Sulla servitù coattiva di passaggio e l' azione ex articolo 1051 del Cc

La costituzione di un passaggio coattivo in favore di un fondo intercluso, prevista dall'articolo 1051 del Cc, e quella di costituzione di passaggio coattivo in favore di un fondo non intercluso, disciplinata dall'articolo 1052 del Cc, pur avendo presupposti in parte identici, si distinguono sia per il petitum che per la causa petendi e rispondono a esigenze diverse dell'agricoltura e dell'industria, tutelando la previsione dell'articolo 1051 del Cc, l'interesse individuale del proprietario del fondo intercluso e obbedendo, invece, quella dell'articolo 1052 del Cc, a un concreto interesse della collettività. La diversità ontologica delle azioni comporta che il giudice adito per la costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo intercluso non può, a pena di incorrere nel vizio di ultrapetizione, pronunciare senza domanda della parte la costituzione della medesima servitù in favore del medesimo fondo risultato non intercluso e che conseguentemente difetta di interesse la censura formulata in sede di legittimità di una omessa pronuncia su una tale costituzione, laddove i ricorrenti non abbiano specificato l'avvenuta tempestiva proposizione nel giudizio della relativa domanda.
(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 7 marzo 2008, n. 6270)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente

Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere

Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto il 20 dicembre 2003 da:

Ca. Gi. e Bi. Te. - rappresentati e difesi in virtu' di procura speciale a margine del ricorso dall'avv. VICEDOMINI Rosanna del foro di Catanzaro e dall'avv. Luciana Bonifazi, presso la quale solo elettivamente domiciliati in Roma, alla via G. Avezzana, n. 13;

- ricorrenti -

contro

Sa. Ma. - rappresentata e difesa in virtu' di procura speciale a margine del controricorso dall'avv. AZZARITI BOVA Vincenzo, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, al viale Aventino, n. 36/6, c/o studio Carnevale;

- controricorrente -

avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1329 del 27 dicembre 2002 - non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2008 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;

udito per la controricorrente l'avv. M. Rosario Battaglia per delega dell'avv. Azzariti Bova;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 27 ottobre 1986, i coniugi Ca. Gi. e Bi.Te., premesso di essere comproprietari di un fondo agricolo intercluso denominato (OMESSO) in agro di (OMESSO), convennero Sa.Ma. davanti al Pretore di Catanzaro, sezione distaccata di Borgia, e domandarono il riconoscimento del diritto di passaggio attraverso un fondo limitrofo, di cui la convenuta era proprietaria.

La Sa. si costitui', eccependo l'incompetenza del giudice adito ed il difetto di legittimazione attiva degli attori e deducendo, nel merito, la non interelusione del fondo degli attori, ed il Pretore con sentenza del 5 febbraio 1994 accolse la domanda del Ca. e della Bi. e riconobbe il diritto alla servitu' di passaggio sul fondo della convenuta a vantaggio di quello degli attori, secondo il tracciato e le modalita' indicate nella c.t.u., previo pagamento dell'indennita' di lire 850.000, "quale valore del terreno e per l'uso del ponticello".

La decisione, gravata dalla Sa., venne riformata il 27 dicembre 2002 dal Tribunale di Catanzaro, che rigetto' la domanda dei coniugi e compenso' tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, osservando, per quello che ancora rileva, che difettava al diritto di costituzione coattiva della servitu' di passaggio il requisito dell'interclusione del fondo e che gli stessi non avevano fornito la prova dell'impossibilita', per ragioni di fatto o di diritto, di fare in concreto uso della gia' esistente strada di collegamento della loro proprieta' alla via pubblica.

Il Ca. e la Bi. sono ricorsi con tre motivi per la cassazione della sentenza e la Sa. ha resistito con controricorso notificato il 20 gennaio 2004, illustrato da successiva memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti denunciano, con il primo motivo, la nullita' della sentenza impugnata per insufficiente e/o contraddittoria motivazione, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5, avendo il giudice di secondo grado ritenuto non provata l'interclusione del proprio fondo, benche' in giudizio fosse stato ampiamente provato che l'accesso ad esso veniva loro consentito su tracciati sempre variabili in condizioni fortunose e precarie dalla tolleranza dei proprietari limitrofi e lo stesso non includeva il passaggio di mezzi meccanici.

Il motivo e' inammissibile.

Il ricorso per cassazione deve contenere in se', a norma dell'articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 4, tutti gli elementi necessari ad individuare le ragioni per cui viene chiesto l'annullamento della sentenza di merito ed a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza alcun rinvio o necessita' di accedere a fonti esterne e, in particolare, ad atti del pregresso giudizio di merito od a circostanze da essi risultanti. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui con il ricorso venga dedotta l'incongruita', l'insufficienza o contraddittorieta' della motivazione della sentenza impugnata per un'asserita carente od erronea valutazione di risultanze processuali (documenti, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del et. ecc....), al fine di consentire al giudice di legittimita' il controllo della decisivita' della doglianza e' necessario che il ricorrente indichi mediante la loro integrale trascrizione il tenore delle risultanze che adduce a fondamento delle sue censure, non potendo detto controllo essere obiettivamente effettuato sulla base delle deduzioni, interpretazioni o commenti formulati dalla stessa parte (cfr. da ultimo: Cass. civ., sez. 1, sent. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. civ., sez. 3, sent. 24 maggio 2006, n. 2006).

A tanto non ha soddisfatto il motivo, giacche' il generico richiamo dei ricorrenti all'essere stato "ampiamente provato nel corso del giudizio" l'impossibilita' in concreto di fare uso della strada di presunto accesso al fondo non consente alcuna valutazione in ordine all'astratta idoneita' del mezzi di prova acquisiti nel processo a soddisfare l'onere gravante sugli attori di dimostrare il fondamento del diritto da essi vantato.

Con il secondo motivo, lamentano la falsa applicazione dell'articolo 1051 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, atteso che, pur essendo presupposto del diritto di ottenere il passaggio coattivo l'interclusione del fondo in relazione al suo conveniente uso, il giudice di appello ha omesso di valutare sia le necessita' connesse all'utilizzo produttivo del loro terreno e sia che l'esistenza di un altro idoneo accesso ad esso doveva essere provato dalla convenuta ed accertato in contraddittorio dei proprietari sui quali il passaggio veniva esercitato.

Il motivo e' infondato ed in parte inammissibile.

Costituisce un principio ripetutamente affermato da questa Corte che, mentre e' onere del proprietario del fondo che chiede la costituzione della servitu' coattiva a favore del medesimo dimostrare il fatto costitutivo della pretesa, costituito dall'interclusione di esso, spetta al proprietario del fondo su cui dovra' esser costituita la servitu' eccepire e provare che la dedotta interclusione sussiste in astratto, ma non in concreto, perche' a favore del fondo che si assume intercluso sussiste gia' una servitu' di passaggio che consente un accesso alla via pubblica idoneo alle esigenze della coltivazione e del conveniente uso del fondo.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha disconosciuto il diritto degli attori alla costituzione di una servitu' coattiva per la verificata insussistenza del requisito dell'interclusione del loro fondo e non per la fondatezza di una eccezione della convenuta di mera apparenza dell'interclusione e le questioni relative all'anteriore accesso degli attori al loro fondo per mera tolleranza dei proprietari limitrofi ed alla inidoneita' del passaggio esistente ad un conveniente uso del terreno non sono esaminabili in sede di legittimita' per la loro novita', giacche' dalla sentenza le stesse non risulta essere state prospettate nel giudizio di appello ed i ricorrenti non hanno specificato in quali atti e con quali termini le avessero sollevate nel giudizio di merito. Con il terzo motivo, deducono un error in decidendo ed in judicando per l'omesso esame del punto decisivo rappresentato dalla sussistenza, nel caso di accertata mancata interclusione del fondo, della fattispecie prevista dall'articolo 1052 c.c., di costituzione di un servitu' in favore di un fondo non intercluso.

Il motivo e' inammissibile.

La costituzione di un passaggio coattivo in favore di un fondo intercluso, prevista dall'articolo 1051 c.c., e quella di costituzione di passaggio coattivo in favore di un fondo non intercluso, disciplinata dall'articolo 1052 c.c., pur avendo presupposti in parte identici, si distinguono sia per il petitum che per la causa petendi e rispondono ad esigenze diverse dell'agricoltura e dell'industria, tutelando la previsione dell'articolo 1051 c.c., l'interesse individuale del proprietario del fondo intercluso ed obbedendo, invece, quella dell'articolo 1052 c.c., ad un concreto interesse della collettivita' (cfr.: Cass. civ., sez. 2, sent, 22 novembre 2000, n. 15110).

La diversita' ontologica delle azioni comporta, dunque, che il giudice, adito per la costituzione di una servitu' di passaggio in favore di un fondo intercluso non puo', a pena di incorrere nel vizio di ultrapetizione, pronunciare senza domanda della parte la costituzione della medesima servitu' in favore del medesimo fondo risultato non intercluso e che conseguentemente difetta di interesse la censura formulata in sede di legittimita' di una omessa pronuncia su una tale costituzione, laddove, come nel caso particolare, i ricorrenti non abbiano specificato l'avvenuta tempestiva proposizione nel giudizio della relativa domanda.

All'inammissibilita' o infondatezza del motivi seguono il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti la pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.600,00, di cui euro 100,00 per spese, oltre spese generali, IVA, CPA ed altri accessori di legge.

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