Riedificazione del muro e servitù di passaggio

Il principio dell'equo contemperamento fra il bisogno del fondo dominante ed il minor aggravio del fondo servente non può soccorrere per correggere le esplicite disposizioni dei titoli divisionali, recanti previsioni nel senso della comunione del cortile in questione per l'uso e per il transito ovvero della necessaria non occupazione dello stesso onde permettere il transito ed il giro con qualunque mezzo.
(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 30 marzo 2009, n. 7640)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere

Dott. TAVASSI Marina - rel. Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 3053-2006 proposto da:

GR. Na. , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Sordi Enrico, elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 51;

- ricorrente -

contro

GR. Pa. , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. Niedda Giuseppe, elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. Marco Stefano Marzano in Roma, Via Sabotino, n. 45;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino depositata il 26 febbraio 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 4 marzo 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l'Avv. Paolo Niedda, per il controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Gr.Ca. , proprietario di beni immobili in (OMESSO), con atto di citazione notificato il 20 novembre 1985 conveniva in giudizio il confinante Gr.Pa. , proponendo nei suoi confronti varie domande inerenti a diritti di passaggio e di vicinato.

Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando le avverse pretese e proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale per reciproci diritti di passaggio e di vicinato e richiesta di risarcimento dei danni.

Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 27 settembre 1990, il Tribunale di Ivrea accertava i confini, disciplinava le reciproche servitu' di transito, in particolare sul cortile nell'area che non impediva di occupare le parti antistanti i rispetti vi fabbricati, e condannava l'attore al risarcimento dei danni.

2. - La pronuncia del Tribunale e' stata confermata dalla Corte d'appello di Torino, la quale, con sentenza del 26 febbraio 2004, ha rigettato tanto l'appello principale di Gr.Na. , erede di Gr.Ca. e succedutogli nel processo, quanto l'appello incidentale di Gr.Pa. .

2.1. - In ordine al cortile posto a sud del fabbricato (che parte attrice aveva richiesto che fosse destinato, in parte, a proprio uso esclusivo, con possibilita' di tenere fiori e parcheggiare un'autovettura, rimanendo comunque spazio sufficiente per garantire a controparte l'esercizio della servitu' di transito e di giro nel cortile stesso), la Corte territoriale ha affermato che gli argomenti sviluppati dall'appellante non contengono alcuna contestazione in ordine al vero motivo che aveva portato i primi giudici a rigettare la domanda, cioe' la mancata prova dell'usucapione di un diritto all'uso esclusivo del cortile, e che tanto il rogito divisionale del 1863, a ministero del notaio Reviglio, quanto l'atto pubblico del 1965 rogato dal notaio Presbitero non modificano i termini e la condizione giuridica del cortile stesso, il primo specificandone l'uso comune ed il secondo indicando solo la possibilita' di transito con qualunque mezzo.

Quanto alla condanna al rifacimento, nel fondo di Gr.Na. , a spese comune, "di un muro di sostegno nella parte est che sconfina", la Corte d'appello ha escluso che sia stata raggiunta la prova di un accordo, scritto od orale, sullo sconfinamento, non potendo sopperire a tale mancanza la testimonianza del muratore Ro. che esegui l'opera "su indicazione dei due fratelli", perche' il Ro. intervenne per porre rimedio ad un preesistente muro che era crollato e cio' non puo' significare che vi sia stata rinuncia a diritti di proprieta', in mancanza di ulteriori riscontri che indichino la volonta' di risolvere una qualche questione di incertezza tra le parti sul confine.

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello Gr. Na. ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 settembre 2004, sulla base di tre motivi.

Ha resistito, con controricorso, Gr.Pa. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il primo motivo denuncia "insufficiente motivazione con riguardo alla questione dell'utilizzo del cortile posto a sud del fabbricato e violazione degli articoli 1064 e 1065 cod. civ. e dei principi in materia di servitu' prediali".

La Corte d'appello, pur pervenendo alla stessa soluzione del Tribunale, avrebbe sovvertito completamente l'impostazione accolta dal giudice di prime cure (il quale aveva ritenuto che tra il rogito Reviglio del 1863 ed il rogito Presbitero del 1965 vi fosse contrasto e che dovesse prevalere il primo atto pubblico), senza tuttavia esprimere alcun argomento a sostegno della decisione.

Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe inadeguata, in quanto richiamerebbe in maniera del tutto distorta l'interpretazione svolta dal giudice di primo grado.

In ogni caso, la soluzione accolta sarebbe viziata da violazione di legge, in riferimento agli articoli 1064 e 1065 cod. civ. e ai principi generali in materia di servitu' prediali, con particolare riguardo al principio del minimo mezzo, in base al quale l'esercizio della servitu' non deve appesantire l'onere che grava sul fondo servente oltre quanto necessario al fine di conseguire il godimento del proprio diritto. Di talche' la clausola n. (OMESSO)) del rogito del notaio Presbitero andrebbe interpretata nel senso che l'area da mantenere libera da qualunque cosa che possa recare ostacolo o interferenza all'esercizio della servitu' di passaggio e' esclusivamente quella necessaria a consentire il transito, mentre i cd. angoli morti, ovvero le parti del cortile non necessarie all'esercizio del passaggio, possono essere utilizzati in maniera esclusiva dal titolare del diritto dominicale.

1.1. - Il motivo non coglie nel segno.

La Corte d'appello, in base ad un motivato apprezzamento di merito, esente da vizi logici e da mende giuridiche, ha ritenuto che i due rogiti divisionali (Reviglio, del 1863; Presbitero, del 1965), al di la' delle, non pienamente sovrapponibili, locuzioni usate, "non modificano i termini e la condizione giuridica del cortile": il primo specificandone la comunione per l'uso, il transito e la trebbiatura, il secondo indicando la necessita' che esso rimanga libero per permettere il transito ed il giro con qualunque mezzo.

I giudici del gravame - nel respingere la tesi, sostenuta dall'appellante, che l'atto pubblico del 1965 avesse invece consentito, a modifica del precedente atto divisionale, l'uso esclusivo di parti del cortile non necessarie all'esercizio della servitu' di transito e di giro con qualunque mezzo - hanno rilevato che le censure sviluppate con l'appello non contenevano alcuna contestazione in ordine alla vera ragione - la mancata prova dell'usucapione di un diritto all'uso esclusivo di parti del cortile - che aveva portato il primo giudice a rigettare la domanda.

Le censure mosse dal ricorrente con il motivo in esame, pur se formalmente titolate anche come violazione di legge, hanno ad oggetto essenzialmente apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie e si risolvono nella sollecitazione di una diversa lettura della portata degli atti di autonomia privata - la cui interpretazione e' riservata al giudice di merito - senza neppure prospettare in quale violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale sarebbe incorsa la Corte territoriale ne' indicare le lacune argomentative o le illogicita' del percorso motivazionale, ascrivibili al testo della sentenza impugnata.

Ne' e' pertinente, al fine di legittimare un uso esclusivo di una porzione del cortile, il richiamo al principio dell'equo contemperamento fra il bisogno del fondo dominante ed il minor aggravio del fondo servente, giacche' detto criterio non puo' soccorrere per correggere le esplicite disposizioni dei titoli divisionali, recanti previsioni nel senso della comunione del cortile in questione per l'uso, il transito e la trebbiatura, ovvero della necessaria non occupazione dello stesso onde permettere il transito ed il giro con qualunque mezzo.

2. - Il secondo mezzo lamenta "insufficiente motivazione in ordine alla condanna al rifacimento del muro".

Sostiene il ricorrente che l'accordo intervenuto tra le parti di ricostruire il precedente muro crollato che si trovava nella medesima posizione, costituirebbe un negozio di accertamento, avente la funzione di eliminare l'incertezza, mediante una regolamentazione corrispondente alla situazione precedente. E siccome il negozio di accertamento puo' stipularsi anche verbalmente o mediante un comportamento concludente, non si comprenderebbe per quale ragione la testimonianza del muratore Ro. , il quale ha affermato di avere ricostruito il muro in sostituzione di quello crollato "su indicazione dei due fratelli", non sia stata ritenuta dalla Corte territoriale prova idonea dell'intervenuto accordo tra i confinanti nel senso di eliminare, attraverso la costruzione del muro stesso, ogni incertezza in ordine al confine tra le rispettive proprieta'.

2.1. - Il motivo e' infondato.

Il negozio di accertamento costituisce una figura caratterizzata dall'intento di imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto - al quale si collega - al fine di precisarne l'esistenza, il contenuto e gli effetti, rendendo definitive ed immutabili situazioni di obiettiva incertezza e vincolando le parti ad attribuire al preesistente rapporto gli effetti risultanti dall'accertamento. In particolare, il negozio di accertamento con cui si riconosca e determini l'esatta confinazione tra fondi contigui, non e' soggetto a forma scritta: esso puo' perfezionarsi, pertanto, anche verbalmente, o mediante attuazione (cd. comportamento concludente) , idonea a realizzare immediatamente la volonta' delle parti (Cass., Sez. 3, 27 aprile 1982, n. 2634; Cass., Sez. 2, 7 dicembre 1991, n. 13212; Cass., Sez. 2, 5 giugno 1997, n. 4994; Cass., Sez. 2, 3 maggio 2001, n. 6189; Cass., Sez. 2, 27 dicembre 2004, n. 24022).

Da questo principio il giudice del gravame non si e' discostato.

Dopo avere sottolineato la mancanza di qualsiasi prova in ordine all'esistenza di un accordo, scritto o verbale, sul regolamento amichevole della linea di confine secondo il posizionamento del muro divisorio comune, la Corte torinese ha correttamente escluso che la stipulazione di un negozio di accertamento avente un siffatto contenuto potesse desumersi dal semplice fatto che il muro era stato costruito - per come riferito dal muratore che esegui l'opera - "su indicazione dei due fratelli": cio' in quanto l'erezione era avvenuta esclusivamente per sostituire il muro precedente che era crollato, non gia' per risolvere un dubbio delle parti sull'esatta posizione del confine tra i rispettivi fondi e quindi per accertare l'incerta situazione giuridica esistente.

In altri termini, l'incarico di ricostruire il muro precedente non disvela - secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito - l'esistenza di un accordo accertativo sulla linea di confine, con l'obbligo di non dare al rapporto sottostante una valutazione diversa da quella risultante dalla ricognizione effettuata.

3. - Il terzo motivo denuncia "omessa motivazione in ordine all'esercizio della servitu' di passaggio sul fondo n. (OMESSO) di proprieta' dell'attore".

Sostiene il ricorrente che il Tribunale di Ivrea individuava il sito ove doveva esercitarsi la servitu' di passaggio a favore dei fondi di proprieta' di Gr.Pa. sul mappale n. (OMESSO) di proprieta' di Gr. Ca. (e ora di Na. ).

Tale statuizione venne impugnata dall'appellante Gr.Na. , il quale contestava la scelta del tragitto, lamentando che essa fosse in contrasto con il principio generale del minor aggravio del fondo servente, ed individuando un diverso tragitto ritenuto conforme a detto principio nonche' in armonia con il contenuto dell'atto di divisione.

La Corte d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, non avrebbe preso in considerazione le doglianze esposte dall'appellante circa l'esercizio della servitu' di passaggio sul fondo n. (OMESSO) di proprieta' dello stesso: "nella sentenza, infatti, la questione non viene nemmeno menzionata".

3.1. - Il motivo e' inammissibile.

Per costante giurisprudenza, in tema di ricorso per cassazione, la denuncia di un error in iudicando per vizi della motivazione, presuppone che il giudice abbia preso in esame la questione prospettatagli e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto, e consente alla parte di chiedere, ed al giudice di legittimita' di effettuare, una verifica in ordine alla sufficienza ed alla logicita' della motivazione, sulla base del solo esame della sentenza impugnata; tale censura non puo' pertanto riguardare l'omessa pronuncia del giudice di secondo grado in ordine ad uno dei motivi dedotti nell'atto di appello, la quale postula la denuncia di un error in procedendo, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4), in riferimento al quale il giudice di legittimita' puo' esaminare anche gli atti del giudizio di merito, essendo giudice anche del fatto inteso in senso processuale (tra le tante, Cass., Sez. 3, 26 gennaio 2006, n. 1701; Cass., Sez. 1, 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass., Sez. 3, 14 febbraio 2006, n. 3190; Cass., Sez. 1, 22 novembre 2006, n. 24856; Cass., Sez. 3, 17 luglio 2007, n. 15882).

Nella specie il ricorrente lamenta il mancato esame di un motivo di appello in ordine alla individuazione, effettuata dal primo giudice, del tragitto per l'esercizio della servitu' di passaggio sul fondo n. (OMESSO), formulando una denuncia di vizio di motivazione, anziche' di omessa pronuncia.

La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito ed impedendo il riscontro ex actis dell'assunta omissione, rende non scrutinabile il motivo.

4. - Il ricorso e' rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del giudizio di cassazione sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi euro 2.000, di cui euro 1.800 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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