Se i lavori di ristrutturazione costituiscono una causa sopravvenuta che da sola ha provocato i danni ad altro immobile, è irrilevante la circostanza che l'edificio fosse in cattivo stato

Se i lavori di ristrutturazione costituiscono una causa sopravvenuta che da sola ha provocato i danni ad altro immobile, è irrilevante la circostanza che l'edificio fosse in cattivo stato.Secondo la giurisprudenza di questa S.C. il rigore del principio dell'equivalenza delle cause di cui all'articolo 41 cod. pen. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso e' riferibile a piu' azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale) trova il suo temperamento nella causalita' efficiente, desumibile dall'articolo 41 cod. pen., comma 2, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale gia' in atto (sent. 10 ottobre 2008 n. 25028); in presenza di fatti imputabili a piu' persone, coevi o succedutisi nel tempo, poi, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad un solo dei fatti imputabili, quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, rivela l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (sent. 12 settembre 2005 n. 18094); infine, qualora la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento perche' autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale gia' in atto, le cause preesistenti degradano al rango, di mere occasioni perche' quella successiva ha interrotto il legame tra esse e l'evento (sent. 22 ottobre 2003 n. 15789).

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 6 ottobre 2011, n. 20496



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Presidente

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. PROTO Cesare A. - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2987-2006 preposto da:

MA. GI. (OMESSO), SE. BO. EN. (OMESSO) SA. PI. BR. AN. (OMESSO), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EURIALO 10, presso lo studio dell'avvocato D'ASTICE FRANCESCO GIAMBATTISTA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE SANNA EDUARDO;

- ricorrenti -

contro

ED. 2. SA. DI. DA. FA. & C (OMESSO), in persona del suo garante e legale rappresentante pro tempore FA. DA. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato MEREU PAOLO, che lo rappresenta e difende con procura notarile rep. 8341 del 26/9/2011 unitamente all'avvocato SCALZARETTO VELIO GIOVANNI;

- resistente con procura -

sul ricorso 7395-2006 proposto da:

ED. 2. SA. DI. DA. FA. & C (OMESSO), in persona del suo gerente e legale rappresentante pro tempore FA. DA. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato MEREU PAOLO, che lo rappresenta e difende con procura notarile rep. 8341 del 26/9/2011 unitamente agli avvocati SCALZARETTO VELIO GIOVANNI, RADOIA NATALE, MAZZOTTI LUCIO;

- controricorrente ricorrente incidentale -

contro

MA. GI. (OMESSO), SE. BO. EN. (OMESSO), SA. PI. BR. AN. (OMESSO), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EURIALO 10, presso lo studio dell'avvocato D'ASTICE FRANCESCO GIAMBATTISTA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE SANNA EDUARDO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1256/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l'Avvocato DE SANNA Eduardo, difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;

uditi gli Avvocati SCALZARETTO Velio Giovanni, MEREU Paolo, difensori del resistente che si riportano agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Per quello che ancora interessa in questa sede, Ma.Gi. , Se. Bo.En. e Pi. Br.An. , proprietari di unita' immobiliari nell'edificio sito in (OMESSO), convenivano davanti al Tribunale di Milano l'altra condomina s.a.s. Ed. 2. di. Fa. Jo. e C, al fine di ottenere la eliminazione dei pregiudizi causati alla struttura dei loro appartamenti ed il risarcimento dei danni in relazione a lavori effettuati da tale societa'.

Quest'ultima, costituitasi, contestava il fondamento della domanda, che veniva solo parzialmente accolta dal tribunale adito con sentenza in data010 ottobre 1996.

Gli originari attori e la societa' convenuta proponevano rispettivamente appello principale ed appello incidentale.

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 5 febbraio 1999, accoglieva parzialmente il solo appello incidentale, riducendo l'ammontare dei danni liquidati in favore degli appellanti in via principale.

Questi ultimi proponevano ricorso per cassazione, che veniva parzialmente accolto da questa S.C. con sentenza in data 18 gennaio 2002 n. 258.

In particolare veniva ritenuta fondata la censura alla affermazione della sentenza impugnata secondo la quale era impossibile stabilire se un danno alle strutture degli appartamenti dei ricorrenti fosse derivato dai lavori effettuati dalla societa' convenuta.

Su tale questione gli appellanti principali avevano chiesto che fossero disposte ulteriori indagini tecniche, ma a tale istanza il giudice di secondo grado non aveva dato esauriente risposta, in particolare per quanto riguardava la redazione di quel piano statico del fabbricato che era stata reputata ultronea in relazione all'ambito della materia del contendere, ma che i consulenti tecnici di ufficio (in accordo con quelli di parte) avevano indicato come opportuna e necessaria.

La causa veniva riassunta davanti alla Corte di appello di Milano, designata quale giudice di rinvio, che, con sentenza in data 16 maggio 2005, accoglieva parzialmente l'appello principale.

In particolare, i giudici di rinvio, sulla base delle C.T.U. disposte nei precedenti gradi di giudizio, ritenevano che1 la causa ultima delle lesioni strutturali denunciate dagli attori era da ricollegare ai lavori eseguiti dalla soc. Ed. 2. , tuttavia la struttura dell'edificio condominiale era gia' logorata per pregresse ragioni, da individuare nel prosciugamento del Naviglio, nel traffico stradale, in precedenti manomissioni per opere edili ai piani bassi.

Nella impossibilita' di stabilire con esattezza matematica l'efficienza causale dei fattori sembrava equo ipotizzare una equivalenza causale tra fattori pregressi e fattore ultimo e ridurre al n. 5% la percentuale di degrado per lesione alle parti strutturali degli appartamenti degli attori, costituente la base per il risarcimento del danno.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, Ma.Gi. , Se. Bo.En. e Pi. Br. An. .

Resiste con controricorso la Ed. 2. , che ha anche proposto ricorso incidentale, con un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.

Con il primo motivo del ricorso principale Ma.Gi. , Se. Bo.En. e Pi. Br.An. denunciano la illogicita' del ragionamento della sentenza impugnata, la quale ha attribuito efficienza causale al degrado delle parti strutturali dei loro appartamenti anche ad eventi molto lontani nel tempo, travisando sul punto quanto affermato dal C.T.U. al quale hanno fatto riferimento, il quale si era limitato ad affermare che la struttura era gia' logora prima dei lavori per cui e' causa, dimenticando che prima dell'inizio dell'attuale controversia nessun danno si era manifestato, e la violazione dei principi in tema di nesso di causalita' elaborati da questa S.C..

Ritiene il collegio che tale seconda censura sia fondata, e renda superfluo l'esame della questione se il C.T.U. abbia fatto riferimento ad una serie di concause determinanti il degrado strutturale di cui si discute o si sia limitato ad affermare che l'evento in questione non si sarebbe verificato se la struttura non fosse stata logora per cause preesistenti.

Va, in proposito, ricordato che secondo la giurisprudenza di questa S.C. il rigore del principio dell'equivalenza delle cause di cui all'articolo 41 cod. pen. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso e' riferibile a piu' azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale) trova il suo temperamento nella causalita' efficiente, desumibile dall'articolo 41 cod. pen., comma 2, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale gia' in atto (sent. 10 ottobre 2008 n. 25028); in presenza di fatti imputabili a piu' persone, coevi o succedutisi nel tempo, poi, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad un solo dei fatti imputabili, quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, rivela l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (sent. 12 settembre 2005 n. 18094); infine, qualora la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento perche' autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale gia' in atto, le cause preesistenti degradano al rango, di mere occasioni perche' quella successiva ha interrotto il legame tra esse e l'evento (sent. 22 ottobre 2003 n. 15789).

Alla luce di tali principi appaiono evidenti i vizi del ragionamento della Corte di appello di Milano (la quale, tra l'altro, ha ritenuto di non dare ingresso alla C.T.U. la cui mancata ammissione era stata sostanzialmente posta a base della precedente sentenza di annullamento da parte di questa S.C., il che viene denunciato da Ma.Gi. , Se. Bo.En. e Pi. Br. An. in altra parte del ricorso), in quanto:

a) ha attribuito efficienza causale a fatti non colposi e non ricollegabili a persone determiante (prosciugamento del Naviglio, traffico stradale);

b) ha trascurato il dato pacifico che tali fatti fino alla instaurazione dell'attuale giudizio non avevano causato inconvenienti, ed ha omesso, di conseguenza, di valutare se alla condotta sopravvenuta della soc. Ed. 2. potesse o meno attribuirsi efficienza causale esclusiva in relazione ai danni specifici di cui si discute.

B'accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento degli altri motivi dello stesso ricorso, nonche' del ricorso incidentale.

In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che provvedera' alle annuale giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia altra sezione della Corte di appello di Milano, anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

 

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