Base imponibile imposta donazioni e successioni

Tenuto conto del quadro normativo la sentenza in esame afferma che la base imponibile dell'imposta su successioni e donazioni su beni immobili va determinata assumendo, per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data dell'evento in cui si realizzano i presupposti traslativi, che per la successione coincide con quella della relativa apertura della successione ereditaria stessa mentre per la donazione coincide con la data del rogito notarile con il quale si effettua la donazione dell'immobile.

Sentenza Cassazione n. 12596 del 26 maggio 2006



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Ufficio Registro di Viterbo rettificava, elevandolo, il valore di un terreno trasferito per atto di donazione.

Il relativo avviso di accertamento veniva impugnato dagli interessati C.A. e F.F., e l'adita C.T.P. di Viterbo, con decisione n. 3/05/1998, confermata in appello dalla sentenza della C.T.R. in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso.

In particolare, i Giudici di appello ritenevano corretta la decisione di primo grado, nella considerazione che il valore rilevante ai fini impositivi debba identificarsi con quello "reale e concreto del bene oggetto del negozio", nel caso desunto dalla certificazione sindacale facente riferimento alla stipulata convenzione urbanistica, e non già con quell'altro ricavabile dall'astratta potenzialità edificatoria dell'intera estensione di terreno.

Con atto notificato il 27-30 ottobre 2000, affidato a più profili di censura, l'Amministrazione Finanziaria, ha chiesto la cassazione della decisione di appello.

Gli intimati, in questa sede, non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnata sentenza viene censurata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 3 e art. 56, nonchè per vizio di motivazione.

Si deduce che avrebbero errato i Giudici di appello per avere, peraltro senza offrire alcuna motivazione, dato rilievo alla circostanza, desumibile dalla prodotta certificazione sindacale, che l'area trasferita possedeva, in concreto, un indice di edificabilità inferiore a quello potenziale, si sostiene, infatti, che, così argomentando, non hanno tenuto conto che gli elementi da prendere a base per la valutazione erano quelli esistenti al momento del trasferimento, mentre la convenzione urbanistica presa in considerazione dalla certificazione sindacale era intervenuta in epoca successiva.

La censura è fondata.

In vero, il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 56, che detta i criteri per la determinazione dell'imposta sulle donazioni, al comma 4 prevede espressamente che "Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e 34, commi 3, 4 e 5".

Le richiamate disposizioni, a loro volta, per un verso (art. 14, comma 1, lett. a) dispongono che la base imponibile dei beni immobili va determinata assumendo, per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data dell'evento in cui si realizzano i presupposti traslativi, che per la successione coincide con quella della relativa apertura e per la donazione con quella del rogito, e, d'altra parte, prevedono (art. 34, comma 3) che tale valore debba essere determinato "avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione", "ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data".

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento, in buona sostanza, può affermarsi che, ai fini dell'imposta sulle donazioni, relativamente ai beni immobili, la base imponibile è rappresentata, per la piena proprietà, dal valore venale in comune commercio, riferito alla data del trasferimento, sia che le modalità di determinazione di tale valore facciano riferimento a precedenti trasferimenti degli stessi immobili o ad altri di analoghe caratteristiche, sia pure che si sia fatto ricorso al criterio del reddito capitalizzato.

L'impugnata sentenza, stante la incontroversa circostanza che la certificazione sindacale attestante la limitazione edificatoria fa riferimento ad una convenzione urbanistica intervenuta in epoca successiva alla data dell'atto di donazione, fa malgoverno del quadro normativo di riferimento e dei principi dallo stesso desumibili.

I Giudici di appello, infatti, finiscono per valorizzare fatti e circostanze sopravvenuti al rogito, quale la convenzione urbanistica, che avrebbe ridotto, rispetto a quella potenziale, l'edificabilità dell'area, senza tener conto del disposto delle precitate norme di legge, che individuano in quella del trasferimento, la data cui far riferimento per la determinazione del valore degli immobili donati, e senza esplicitare adeguatamente le ragioni dell'adottata decisione.

Invero, non risultano indicati gli elementi nè evidenziate le argomentazioni alla cui stregua tale valore poteva, legittimamente, essere fissato avendo riguardo al successivo momento di stipula della convenzione urbanistica, tenuto conto che a tale data il bene era ormai uscito dalla disponibilità del donante e già entrato nella sfera patrimoniale del beneficiario della donazione, e che quest'ultimo ne aveva concretamente disposto stipulando una convenzione urbanistica che, in buona sostanza, rifletteva una scelta personale, la quale non necessariamente doveva prevedere l'immediato sfruttamento di tutte le potenzialità edificatorie dell'immobile.

L'impugnata sentenza è, dunque, a ritenersi affetta dai denunciati vizi e va cassata.

Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, procederà al riesame e deciderà, attenendosi al quadro normativo di riferimento ed ai principi dallo stesso desumibili.

Il medesimo Giudice provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della C.T.R. del Lazio.

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