Non abusa della cosa comune il condominio che occupa con le proprie antenne metà di un tetto spiovente

Non abusa della cosa comune il condominio che occupa con le proprie antenne metà di un tetto spiovente. Ciò in quanto l’uso paritetico (art. 1102 c.c.) della cosa comune va tutelato in funzione della ragionevole previsione dell’utilizzazione che in concreto ne faranno gli altri condomini e non di quella identica e contemporanea che in via meramente ipotetica ed astratta ne potrebbero fare; dovendosi anche i rapporti tra condomini informare al generale principio di solidarietà, che il nostro ordinamento pone a presidio di ogni giuridica relazione.
(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 27 febbraio 2007, n. 4617)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente

Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere

Dott. Umberto ATRIPALDI - Consigliere Relatore

Dott. Vincenzo MAZZACANE - Consigliere

Dott. Emilio MIGLIUCCI - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Condominio Ca., in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro. Viale Do.(...), presso lo studio dell'avvocato Vi.Pi., che lo difende unitamente all'avvocato Al.Ma.Ca., giusta delega in atti;

ricorrente

contro

Za.Ma., elettivamente domiciliato in Ro. Via Ci.(...), presso lo studio dell'avvocato Gi.No., che lo difende unitamente all'avvocato An.Au., giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 785/02 della Corte d'Appello di Bologna, depositata il 24/0 6/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/05 dal Consigliere Dott. Umberto Atripaldi;

udito l'Avvocato Vi.Pi., difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato Gi.Or., con delega depositata in udienza dell'Avvocato Na.Gi., difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Condominio Ca. ha impugnato, nei confronti del Za.Ma., con ricorso notificato il 28. 11.02, la sentenza della Corte di Appello di Bologna, notificata il 2. 10.02, che, in riforma di quella di 1° grado, gli aveva rigettato la domanda di rimozione di alcune antenne installate dallo Za. sul tetto condominiale.

Il ricorrente lamenta: 1) la violazione dell'art. 1102 c.c., dato che erroneamente la Corte di merito non aveva ritenuto violato il principio dell'uso paritetico della cosa comune, sebbene lo Za. avesse utilizzato una superficie pari ad oltre il 50% del tetto; senza considerare il diritto dell'assemblea di impedire un uso del bene comune ritenuto nocivo alla salute e all'estetica del fabbricato, e che ne consentiva l'utilizzazione a soggetti estranei al condominio; 2) la insufficiente e contraddittoria motivazione, atteso che la Corte di Appello aveva fatto riferimento al D. P. R. 156/73 al "diritto all'installazione" come facoltà compresa nel diritto primario riconosciuto dall'art. 21 cost., sebbene lo Za. utilizzasse le antenne per la raccolta pubblicitaria e, quindi, per scopo di lucro. Con controricorso notificato il 2. 1.03, Za.Ma. resiste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Privo di giuridico fondamento appare il 1° motivo, col quale il ricorrente ripropone una non consentita rivisitazione delle valutazioni in fatto della Corte di merito, che, con adeguata motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto non escluso dall'antenna dello Za. l'uso paritetico del tetto spiovente da parte di altri condomini. Uso paritetico che, comunque, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis 1499/98, 8808/03), richiamata dai giudici merito, va tutelato in funzione della ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto ne faranno gli altri condomini e non di quella identica e contemporanea che in via meramente ipotetica ed astratta ne potrebbero fare; dovendosi anche i rapporti fra condomini informare al generale principio di solidarietà, che il nostro ordinamento pone a presidio di ogni giuridica relazione. Le altre questioni, poi, con le quali il ricorrente paventa un danno alla salute, la compromissione dell'estetica dell'edificio e l'illegittima utilizzazione del bene comune da parte di terzi, sono inammissibili perché nuove, non risultando in precedenza sottoposte al vaglio dei giudici di merito.

Anche il 2° motivo, che implica non consentiti accertamenti di fatto, è inammissibile oltre che infondato, atteso che la Corte di Appello correttamente ha richiamato la normativa di cui al D. P. R. 156/73, solo per rilevare la legittimità dell'uso del bene comune fatto dallo Za. Uso compatibile, quindi, con la destinazione del bene e che perciò trova il suo fondamento, come rilevato dalla Corte di merito, nell'art. 1102 c.c.; che secondo la richiamata e condivisa giurisprudenza di questa Corte, consente a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione conciliabile con i diritti degli altri. Conciliabilità, come visto, nella specie accertata.

Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese, in dispositivo indicate.

P. Q. M.

La Corte Rigetta il ricorso e condanna il Condominio Ca. alle spese, in Euro 1. 600, di cui 1500 per onorari, oltre spese generali ed altri accessori di legge.

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