Se il Il socio di cooperativa edilizia acquista la titolarità dell'alloggio durante il matrimonio, il bene entra nella comunione legale

In tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie, il momento determinativo dell'acquisto della titolarita' dell'immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi, e' quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiche' solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprieta' dell'alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell'ente erogatore), mentre la semplice qualita' di socio, e la correlata "prenotazione", in tale veste, dell'alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della communio inciders familiare (v., in tal senso, Cass., sentt. nn. 12382 del 2005 e 4757 del 1998).

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 26 luglio 2011, n. 16305



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente

Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11010/2005 proposto da:

NA. PI. (OMESSO), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MELI Salvatore;

- ricorrente -

contro

MO. FR. PA. ;

- intimata -

sul ricorso 13433/2005 proposto da:

MO. FR. PA. (OMESSO), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GURRERA LELIO;

- controricorrente ricorrente incidentale -

contro

NA. PI. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 409/2004 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per rigetto del ricorso principale, assorbito ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
  1. - Con atto di citazione notificato in data 29 febbraio 1993, Na.Pi. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo la moglie separata Mo.Fr. Pa. per sentir accertare il proprio pieno diritto di proprieta' relativamente ad un appartamento sito in (OMESSO), facente parte di un complesso edilizio realizzato dalla societa' cooperativa L'Alba. Espose che originariamente socia di detta cooperativa era la propria madre Be.Na. , e che solo a seguito del suo recesso il figlio era subentrato nella posizione giuridica della madre, che, nel comunicare tale recesso dalla societa', aveva anche manifestato la volonta' che le unita' immobiliari per le quali aveva gia' versato parte del corrispettivo venissero assegnate ai figlio. Aggiunse che, in data 20 dicembre 1975, prima del matrimonio, era stato formalmente immesso nel possesso delle unita' immobiliari in questione, e che l'atto di assegnazione era stato stipulato il 27 dicembre 1998. Preciso' altresi' che il corrispettivo per l'acquisto e il pagamento delle rate di mutuo erano stati regolati con danaro personale.

2. - Con sentenza depositata il 12 novembre 2001, il G.O.A. presso il Tribunale rigetto la domanda, accogliendo la riconvenzionale della Mo. , avente ad oggetto l'accertamento del proprio diritto di comproprieta' sui beni oggetto della causa, essendo i coniugi in regime di comunione legale dei beni, sul rilievo che nel caso di alloggio di cooperativa edilizia il momento dell'acquisto va individuato nella data di stipulazione del contratto d: trasferimento del diritto dominicale, mentre la qualita' di socio e la prenotazione dell'alloggio in tale veste esercitata si risolvono in diritti di credito del socio nei confronti della cooperativa.

Il Na. propose appello avverso tale decisione.

3. - Con sentenza depositata il 16 aprile 2004, la Corte d'appello di Palermo confermo' la sentenza di primo grado. Ritenne infondate le censure dell'appellante anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo avesse dimostrato che il danaro utilizzato per il pagamento del mutuo fosse provento di attivita' propria, in quanto, ai sensi dell'articolo 177 c.c., comma 1, lettera A), gli acquisti compiuti dai coniugi in costanza di matrimonio fanno parte della comunione, salvo che si tratti di beni personali. Ne' nella specie poteva configurarsi una donazione indiretta, poiche' prima della stipula dell'atto di assegnazione non era mai stato pagato il prezzo dell'appartamento, versato poi in parte minima con danaro contante di entrambi i coniugi e per la maggior misura con l'accollo del mutuo.

4. - Per la cassazione della sentenza ricorre Na.Pi. sulla base di un unico, articolato motivo, illustrato anche da successiva memoria. Resiste con controricorso Mo. Fr. Pa. , che a sua volta propone ricorso incidentale condizionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Deve, preliminarmente, disporsi, ai sensi dell'articolo 335 cod. proc. civ., la riunione del ricorso principale e di quello ineri' dentale, siccome proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. Con l'unico, articolato motivo del ricorso principale, si deduce erronea interpretazione e applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 179 cod. civ., lettera B). La Corte, inoltre, non avrebbe fornito alcuna esauriente motivazione in ordine alla statuizione adottata, non avendo attribuito alcuna rilevanza alla circostanza che la liberalita' in favore del ricorrente era stata attuata dalla madre con la cessione della propria posizione di socia della cooperativa e del credito relativo alle somme dalla stessa versate per l'assegnazione dell'appartamento e del box, e che, pertanto, l'atto di assegnazione in proprieta' costituiva solo un negozio diretto a completare sotto un profilo meramente formale la fattispecie della liberalita', voluta e disposta prima ancora del matrimonio. La Corte avrebbe poi del tutto trascurato la circostanza che le somme quietanzate nell'atto di trasferimento erano quelle gia' versate alla cooperativa dalla madre dell'attuale ricorrente, ed allo stesso poi accreditate dalla stessa cooperativa, e che quelle successivamente occorse per il pagamento delle rate dei mutui erano state da lui versate.

3.1. - La censura e' immeritevole di accoglimento.

3.2. - La soluzione della questione sottoposta all'esame della Corte muove dal rilievo che la comunione legale fra i coniugi, di cui all'articolo Cass., sentt. nn. 12382 del 2005 e 4757 del 1998).

3.3. - Nella specie, detta stipulazione avvenne in epoca successiva al matrimonio tra l'attuale ricorrente e la intimata. Sicche' correttamente la Corte di merito ha ritenuto, sulla base dell'orientamento della giurisprudenza di legittimita', che il bene de quo facesse parte della comunione, poiche' non si trattava di bene personale, intendendosi per tale quello di uso strettamente personale o destinato all'esercizio della professione, ovvero acquistato con danaro del coniugo purche' proveniente dalla vendita di beni personali (v. Cass., sent. n. 2954 del 2003): inferendone la conclusione che, quand'anche l'appartamento fosse stato pagato con danaro proveniente da attivita' propria del Na. circostanza che il giudice di secondo grado non ha ritenuto suffragata da elementi probatori -, cio' non ne avrebbe escluso la contitolarita' in capo ai coniugi.

3.4. - Del pari corretta appare la ricostruzione operata dalla Corte territoriale della natura giuridica della fattispecie complessa che porto' dal recesso della madre del Na. dalla cooperativa alla immissione dello stesso Na. nel possesso dell'alloggio ed al pagamento del prezzo all'atto della stipulazione dell'atto pubblico di trasferimento: fattispecie il cui inquadramento in una donazione indiretta - come auspicato dall'attuale ricorrente il giudice di secondo grado ha escluso in base alla considerazione che prima della stipula non era stato pagato il prezzo del bene, versato in parte minima in contanti e, per la parte restante, con accollo del mutuo, al cui pagamento entrambi i coniugi contribuirono nel corso della loro vita matrimoniale.

4. - Il rigetto del ricorso principale assorbe l'esame del ricorso incidentale, proposto in via condizionata. Le spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del soccombente.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2200,00, di cui euro 2000,00 per onorari.

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