, n. 1818 del 1996), ed invalida la relativa ordinanza (v. Cass., sentt. n. 1018 del 2004, cit., n. 1818 del 1996, cit., n. 9305 del 1993) ed i successivi atti del procedimento (Cass., sent. n. 5014 del 1991).

Con particolare riferimento alla fattispecie di progetto di divisione in cui siano stati inclusi altri beni rispetto a quelli indicaci nella domanda giudiziale, e che sia dichiarato esecutivo ai sensi dell'articolo 789 c.p.c., comma 3, mentre i condividenti sono rimasti contumaci, la giurisprudenza di legittimita' ha poi chiarito che in tale ipotesi l'accordo sul progetto non si e' formato e percio' tale ordinanza non e' idonea ad accertare, con efficacia di giudicato, i diritti spettanti ai predetti condividenti, e questi possono impugnarla, come un negozio giuridico, con l'actio nullitatis o con altri mezzi di tutela, in un ordinario giudizio di cognizione (Cass., sent. n. 2913 del 1997).

5.3. - Ne' alla sussistenza dell'obbligo di comunicazione ai contumaci del progetto divisionale puo' ritenersi di ostacolo - come erroneamente affermato dalla Corte ambrosiana - la tassativa elencazione degli atti che devono essere comunicati al contumace contenuta nell'articolo 292 cod. proc. civ., tra gli atti da comunicare a contumace, del progetto divisionale (pag. 3), come alla ragione della omissione di tale adempimento nel giudizio di primo grado.

5.4. - Del pari, deve convenirsi con le ricorrenti che la richiesta notifica avrebbe anche consentito, ove intervenuta in un momento successivo al decesso del Ri. , di conseguire una comunicazione ufficiale di tale evento e, conseguentemente, disporre la interruzione del processo ai sensi dell'articolo 292 cod. proc. civ., che comporta altresi' la estensione degli atti dalla cui relata di notifica e' desumibile la notizia del decesso idonea a dar luogo alla interruzione del processo.

6. - Restano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo del ricorso l'esame del secondo motivo, con il quale si denuncia la contraddittorieta' della motivazione della sentenza impugnata con riferimento ai punti della omessa notifica del progetto divisionale e della mancata interruzione del processo, nonche' del ricorso incidentale, incentrato sulla statuizione relativa alla compensazione integrale delle spese del giudizio.

7. - Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo ed il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, e, conseguentemente, in accoglimento dell'appello, deve essere dichiarata la nullita' del giudizio di primo grado, e gli atti devono essere rimessi al primo giudice. Avuto riguardo alla natura della controversia ed alle vicende del giudizio, si ritiene equo disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, in accoglimento dell'appello, dichiara la nullita' del giudizio di primo grado. Rimette gli atti al giudice di primo grado. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di merito e di quello di legittimita'.

 

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