Aspetti civilistici problematici di successioni e donazioni

La disciplina civilistica in materia di successione e donazione risulta alquanto rigida in quanto dettata con la finalità di tutelare i diritti di tutti i potenziali soggetti interessati alla successione dell'imprenditore. Il titolare dell'azienda si trova quindi ad incontrare vincoli normativi che ne limitano decisamente le potenziali scelte circa l'individuazione del suo successore al "timone" dell'impresa.

Il trasferimento dei diritti della persona defunta ad altri soggetti risulta sostanzialmente disciplinato dal nostro Legislatore nel Codice civile: il corposo complesso di norme prende il nome di diritto ereditario o successorio.

In altre parole, un soggetto o più soggetti (successori, aventi causa, eredi) subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare il de cuius (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra ad un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Nelle successioni possiamo riscontrare la presenza necessaria di due soggetti: il de cuius, cioè colui della cui eredità si tratta, e i successori, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

Il titolare dell’azienda si trova quindi ad incontrare vincoli normativi che ne limitano decisamente le potenziali scelte circa l’individuazione del suo successore al “timone” dell’impresa.

Si tratta di un momento delicato per la sopravvivenza stessa dell’azienda laddove si consideri che, in carenza di esplicite manifestazioni di volontà inter vivos o mortis causa, l’intero patrimonio del de cuius si trasferisce agli eredi, ivi compresa l’azienda, nel rispetto delle quote di legittima.

Alla titolarità unica dell’imprenditore, rischiano di sostituirsi tutti gli eredi, ciascuno contitolare dei medesimi poteri di gestione dell’azienda. Si mette così a repentaglio la capacità stessa dell’azienda di “sopravvivere” alla uscita di scena del soggetto-proprietario unico che, nella maggior parte dei casi, coincide anche con la figura del fondatore.

Diviene quindi fondamentale pianificare in tempo utile il passaggio generazionale: l’utilizzo degli istituti della successione e della donazione incontrano come limite principale quello dell’obbligo di rispettare la quota di legittima spettante agli eredi.

In particolare, sino all’introduzione dei patti di famiglia, la possibilità di effettuare validamente il trasferimento del complesso aziendale, dopo la morte del de cuius, era essenzialmente garantito dalla successione testamentaria: il divieto di patti successori di cui all’art. 458, Codice civile, escludeva difatti la facoltà per un soggetto di disporre, in tutto o in parte, con atti diversi dal testamento del proprio patrimonio.

Il testamento, al contrario, in quanto atto unilaterale revocabile in qualsiasi momento sino al decesso dell’imprenditore, permetteva di distribuire e dividere il patrimonio senza appositi accordi contrattuali, garantendo con il rispetto della legittima l’unitarietà del complesso aziendale.

La successione testamentaria comporta tuttavia una serie di ulteriori problematiche: contrasta difatti con la stabilità dell’assetto patrimoniale, che si intenderebbe perseguire, il diritto del testatore di procedere, ai sensi dell’art. 679 e ss., Codice civile, alla revoca del testamento in qualsiasi momento. Analogamente, si consideri che la revoca del testamento è prevista ex lege in caso di sopravvenienza di figli.

Peraltro, gli effetti delle disposizioni testamentarie si realizzano solamente in un momento successivo alla morte del de cuius: diviene quindi difficile in molti casi verificare la corretta attuazione delle volontà testamentarie, a meno che non si proceda con la nomina di un esecutore testamentario a norma degli artt. 700 e ss.,Codice civile.

Infine, il mancato rispetto delle quote di legittima rende comunque nulla la ripartizione dei beni facenti parte del patrimonio con necessità di procedere ad una nuova divisione, eventualmente ridistribuendo l’azienda passata in successione per volontà del testatore ad un unico erede.

La regolazione della successione testamentaria deve quindi rimanere entro le parti disponibili del patrimonio, altrimenti deve essere completata con compensazioni economiche a favore dei legittimari.

La donazione, al contrario della successione testamentaria, permette al titolare di trasferire l’azienda quando è ancora in vita, garantendogli comunque un controllo sulla continuità della prosecuzione del complesso aziendale.

Il principale problema di una donazione possono essere i corrispettivi economici da versare ai possibili eredi legittimari al momento del decesso dell’ex proprietario.

Infatti, sino a quando l’ex proprietario è in vita, non rilevano giuridicamente né il consenso dei legittimari alla donazione né eventuali loro rinunce alla quota di legittima.

Al momento del decesso del donante, il valore dei beni donati confluisce in modo fittizio al patrimonio ereditario, con una nuova ripartizione del patrimonio complessivo ai fini della determinazione delle quote legittime e della parte disponibile.

La donazione risulta difatti soggetta alla collazione di cui all’art. 737, Codice civile.

Le donazioni superiori al valore della parte disponibile sono soggette ad azione di riduzione, in quanto la quota eccedente spetta ai legittimari. Al momento della spartizione dell’eredità, il donatario potrebbe quindi essere obbligato ad effettuare dei pagamenti in compensazione dei legittimari, laddove il valore dell’impresa superi quello della parte disponibile, o se la parte disponibile è calcolata oltre la legittima.

Inoltre la donazione può essere revocata in caso di sopravvenienza di figli o discendenti legittimi a norma dell’art. 803, Codice civile. La relativa azione si prescrive entro 5 anni dalla nascita dell’ultimo figlio o discendente legittimo.


   


La disciplina civilistica
in materia di successione e donazione risulta alquanto rigida in quanto dettata con la finalità di tutelare i diritti di tutti i potenziali soggetti interessati alla successione dell’imprenditore.

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