Donazione azienda con patto di famiglia

La donazione, al contrario della successione testamentaria, permette al titolare di trasferire l'azienda quando è ancora in vita, garantendogli comunque un controllo sulla continuità della prosecuzione dell'attività del complesso aziendale.

Prima dell’introduzione nel nostro sistema giuridico dell’istituto del patto di famiglia, disciplinato

dagli articoli 768-bis e ss. Cod. civ.1, la donazione ha rappresentato lo strumento tradizionalmente utilizzabile ed utilizzato degli imprenditori per pianificare la “successione generazionale” della propria azienda.

Nel caso avesse deciso di cessare l’attività, l’imprenditore poteva infatti, e può disporre, attraverso la donazione della piena proprietà aziendale trasferendo l’azienda, ovvero le quote o azioni societarie possedute, ad uno o più discendenti; allo stesso modo con tale istituto, l’imprenditore può decidere di trasferire solamente la nuda proprietà dell’azienda, riservandosi l’usufrutto della stessa e la conseguente gestione.


I patti di famiglia sono stati introdotti nel codice civile dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55.

La finalità che si intende perseguire con i patti di famiglia è di regolamentare il passaggio generazionale delle aziende mediante effetti anticipatori della successione.

In base all'art. 768-bis del codice civile, il patto di famiglia è “ ... il contratto con cui (...) l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”.

Il successivo art. 768-ter stabilisce altresì che il predetto contratto deve essere concluso a pena di nullità per atto pubblico.

In particolare, il patto di famiglia è riconducibile nell’ambito degli atti a titolo gratuito, in quanto:

- da una parte, è caratterizzato dall’intento - non prettamente donativo - di prevenire liti ereditarie e lo smembramento di aziende o partecipazioni societarie ovvero l’assegnazione di tali beni a soggetti inidonei ad assicurare la continuità gestionale degli stessi;

- dall’altra parte, non comporta il pagamento di un corrispettivo da parte dell’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali, ma solo l’onere in capo a quest’ultimo di liquidare gli altri partecipanti al contratto, in denaro o in natura.

Con il patto di famiglia viene finalmente ammessa la possibilità di stipulare un atto con il quale l’imprenditore può trasferire in tutto o in parte l’azienda a favore di uno o più dei suoi discendenti, al fine di pianificare in vita il passaggio generazionale dell’azienda.

Rispetto al testamento e alla donazione, che sono atti unilaterali suscettibili di impugnazione, il patto di famiglia, che può essere definito come una convenzione inter vivos  traslativa ad efficacia reale, è un contratto tra le parti, non contestabile all’apertura della successione, dai soggetti che vi hanno partecipato.

Infatti l’art. 458, C.C., come modificato dalla Legge n. 55/2006 prevede che:

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”. 

Dunque, a decorrere dal 16 marzo 2006, data di entrata in vigore della L. n. 55/2006, sorge la possibilità di derogare al generale divieto di stipulare accordi (patti successori) con cui un soggetto in vita decide in merito alla propria successione.

Come disposto dall’art 768-quater C.C. al patto devono partecipare, oltre all’imprenditore e ai beneficiari, anche il coniuge e tutti i soggetti che risulterebbero legittimari qualora alla data della stipula del patto venisse aperta la successione. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 536, C.C., i legittimari sono i soggetti a favore dei quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione ossia il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.

A tutela dei soggetti partecipanti al patto ma non assegnatari dell’azienda, è previsto, qualora non vi rinuncino in tutto o in parte, che l’assegnatario sia tenuto a liquidare una somma corrispondente al valore delle quote di legittima sulla base del valore attribuito all’azienda dal patto di famiglia.

In caso di rinuncia alla liquidazione, il partecipante al patto non potrà, all’apertura della successione, esperire l’azione di riduzione per lesione della quota di legittima, e nel caso in cui la quota di legittima sia stata liquidata il valore dell’azienda trasferita non potrà più essere messo in discussione.

Infatti la stipula del patto di famiglia determina, nei confronti dei soggetti partecipanti e non assegnatari, che quanto liquidato a ciascuno di essi è imputato alla quota di legittima spettante e non può essere oggetto di particolari azioni da parte del soggetto escluso, quali:

·        la collazione e pertanto il beneficiario non è obbligato a conferire nella massa ereditaria quanto ricevuto al fine di procedere al riparto con gli altri eredi, in proporzione alla quota spettante;

·        la riduzione e pertanto i soggetti esclusi non posso agire giudizialmente per ottenere la reintegrazione della legittima, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre.

Di conseguenza ciò che è stato stabilito nel patto non può essere rimesso in discussione dopo l’apertura della successione, con le azioni tipicamente attribuite ai legittimari per far valere le proprie ragioni.

Potrebbe peraltro accadere che al momento dell’apertura della successione siano presenti legittimari che non erano tali al momento della redazione del patto (ad esempio per la nascita di un figlio in momento successivo) allora in tal caso, come dispone l’art 768-sexies C.C. i legittimari sopravvenuti possono chiedere ai beneficiari del contratto la liquidazione della quota di legittima, maggiorata di interessi al tasso legale, che avrebbero percepito se avessero partecipato al patto.

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