Per l'esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i coniugi in comunione legale, ma è sufficiente il consenso dell'altro coniuge (che non ha sottoscritto il preliminare)

Per l'esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i coniugi in comunione legale, ma è sufficiente il consenso dell'altro coniuge (che non ha sottoscritto il preliminare) e la mancanza del suo consenso si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell'articolo 184 del Cc, nel rispetto del principio generale di buona fede e dell'affidamento, per cui spetta al giudice del merito verificare la proposizione della domanda di annullamento da parte del coniuge che non ha sottoscritto l'atto quantomeno sotto forma di eccezione in base all'articolo 1442, ultimo comma, del codice cvile.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 30 marzo 2013, n. 2202

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