Sugli elementi caratterizzanti la laocazione di immobile stagionale

Elementi caratterizzanti la locazione di immobile stagionale sono: 1) la pattuizione della durata iniziale del contratto limitata al tempo in cui l'attività che il conduttore può in esso continuativamente esercitare, avuto riguardo alla zona ove è ubicato l'immobile, è economicamente vantaggiosa, con conseguenti collegamento funzionale del bene locato con l'esercizio di essa e mancanza di interesse del conduttore alla utilizzazione del bene per il tempo residuo alla stagione; 2) il potenziale rinnovo per il medesimo periodo in cui ricorrono le predette condizioni a esclusiva iniziativa del conduttore, avendo il legislatore protetto il suo interesse economico alla riutilizzazione dell'immobile bilanciando il corrispondente obbligo del locatore di locarglielo nuovamente al massimo per sei stagioni consecutive e con facoltà di richiedere annualmente l'aggiornamento del canone. La facoltà di recesso del conduttore, invece, non assume nessun rilievo caratterizzante, essendo prevista dal comma 7 dell'articolo 27 della legge n. 392 del 1978 per qualsiasi locazione di immobile a uso diverso da quello abitativo. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile
Sentenza del 21 marzo 2008, n. 7678)

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