Risoluzione consensuale di donazione

La risoluzione consensuale di donazione è assoggettata all'imposta proporzionale di registro dal momento che per effetto della risoluzione consensuale di un contratto a effetti traslativi, si verifica il "ritrasferimento" della proprietà al precedente proprietario. E' chiaro dunque che in caso di risoluzione dell'atto di donazione per mutuo consenso le parti devono tenere in considerazione che l'imposta di registro in misura proporzionale deve essere nuovamente assolta poichè si verifica nuovamente l'effetto traslativo per quanto in capo all'originario donante.

Sentenza Cassazione n. 5075 del 13 febbraio 1998



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La risoluzione consensuale di donazione è assoggettata all’imposta proporzionale di registro dal momento che per effetto della risoluzione consensuale di un contratto a effetti traslativi, si verifica il “ritrasferimento” della proprietà al precedente proprietario. E' chiaro dunque che in caso di risoluzione dell'atto di donazione per mutuo consenso le parti devono tenere in considerazione che l'imposta di registro in misura proporzionale deve essere nuovamente assolta poichè si verifica nuovamente l'effetto traslativo per quanto in capo all'originario donante.

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