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Donazione ditta individuale e successiva costituzione di società
Pubblicata il 13/04/2010
Sentenza Cassazione civile n. 29653 del 18 dicembre 2008
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, riformando con sentenza 30 maggio 2005 la sentenza di primo grado, ha ritenuto il difetto di legittimazione, à fini di recupero a tassazione di Iva 1995 effettuato dall'Ufficio dell'Aquila, della Società L.D.E. Tecnologie e Sistemi per la sicurezza di (OMISSIS) s.n.c., costituita dai due soci dopo che gli stessi avevano ricevuto in donazione, nel 1998, la Ditta individuale "L.D.E. Laboratori dispositivi elettronici", cui si riferiva il debito IVA, come dedotto da ingiustificati versamenti in conto corrente bancario da parte della Ditta individuale, da acquisti non fatturati e da operazioni asseritamene inesistenti.
La Commissione Regionale ha infatti ritenuto che non vi sarebbe stata successione nell'impresa da parte della nuova società, non soltanto perchè la stessa era stata costituita dopo la donazione ai singoli soci, ma restando le posizioni fiscali del donante e donatario separate per gli anni antecedenti la donazione, sui donatari non gravava alcun obbligo di presentazione della dichiarazione IVA per il pregresso, essendosi la donazione in questione perfezionata oltre la scadenza del termine ultimo di presentazione della dichiarazione IVA 1997.
L'Amministrazione Finanziaria chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo, senza resistenza da parte della società intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2560 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39 bis sostenendo che essendo i figli succeduti alla madre nell'azienda - e quindi nei debiti - ex art. 2560 c.c., la successiva costituzione della società fra i figli costituisce ulteriore cessione, con conseguente trasferimento della obbligazione sostanziale d'imposta alla nuova società, non rilevando la avvenuta scadenza, per i donatari, delle obbligazioni formali relative alla presentazione della dichiarazione.
Il ricorso è fondato.
L'art. 2560 c.c.,richiamato dalla Amministrazione, dispone che dei debiti relativi alla azienda ceduta, anteriori al trasferimento, continua a rispondere l'alienante, salva diversa volontà dei creditori, ma solidalmente risponde anche l'acquirente, ove i debiti risultino dai libri sociali obbligatori(cfr. Cass. 21229/2006).
Il chiaro contenuto di tale norma esclude l'applicabilità, nel caso in esame, dell'art. 2558 c.c., che si riferisce alla cessione dei contratti aziendali, ricorrendo nella fattispecie la cessione mediante donazione di un'azienda individuale a due persone, che divenuti titolari nello stesso momento di una posizione imprenditoriale derivante dalla comproprietà dell'azienda ceduta nella sua unità, vanno considerati soci di fatto di una società, peraltro regolarizzata subito dopo la donazione secondo il modello legale della società di persone.
Non vi è stata dunque discontinuità nella vita dell'azienda, che dalla conduzione individuale è passata alla conduzione societaria, prima irregolare, e poi legalizzata, per cui dei debiti gravanti sulla azienda individuale risponde la società che le è succeduta, essendosi trasformata in societaria la forma individuale dell'azienda stessa (Cass. 10676/2008). Non a caso, e in applicazione del cit. art. 2560 c.c., le modifiche introdotte alla normativa IVA del 1972 con D.P.R. n. 404 del 2001 hanno chiarito (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, n. 3 come novellato) che in caso di trasformazione di azienda che comporti l'estinzione (come nella specie) del soggetto d'imposta, la dichiarazione IVA è presentata dal soggetto risultante dalla trasformazione.
Nella specie, tuttavia, non è la violazione dell'obbligo di dichiarazione IVA per il 1995 (i cui termini erano pacificamente scaduti allorchè ebbe luogo la donazione) a rilevare, quanto la sussistenza, relativamente a quell'annualità, del debito IVA dell'azienda individuale, non onorato, e al cui accertamento l'Ufficio poteva procedere - proprio perchè vi era stata un'omessa dichiarazione - à sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 2, fino al 31 dicembre di quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata,effettuando l'accertamento nei confronti del soggetto titolare dell'azienda trasformata.
L'avviso di accertamento impugnato è stato dunque correttamente indirizzato alla Società L.D.E.,che non è estranea, per quanto si è detto finora, al rapporto tributario afferente l'azienda individuale oggetto di cessione, ma legittimata passivamente rispetto a debiti inerenti l'esercizio dell'azienda, e quindi soggetti alla disciplina di cui all'art. 2560 c.c. (cfr. Cass. 8179/2001, in tema di debiti per contributi previdenziali).
Resta tuttavia da stabilire, a questo punto, proprio perchè l'Amministrazione ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 2560 c.c., se il debito IVA, così come contestato dall'ufficio accertatore, trovi riscontro nei libri contabili obbligatori, cui detta norma, al comma 2, fa riferimento, e rispetto s'impone la valutazione e il controllo da parte del giudice di rinvio.
Cassata pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata, la causa va rimessa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo.