Se il viottolo che porta al garage è stretto per l'auto ma non per la moto, deve essere riconosciuta la servitù di passaggio coattiva

Se il viottolo che porta al garage è stretto per l'auto ma non per la moto, deve essere riconosciuta la servitù di passaggio coattiva. Ciò in qaunto non si versa in ipotesi di ampliamento della servitu' di passaggio disciplinata dall'articolo 1051 c.c., comma 3 bensi' di interclusione relativa del fondo, ove il fondo, pur avendo una possibilita' di uscita sulla pubblica via, non ha ugualmente pratica possibilita' di uscita diretta o indiretta sulla pubblica via con mezzi di media o grossa dimensione, perche', per l'insufficienza del viottolo di cui dispone e per l'attuale situazione dei luoghi il transito con mezzi meccanici deve espandersi nel fondo del vicino.
(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 30 settembre 2009, n. 20997)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente

Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24461-2004 proposto da:

LO. EL. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato DE MATTEIS ELISABETTA MARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato TRAVERSA EUGENIO;

- ricorrente -

contro

ZA. LI. , OS. ZA. MA. deceduta e per essa gli eredi ZA. PA. , ZA.CL. , elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato A. BECCARA PAOLO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 185/2004 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 14/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2009 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 10-11 giugno 1999 Lo. El. , proprietario dell'edificio part.ed. (OMESSO) P.T. di Vigevano conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Trento, Ze. Li. e Os.Ma. in Za. , proprietari dell'edificio p.ed. (OMESSO), chiedendo in via principale accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di passo sulla striscia di terreno facente parte della predetta p.ed. (OMESSO) adiacente alla costruzione e di fatto integrata in un tratto a servizio dei due edifici; in via subordinata, concedersi servitu' coattiva di passo ex articolo 1051 c.c. e/o articolo 1052 c.c. sulla medesima striscia di terreno, determinando, se del caso, la relativa indennita'.

Assumeva l'attore di avere esercitato personalmente, e primo di lui il padre Gi. , per oltre 40 anni in modo pacifico ed ininterrotto il transito sia pedonale che con mezzi meccanici, al fine di accedere ai propri due garage frontistanti il fondo dei convenuti, evidenziando l'impossibilita' di accedervi con i mezzi meccanici senza invadere la striscia di terreno del fondo dei convenuti; allegava planimetria nella quale la porzione di terreno oggetto delle due domande era evidenziata in verde.

I convenuti, costituitisi, resistevano alle domande contestando l'esistenza di opere visibili e permanenti idonee a giustificare la l'intervenuta usucapione; in via subordinata, in ipotesi di costituzione di servitu' coattiva, chiedevano che la medesima fosse limitata alla porzione di terreno strettamente necessaria per il relativo esercizio, con la condanna degli attori al pagamento della relativa indennita'.

Espletata la prova orale e la c.t.u. l'adito Tribunale con sentenza n. 957/02 accoglieva la domanda subordinata di costituzione di servitu' coattiva determinando la prescritta indennita' in euro 1.033,00; rigettava la domanda principale, compensando per la meta' le spese di lite. La Corte di Appello di Trento con sentenza n. 185/04, depositata il 14.5.04, notificata in data 14.9.04, in accoglimento dell'appello proposto dai coniugi Za. e Os. rigettava la domanda di costituzione di servitu' coattiva di passaggio pedonale e carraio sulla p.ed. (OMESSO) intestata agli appellanti ed a favore della p.ed. (OMESSO) di Vigevano intestata all'appellato; rigettava l'appello incidentale di esso appellato e poneva a carico dello stesso le spese dei due gradi di giudizio.

Per la cassazione della decisione ricorre la parte istante ( Lo. ) esponendo due motivi cui resistono gli intimati con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art 1051 c.c. e per difetto di motivazione nel punto in cui ha ritenuto non dirimente nel caso in esame il principio "dei conveniente uso del fondo", comprendente qualunque forma di utilizzazione razionale di questo, in rapporto non solo alla sua destinazione naturale, bensi' pure alla sua struttura o destinazione, purche' arrechi ad esso un vantaggio considerando che nella fattispecie la richiesta di servitu' coattiva di passaggio non avrebbe assolto alla finalita' di consentire l'accesso, anche con veicolai fondo degli appellanti, bensi' sarebbe stata rivolta a conseguirne una migliore utilizzazione onde agevolare le manovre di accesso al garage dagli stessi creato, con la trasformazione di un preesistente porticato, sicche', avendo il c.t.u. evidenziato solo una difficolta' di manovra di accesso al garage con mezzi meccanici di un certo tipo, mentre la stessa manovra non risultava preclusa con

mezzi di locomozione piu' piccoli (motociclette) tenuto conto della vicinanza della via pubblica, non poteva trarsi la conclusione dell'interclusione, perche' la medesima era stata determinata dal fine di soddisfare un'utilita' meramente personale, quale quella del passaggio con autovetture, estranea all'utilita' fondiaria del fondo ex articolo 105 c.c..

Si sostiene al riguardo che decisione impugnata e' frutto di una errata valutazione dei presupposti di fatto che presiedono all'applicabilita' della normativa richiamata, che sono costituiti dallo stato di fatto dell'interclusione e dai conveniente uso del fondo.

Quanto alla sussistenza della prima condizione si sostiene che sarebbe sufficiente un attenta lettura della ctu, che ha accertato in proposito: "non e' assolutamente possibile effettuare la manovra di ingresso e di uscita dai garage senza invadere l'andito di proprieta' dei Sigg. Za. e Os. ; la situazione dei luoghi non pare suscettibile di essere modificata nel senso di recuperare maggiori spazi utili al passaggio; non sussiste quindi nessun'altra possibilita' di accesso ai garage dell'attore".

Quanto alla sussistenza del secondo requisitesi osserva che il richiamo al "conveniente uso del fondo" fatto dall'articolo 1051 c.c. lascia intendere "qualunque forma di utilizzazione razionale di questo in rapporto, non solo alla sua destinazione naturale, bensi' pure alla sua struttura o destinazione o piu' vantaggiosa di quella preesistente, purche' essa si addica al fondo o comunque arrechi un vantaggio, essendo irrilevante che si tratti di mutamento di destinazione: Cass. n. 3449/83".

Il ricorso e' fondato. Vale, infatti, considerare che non e' in discussione la situazione di inaccessibilita' ai garage del ricorrente con mezzi di maggiore dimensione di quelli "piu' piccoli" presi in considerazione con la sentenza impugnata (motociclette) e nemmeno la possibilita' di servirsi di un altro tracciato per risolvere tale situazione di fatto.

Si discute, invece, dell'applicabilita' della norma richiamata all'ipotesi di ampliamento del passaggio gia' esistente sul fondo dell'attore (attuale ricorrente) mediante il coinvolgimento di una striscia di terreno del fondo del vicino, in maniera di rendere possibile l'accesso ai garage con mezzi meccanici di media o maggiore dimensione.

Vale allora considerare che non si versa in ipotesi di ampliamento della servitu' di passaggio disciplinata dall'articolo 1051 c.c., comma 3 bensi' di interclusione relativa del fondo, nel senso che il fondo, pur avendo una possibilita' di uscita sulla pubblica via, non ha ugualmente pratica possibilita' di uscita diretta o indiretta sulla pubblica via con mezzi di media o grossa dimensione, perche', per l'insufficienza del viottolo di cui dispone e per l'attuale situazione dei luoghi il transito con mezzi meccanici deve espandersi nel fondo del vicino.

L'articolo in commendo disciplina in maniera unitaria l'ipotesi di interclusione assoluta o relativa del fondo. Anche in questa seconda ipotesi l'indagine de giudice, ove sia controverso il diritto, deve partire dall'accertamento della sussistenza del bisogno, inteso come conveniente uso del fondo; la direzione e l'ampiezza di siffatte indagini sono determinate dalla posizione difensiva del convenuto titolare del fondo servente, nel senso che, ove costui deduca l'esistenza o l'agevole acquisibilita' di altro accesso, oppure la materiale impossibilita' dell'ampliamento, occorre esaminare anche tali questioni e la soluzione di esse nel senso favorevole al deducente assorbe o rende inutile l'accertamento sulla relazione di necessita', mentre nel caso in cui tali questioni non siano state proposte o siano risolte a sfavore del deducente e sia altresi' accertata detta reazione, restano invece da risolvere le eventuali questioni concernenti la modalita' di relazione dell'ampliamento del preesistente viottolo di proprieta' del deducente con riguardo al principio del contemperamento degli interessi dei due tondi. (Cass. N. 3018/1994).

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Trento, cui si raccomanda di attenersi al principio sopra enunciato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello, altra sezione.

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