Donazione azienda: imposta e adempimenti

Dal punto di vista dell'imposta sulle donazioni occorre ricordare che alle donazioni di azienda si applica l'imposta sulle donazioni. Esistono tuttavia casi in cui viene assicurata l'esenzione dall'imposta tuttavia occorre rispettare specifiche condizioni

Dal punto di vista dell’imposta sulle donazioni occorre ricordare che alle donazioni di azienda si applica l’imposta sulle donazioni.

Senonchè  viene assicurata l’esenzione dall’imposta a condizione che il donatario, che deve essere obbligatoriamente un discendente del disponente, prosegua l’esercizio dell’attività d’impresa (o detenga il controllo della società) per almeno cinque anni dalla data del trasferimento (vedi art 1, co. 78 lett. a)  Legge Finanziaria 2007 che ha introdotto nell’art. 3, Dlgs. 346/1990 il nuovo comma 4-ter).

Al riguardo, la già citata circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E ha chiarito che tale requisito si riferisce al trasferimento d’azienda (o di un suo ramo), mentre la conservazione del controllo per 5 anni si riferisce al solo trasferimento di quote sociali o di azioni.

L’agevolazione si applica anche quando la partecipazione di controllo posseduta dal "dante causa" sia frazionata tra più discendenti, ma solo per l’attribuzione che consente l’acquisizione o l'integrazione del controllo. L’agevolazione spetta, inoltre, sempre per il trasferimento della partecipazione di controllo a favore di più discendenti in comproprietà (circolare dell'Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2007, n. 11/E, par. 12.1).

Si ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008, l’esenzione dall’imposta sulle donazioni è estesa  anche al caso in cui il donatario sia il coniuge (ovviamente devono essere rispettate le condizioni sopraesposte). In caso di mancato rispetto della condizione di proseguimento dell’attività per almeno 5 anni occorrerà versare l’imposta  maggiorata di sanzioni pari al 30% e di interessi.

A tal proposito si rammenta che la recente risoluzione ministeriale del 23.11.2007, n. 341/E ha chiarito che se il donatario effettua entro i 5 anni successivi alla donazione un conferimento di azienda in una società non viene ad essere violata la condizione di esenzione dall’imposta.

Nel caso in cui non operi l’esenzione o si verifichi causa di decadenza dalla medesima Assonime nella circolare n. 13 del 12/3/2007 afferma che la base imponibile della donazione di azienda è determinata dal valore dei beni e diritti dell’impresa al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili, senza considerare il valore dell’avviamento (del medesimo avviso è l’Agenzia delle Entrate nella C.M.  22/01/2008, n. 3, par. 7.3.1).

Nel caso si proceda invece che alla donazione dell’azienda alla donazione delle quote sociali occorre ricordare che viene assicurata l’esenzione dall’imposta sulle donazioni alle condizioni sopra esposte ma con una particolarità.

La circolare n. 3/E del 22/1/2008 ritiene che la citata esenzione si possa applicare anche  nel caso di donazione di quote sociali di società di persone purchè ricorrano i requisiti indicati all’art. 3, comma 4-ter del TUS e cioè come sopra accennato:

·        prosecuzione dell'attività per un periodo non inferiore a 5 anni dal trasferimento;

·        detenzione del controllo societario se il trasferimento ha ad oggetto partecipazioni in società di capitali.

Nel caso di società di persone, non esistendo il concetto di controllo societario, l'unica condizione necessaria ai fini dell'esenzione è l'obbligo di prosecuzione dell'attività (vedi anche Circolari Assonime 12/3/2007 n. 13 e 6/12/2007 n. 77).

Per quanto concerne invece gli adempimenti dichiarativi la società continua a presentare le proprie dichiarazioni redditi, Irap e IVA alle normali scadenze poiché le modifiche hanno semplicemente riguardato la compagine sociale. Rispetto ai soci invece vale la pena ricordare che solo coloro che rivestono tale status al 31 dicembre sono tenuti a dichiarare il reddito e dunque il socio donante non dovrà compilare RH (ciò potrebbe far riflettere sul calcolo previsionale degli acconti).

Mentre il socio che ha ricevuto la partecipazione in donazione avrà sicuramente un incremento di tassazione ai fini Irpef rispetto all’esercizio precedente (a parità di altri redditi).

Le aliquote di imposta e gli adempimenti

Le ordinarie aliquote dell’imposte sulle donazioni/successioni di cui al D.L. n. 262/2006  sono:

·        per i trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta sia applica l’imposta del 4% con franchigia di € 1.000.000 per ogni beneficiario;

·        per i trasferimenti a favore di fratelli e sorelle si applica l’imposta del 6% con franchigia per ogni beneficiario di € 100.000;

·        per i trasferimenti a favore di altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado si applica l’imposta del 6% senza franchigia;

·        per i trasferimenti a favore di tutti gli altri beneficiari si applica l’imposta pari all’8% senza franchigia;

Per quanto concerne le imposte sui redditi la donazione con patto di famiglia, per quanto non direttamente citata nel TUIR, si ritiene assimilabile al trasferimento dell’azienda per causa di morte o per atto gratuito contenuto nell’art. 58, co. 1, TUIR in base al quale non si verifica alcun realizzo di plusvalenze e “l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa”.

Dal punto di vista della presentazione dell’UNICO il donante che a seguito della donazione cessa di esercitare attività d’impresa deve presentare la dichiarazione relativa all’ultimo periodo d’imposta nei termini ordinari.

Si ritiene comunque che, avendo tuttavia terminato l’attività d’impresa alla data di donazione, con comunicazione in Camera di commercio, il periodo d'imposta che si chiude a questa data sia l’ultimo periodo di esercizio dell’attività con conseguente causa di esclusione dagli studi di settore per il soggetto donante (ai sensi della L. n. 146/1998 l’applicazione degli studi è esclusa in capo ai contribuenti che abbiano cessato o iniziato l’attività nel periodo d’imposta). Al contrario il donatario per effetto delle recenti modifiche alla disciplina degli studi di settore sarà soggetto agli stessi già dal prima periodo d’imposta.

Per quanto concerne infine la dichiarazione IVA ci si trova di fronte al caso di trasformazione sostanziale soggettiva con estinzione del soggetto dante causa nel periodo che va dal 1 gennaio alla data di presentazione della dichiarazione.

Dunque in tale fattispecie la presentazione della dichiarazione IVA per le operazioni effettuate dal donante viene effettuata dall’avente causa (assegnatario) che per conto del dante causa provvede all’invio telematico della dichiarazione in forma autonoma.

Infatti uno dei casi di presentazione della dichiarazione in forma autonoma è proprio quello di trasformazione sostanziale soggettiva avvenuta fra il 1 gennaio e la data di presentazione della dichiarazione IVA.

Quindi il donatario oltre che curarsi dell’invio della propria dichiarazione IVA deve rammentare di inviare la dichiarazione del donante indicando i dati del soggetto estinto nella parte riservata al contribuente e i propri dati nel riquadro riservato al dichiarante (nel codice carica va riportato il valore “9”).

Si rammenta infine che nel rispetto delle disposizioni di cui all’art 35 D.P.R. n. 633/72 con il modello AA9/10 il donatario (imprenditore individuale nel caso in esame) deve presentare la richiesta di assegnazione di una nuova partita IVA alla data di effetto della donazione. Contestualmente alla attribuzione della nuova posizione viene cessata la partita IVA del donante.

A seguire devono essere espletati tutte gli altri adempimenti amministrativi quali la voltura della licenza all’esercizio dell’attività commerciale, la comunicazione al proprietario dell’immobile condotto in locazione che identifica il “nuovo conduttore”, il cambio delle utenze e la modifica della P.IVA nel registratore di cassa.

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