Se gli alberi dei vicini nascondo il panorama, per imporne la cimatura è necessario dimostrare l'esistenza della servitù

Le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell'articolo 892 c.c., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le piante non lo superino in altezza, in quanto in questo caso il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta (Cass. 1.8.2008 n. 21010) e che il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprieta' altrui, cosi' come disciplinata dall'articolo 896 c.c., non e' limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio ed, in particolare dal vincolo posto dal Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo 146 in quanto tra i due ordini di norme non sussiste un nesso di specialita', essendo la disciplina codicistica rivolta alla tutela della proprieta' privata e quella pubblicistica alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso (Cass. 10.7.2008 n. 19035).

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 27 febbraio 2012, n. 2973



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo - Presidente

Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere

Dott. PROTO Cesare Antonio - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;

- controricorrenti -

e contro

(OMISSIS);

- intimata -

avverso la sentenza n. 576/2010 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che si riporta;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistente che si riporta anch'egli e deposita avvisi di ricevimento della memoria ex articolo 372 c.p.c. gia' depositata;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 9.10.2000 dinanzi al tribunale di Roma e successiva riassunzione del 19.2.2002 davanti al giudice di pace competente per materia (OMISSIS) e (OMISSIS), lamentando che due alberi, un cedro ed una betulla, di proprieta' dei vicini (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (recte (OMISSIS)) avevano, crescendo, raggiunto il loro terrazzo in via (OMISSIS), recando pregiudizio al diritto di veduta ed alla salubrita' per caduta di fogliame e spore, convenivano in giudizio detti proprietari per la condanna alla potatura o cimatura od in subordine all'abbattimento.

I convenuti si opponevano e, previa ctu, il giudice li condannava alla cimatura periodica, decisione confermata dal Tribunale di Roma con sentenza 576/2010, che accertato che i due alberi si erano avvicinati a metri 1,10 e 1,80 il cedro ed a metri quattro la betulla rispetto all'interno del parapetto del terrazzo, nei limiti "i regolamentari, mentre la chioma si era innalzata a livelli da impedire totalmente la visuale e determinare un abbassamento del valore commerciale dell'immobile, confermava la soluzione della cimatura, peraltro gia' eseguita, rispetto all'abbattimento.

Ricorrono (OMISSIS) e (OMISSIS) con tre motivi, resistono le controparti. La causa era stata rimessa alla camera di consiglio a seguito di relazione ma alla udienza del 10.6.2011, per la quale le parti hanno presentato memoria, e' stata rimessa alla pubblica udienza.

I resistenti hanno presentato nuova memoria e documenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta violazione degli articoli 892 e 896 c.c., 1027, 1028,1031, 1058, 1061 c.c. non essendo tutelabile la fruizione di un piacevole panorama e l'obbligo di non collocare o mantenere alberi che impediscano la visuale puo' scaturire solo dalla costituzione di una servitu'.

Col secondo motivo si deduce contraddittorieta' della motivazione con riferimento all'accoglimento della domanda nonostante la ritenuta regolarita' delle distanze.

Col terzo motivo si lamenta violazione delle norme sulla competenza e segnatamente dell'articolo 7 c.p.c. e dell'articolo 38 c.p.c., comma 2.

Osserva questa Corte Suprema:

La relazione in atti aveva concluso per valutare l'infondatezza del ricorso attesa la novita' della prima censura non dedotta nel giudizio di appello, con conseguente assorbimento delle altre.

La sentenza impugnata ha statuito la correttezza della prima decisione avendo identificato le domande proposte dagli attori come dirette ad accertare la violazione delle regole sulle distanze delle piante dal confine e dell'eccessivo sviluppo delle stesse in altezza e nella frondosita' della chioma e, pur acclarando il mantenimento dei limiti regolamentari, ha rilevato che la chioma si e' innalzata a livelli da impedire totalmente la visuale ai confinanti tanto da pregiudicare questo diritto preesistente e determinare un abbassamento del valore commerciale.

Cio' premesso la prima censura va accolta per quanto infra.

Questa Corte Suprema ha statuito che le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell'articolo 892 c.c., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le piante non lo superino in altezza, in quanto in questo caso il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta (Cass. 1.8.2008 n. 21010) e che il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprieta' altrui, cosi' come disciplinata dall'articolo 896 c.c., non e' limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio ed, in particolare dal vincolo posto dal Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo 146 in quanto tra i due ordini di norme non sussiste un nesso di specialita', essendo la disciplina codicistica rivolta alla tutela della proprieta' privata e quella pubblicistica alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso (Cass. 10.7.2008 n. 19035).

Un albero, sia pure posto a distanza legale, non puo' per l'eccessivo sviluppo e la frondosita' della chioma invadere la sfera di altri soggetti.

Nella fattispecie la sentenza ha riconosciuto un diritto di veduta che, siccome dalla stessa inteso come diritto a non vedere pregiudicata la visuale all'infinito dal terrazzo dalla chioma di un albero piantato a distanza legale, integra una servitu' altius non tollendi, indicando la fonte del diritto nella preesistenza della visuale all'acquisto dell'immobile; orbene il riconoscimento del diritto in ragione della preesistenza della visuale all'acquisto dell'immobile viola il principio della tipicita' dei modi di acquisto dei diritti reali, giacche' e' vero che una servitu' altius non tollendi puo' essere costituita oltre che negozialmente anche per destinazione del padre di famiglia od usucapione, ma tali modi di costituzione necessitano, non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall'originario unico proprietario o dell'esercizio ultraventennale di attivita' corrispondenti alla servitu', ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta" (cfr. Cass. sez. 2 n. 10.250 del 20.10.1997 a termini della quale "la cosiddetta servitu' di panorama, consistente nella particolare amenita' del fondo dominante per la visuale di cui gode, e' una servitus altius non tollendi (sia costruzioni, sia alberi) che, per potersi acquistare per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessita di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la servitu' di veduta, altrimenti questa comporterebbe sempre quella, e speficatamente destinate all'esercizio della servitu' invocata".

Il secondo motivo e' assorbito.

Il terzo motivo e' inammissibile.

Il tribunale aveva dichiarato con sentenza la propria incompetenza e la competenza del giudice di pace e la sentenza (o l'ordinanza di natura decisoria) dichiarativa di incompetenza (anche per materia) del giudice adito va impugnata con istanza di regolamento necessario di competenza (ove il giudice indicato come competente non sollevi conflitto di ufficio ex articolo 45 c.p.c.), acquistando, in caso contrario efficacia di giudicato tanto la statuizione di incompetenza del giudice che l'ha pronunciata quanto quella sulla (asserita) competenza dell'autorita' dinanzi alla quale la causa sia stata tempestivamente riassunta. Ne consegue che, nei successivi gradi del procedimento, ne' le parti ne' il giudice procedente hanno la facolta' di rimettere in discussione quanto stabilito in tema di competenza dall'autorita' giudiziaria originariamente adita (Cass. Ord. n. 14559 dell'11.10.2002).

Donde l'accoglimento del primo motivo e la cassazione con rinvio per l'applicazione dei principi indicati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo ed inammissibile il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Roma.
 

INDICE
DELLA GUIDA IN Proprietà

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 910 UTENTI