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Qualora l'interruzione del termine ad usucapire derivi dal riconoscimento del diritto del proprietario della cosa su cui il possesso è esercitato, siffatto riconoscimento, per essere operante a tali fini, deve provenire direttamente dal soggetto che
Pubblicata il 01/07/2008
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI. LA. CA., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GOZZADINI 42, presso lo studio dell'avvocato ROSALIA MAGNO IN TURI, difesa dall'avvocato MAGNO CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO. AG. PR. TA. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CONESERCIZIO PROVINCIALE, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA VERSANO 26, presso lo studio SARLI LOCCI, difeso dall'avvocato SARLI Enzo Giuseppe Maria, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 176/03 della Corte d'Appello di LECCE sezione distaccata di TARANTO, depositata il 10/07/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/12/07 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l'accoglimento del 1 motivo, assorbito il 2 motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 21/22 luglio 1994 il Co. Ag. Pr. di. Ta. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore governativo, premesso a) che i coniugi Pa. Le. e Di. La.Ca. erano proprietari in comune e per parti uguali del fabbricato sito in (OMESSO), alla Via (OMESSO); b) che esso istante era proprietario di un confinante immobile; c) che i predetti coniugi avevano aperto nel muro ovest della loro costruzione numerosi affacci e luci sulla proprieta' di esso Consorzio e costruito balconi sulla Via (OMESSO) aventi lati corti ovest che si spingevano sino al confine con la sua proprieta'; d) che i medesimi, richiesti di eliminare gli illegittimi affacci e luci, avevano sempre riconosciuto di non aver diritto alcuno a mantenerli e, con lettere del 6 aprile 1971 e del 19 novembre 1981 si erano obbligati ad eliminarle; e) che nelle more il Pa. era stato dichiarato fallito dal Tribunale di Taranto con sentenza del 5 febbraio 1993; tanto premesso conveniva in giudizio il Fallimento del Pa. in persona del curatore e Di. La.Ca. per sentir ordinare ai medesimi di chiudere con muratura stabile tutti gli affacci e le luci aperti abusivamente nel muro ovest e in quello prospiciente la Via (OMESSO) del loro fabbricato e a porre gli aggetti dei balconi su detta via alla distanza dal confine con la proprieta' di esso attore siccome stabilita dalle vigenti norme in materia.
Si costituivano i convenuti, il fallimento riservando le proprie deduzioni all'esito della disposta indagine tecnica e la Di. La. deducendo di aver costruito quanto di sua proprieta' nel 1965 nello stato di fatto in cui era, escludendo di aver ricevuto in passato e, comunque, sino al 15 giugno 1993, rimostranze o richieste da parte dell'attore, eccependo l'usucapione del diritto e, quindi concludendo per il rigetto della domanda attorea.
Con sentenza del 2 maggio 2000 il G.O.A. del Tribunale di Taranto accoglieva la domanda proposta dal Consorzio, condannava il Fallimento di Pa.Le. a chiudere entro giorni novanta dalla notifica della pronunzia le luci e le vedute realizzate nell'immobile acquistato dal Pa. con atto per notar Adami dell'1 ottobre 1964 mediante le opere descritte ai punti a, c, d, e ed f, con esclusione di quelle di cui al punto b per difetto di domanda e la Di. La. a chiudere entro uguale termine le vedute realizzate nell'immobile di sua proprieta' mediante le opere descritte ai punti g ed h con esclusione di quelle di cui al punto i per difetto di domanda, dichiarava compensate le spese del giudizio tra il Co. Ag. ed il Fallimento e condannava la stessa Di. La. a pagare in favore dell'attore le spese processuali.
Proposto gravame dalla sola Di. La., con sentenza del 10 luglio 2003 la Corte d'appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, rigettava l'impugnazione e condannava l'appellante alle maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Di. La. Ca. sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Co. Ag..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 1165, 2944 e 2967 c.c.. Assume la ricorrente che erroneamente la Corte del merito abbia tratto il convincimento che il riconoscimento da parte del Pa. del diritto del Consorzio, idoneo ad interrompere il termine necessario per l'usucapione ex articolo 1165 c.c., per il solo fatto dell'utilizzo del plurale nelle missive del 6 aprile 1971 e 19 novembre 1981, fosse operante anche nei confronti della consorte Di. La.. Invero soltanto quest'ultima, titolare del diritto, avrebbe potuto disporre del suo, riconoscendo l'altruita' della res, non certo il marito che non era a nessun titolo legittimato ad hoc.
In sostanza la Corte territoriale, pur in assenza di prova specifica da parte del Consorzio di un mandato "inter partes" o di una procura tra moglie e marito, aveva ritenuto che il Pa. agisse anche in nome e per conto della moglie, riconoscendo pertanto l'altrui diritto anche nei confronti di costei.
Con il secondo mezzo si deduce, sempre in riferimento all'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 2937 c.c..
Sostiene la ricorrente di non aver rinunciato mai ne' espressamente ne' tacitamente all'acquisto per usucapione del suo diritto assumendo che nei documenti sui quali il giudice d'appello aveva basato un contrario convincimento si faceva soltanto cenno ad una proposta alternativa di essa Di. La. rispetto a quanto richiesto dal Commissario liquidatore del Consorzio, che pur non comportando la rinuncia al proprio diritto, ormai maturato, avrebbe consentito a quell'Ente un appagamento delle sue richieste con eliminazione dell'esistente contenzioso.
L'esame congiunto dei due motivi di ricorso conduce all'accoglimento dello stesso per le ragioni che qui di seguito vanno ad esporsi.
Correttamente la Corte del merito ha ritenuto costituire "ius receptum" il principio per cui in tema di usucapione il rinvio dell'articolo 1165 c.c., alle norme sulla prescrizione in generale ed in particolare a quelle relative alle cause di sospensione ed interruzione, incontra il limite della compatibilita' di queste con la natura stessa dell'usucapione, con la conseguenza che non e' consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino per il possessore la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali, siccome diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente, tal che non rivestono la idoneita' ad interrompere il termine utile per la prescrizione acquisitiva, diversamente da quanto avviene in tema di prescrizione estintiva dei diritti di obbligazione, la diffida o la messa in mora, per la ragione che puo' esercitarsi il possesso anche in aperto contrasto con la volonta' del titolare (Cass. n. 14917/2001, cui adde Cass. n. 9845/2003).
Del pari condivisibile e' il richiamo del giudice d'appello al principio secondo cui il sistema codicistico riconosce altresi' efficacia interruttiva del termine necessario ad usucapire al riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore e/o esercente lo "ius in re aliena", sempreche' esso non si esaurisca in una semplice dichiarazione di scienza, ossia in una mera espressione della consapevolezza della alienita' della proprieta' ovvero della sua liberta' dal diritto da esso dichiaratati esercitato, ma contenga la manifestazione di volonta' di dismettere il possesso della "res" ovvero l'esercizio del diritto, comunque l'espressione di una volonta' attributiva di detto diritto al suo titolare (Cass. n. 2590/97, cui adde Cass. n. 18207/2004, n. 14654/2006).
Cio' posto, ha ritenuto la Corte salentina che con le missive del 1971 e del 1991 dirette al confinante Consorzio, Pa. Le., "esprimendosi in termini esplicativi della conforme determinazione della moglie" Di. La. Ca., come ricavabile dall'uso del plurale, avesse manifestato anche la volonta' della predetta di dismettere le servitu' di veduta dalla stessa create "sine titulo" sulla sua proprieta', a carico di quella attigua del Consorzio.
Ma opinando nel senso che il riconoscimento dell'altrui diritto da parte del Pa., per il solo fatto dell'utilizzo del plurale, fosse operante anche nei confronti della consorte, attuale ricorrente, la Corte territoriale non ha tenuto conto del principio, anch'esso piu' volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimita', secondo il quale, quando l'interruzione della prescrizione derivi da siffatto riconoscimento, esso, per essere operante a tali fini, deve provenire direttamente dal soggetto che lo manifesta o da soggetto abilitato ad agire in nome e per conto di quest'ultimo (vedi Cass. n. 6623/87, n. 9357/93).
Il che non ha esaurientemente spiegato il giudice d'appello siasi verificato nella fattispecie che ne occupa non risultando in forza di quale atto il Pa. agisse anche in nome e per conto della moglie e pertanto riconoscesse l'altrui diritto con efficacia vincolante anche nei confronti della medesima, per di piu' con riguardo ad immobili di proprieta' esclusiva di quest'ultima.
Ne' puo' costituire, come sostenuto dalla Corte salentina, "inconfutabile prova e cartina di tornasole" rispetto alla sancita idoneita' del riconoscimento del diritto del Consorzio da parte del Pa. ad interrompere il termine per usucapire anche con riguardo al coniuge, attuale ricorrente, la rinuncia tacita da parte di costei alla usucapione desumibile dalla sussistenza di una assoluta incompatibilita' fra il comportamento della predetta, quale esercente le irregolari vedute, e la volonta' della stessa di avvalersi della causa di acquisto del diritto, (lettera del 10 febbraio 1997 contenente la nomina del direttore dei lavori e il conferimento al medesimo dell'incarico con riferimento "alle opere da realizzarsi" nell'immobile di proprieta' della committente in funzione del suo adeguamento in materia di luci e vedute alle prescrizioni di cui alla disposizioni codicistiche (articolo 900 e segg.) e "illuminante" telegramma del marzo 1998 per l'enunciazione contenutavi delle ragioni del mancato inizio dei lavori e dell'intento di provvedervi nell'immediato.
Invero la rinuncia tacita all'usucapione e' configurabile soltanto allorche' sussista incompatibilita' assoluta fra il comportamento del possessore e la volonta' del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto, senza possibilita' di diversa interpretazione (vedi Cass. n. 10026/2002).
Orbene, nel caso di specie, i suindicati comportamenti, proprio perche' sopravvenuti, come affermato dallo stesso giudice d'appello, alla scadenza del termine per usucapire, non sembrano sufficientemente valutati nella qui gravata sentenza come chiaramente ed univocamente dimostrativi del pregresso tacito riconoscimento del diritto del Consorzio, anche da parte della Di. La.Ca., con riferimento alle luci e vedute illegittimamente create nell'immobile di sua proprieta' a carico della proprieta' attigua del Consorzio medesimo e quindi della interruzione reiterata del termine "ad usucapionem", per cio' stesso mai utilmente spirato.
Alla statuita efficacia abdicativa attribuita a siffatti comportamenti poteva in sostanza contrapporsi, come rilevato dalla ricorrente, la diversa interpretazione nel senso che essi fossero ispirati solo alla volonta' della predetta di eliminare il contenzioso insorto tra le parti pur senza perdere il diritto acquisito in virtu' dell'intervenuta usucapione.
Alla stregua delle svolte argomentazioni, in accoglimento del proposto ricorso; l'impugnata
sentenza va cassata con rinvio della causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce che si adeguera' ai su enunciati principi, provvedendo altresi' in ordine alle spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce.