Ho promosso nei confronti di una banca un'azione di restituzione delle somme indebitamente percepite...

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Quesito risolto:
Ho promosso nei confronti di una banca un'azione di restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi anatocistici ed usurai, a seguito di una perizia effettuata da un professionista .
La banca si oppone chiedendo la parziale prescrizione dell'azione richiamando la Sentenza della Corte di Cassazione n° --- del -- gennaio ---- ed in particolare"...nel caso che,durante lo svolgimento del rapporto,il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti,ma anche versamenti,in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti,tali da poter formare oggetto di ripetizione,in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto scoperto (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista,o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento)e non viceversa in tutti i casi in cui i versamenti in conto non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere..."
La banca quindi dice che " dal momento che le rimesse effettuate dalla correntista nel periodo in oggetto rivestono natura solutoria,il termine di prescrizione non dovrà decorrere dalla data di chiusura del conto corrente,bensì dalla data di effettuazione dei singoli versamenti che di volta in volta hanno saldato gli interessi e le commissioni richieste dalla banca e conseguentemente generato l'asserito indebito".
In sostanza gli addebiti di competenze sarebbero stati pagati da successive rimesse aventi natura solutoria.

DOMANDA DI CONSULENZA

Esistono sentenze successive alla --- di corti o tribunali che superano quanto detto sopra?
Oppure quali argomentazioni potremmo portare avanti per contestare quanto sopra?

Grazie



Inviato: 3467 giorni fa
Materia: Bancario
Pubblicato il: 28/11/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3465 giorni fa
Gentile Cliente,
faccio seguito alla sua richiesta di consulenza, al nostro colloquio telefonico nel corso del quale mi riferiva di aver promosso nei confronti di una banca un'azione di restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi anatocistici ed usurai, sulla base di una perizia effettuata da un professionista.
Tuttavia, la banca si oppone chiedendo la parziale prescrizione dell'azione facendo rinvio a quanto statuito dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. --- del -- gennaio ---- secondo la quale “nel caso che, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione, in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto scoperto (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non viceversa in tutti i casi in cui i versamenti in conto non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere".
In altri termini la banca ritiene che, "dal momento che le rimesse effettuate dalla correntista nel periodo in oggetto rivestono natura solutoria, il termine di prescrizione non dovrà decorrere dalla data di chiusura del conto corrente, bensì dalla data di effettuazione dei singoli versamenti che di volta in volta hanno saldato gli interessi e le commissioni richieste dalla banca e conseguentemente generato l'asserito indebito". In sostanza gli addebiti di competenze sarebbero stati pagati da successive rimesse aventi natura solutoria.
A tal riguardo mi chiede se esistono sentenze successive alla --- che superano quanto detto sopra ovvero quali argomentazioni sostenere per contestare la posizione della banca.
Al fine di fornire una risposta al quesito da lei posto occorre innanzitutto esaminare l'art. ---- c.c. secondo cui “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi [c.c. ----] dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Quanto ai presupposti della ripetizione dell'indebito, essi vengono tradizionalmente individuati nella prestazione, nel suo carattere non dovuto, ed infine nell'errore del solvens. Sotto il profilo della prestazione non si pongono particolari problemi, dato che la dottrina moderna ritiene l'istituto in linea di principio applicabile a qualsiasi prestazione non dovuta. Non particolari problemi si pongono altresì sotto il profilo del carattere non dovuto della prestazione, dato che a questi fini è sufficiente che non abbia potuto realizzarsi la causa solvendi programmata. La tradizione a questi due primi requisiti di carattere oggettivo ne aggiungeva un terzo di carattere soggettivo, vale a dire l'errore del solvens ; dove per errore del solvens si intendeva la convinzione di prestare in vista di una causa solvendi in realtà insussistente. Spesso la tradizione ha identificato la mancanza di errore con la causa donandi ; nel senso cioè che chi paga con la consapevolezza del carattere non dovuto della prestazione, effettuerebbe per l'appunto una elargizione a titolo gratuito. In realtà la carenza dell'errore non si identifica necessariamente con la causa donandi.
Si può pagare per sottrarsi momentaneamente al fastidio del giudizio, oppure perché costretti da una sentenza provvisoriamente esecutiva (in tal senso C. ----/----); o per effetto del timore causato da minacce; o ancora perché si intende adempiere ad una obbligazione naturale; o perché adempiendo de facto il contratto nullo (si pensi in particolare ad un rapporto di lavoro), si spera di ottenere la controprestazione.
Un pagamento, per poter dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi asserisce di averlo indebitamente effettuato, deve tradursi nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto, ovvero il solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto, l'accipiens. Solo in tal modo può configurarsi un indebito e il conseguente diritto di ripetizione ( C. ---/----).
Il pagamento fa però presumere, iuris tantum, un riconoscimento di debito o quanto meno che un debito sia esistito; con conseguente onere della prova in capo a chi agisce in ripetizione ( C. ----/----). Allo stesso modo, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'" accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta ( C. ----/----).
Così, in materia di conto corrente bancario, l'indebita percezione da parte di un correntista di una somma di denaro della banca giustifica l'interesse dell'istituto di credito ad agire, ai sensi dell'art. ----, per ottenere la cond---- dello stesso alla restituzione degli importi indebitamente erogati, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la circostanza che l'istituto possa esperire per il recupero della medesima perdita patrimoniale - con eventuale duplicazione del titolo - una autonoma azione risarcitoria nei confronti del dipendente, il cui comportamento illecito sia stato fonte del pregiudizio economico ( C., Ord., ----/----).
Il solvens ha l'onere di provare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno e il nesso casuale tra il pagamento effettuato e la mancanza del debito ( C. ----/----; C. ----/----; C. ----/----). Incombe sull' accipiens la prova dell'esistenza di un'altra fonte di debito ( C. ----/----).
Quanto poi al termine di prescrizione, per generale ammissione i rimedi restitutori si prescrivono nel termine ordinario decennale ( art. ----), e non nel termine più breve delle azioni di risarcimento ( art. ----) ( T. Monza -.-.----; C. Conti Piemonte --.-.----, n. ---; C. Stato -.-.----, n. ----).
Il diritto alla ripetizione ex art. ---- delle somme indebitamente addebitate sul conto corrente sorge con la chiusura del conto e non con l'annotazione su di esso delle varie operazioni. Da ciò consegue che la prescrizione del diritto in questione decorre dalla chiusura del conto rimanendo a tal fine irrilevante la previsione normativa contenuta nell' art. -, co. --quinques, D.L. n. --- del ----, a norma del quale "in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l' art. ---- si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa" (T. Brescia --.-.----).
Tanto precisato e pur in mancanza di maggiori dettagli circa il caso di specie che la riguarda, posso concludere nel senso che lo schema riportato nella sentenza della cassazione ---/---- si appalesa comunque pienamente condivisibile e abbastanza consolidato nel quadro giurisprudenziale recente.
In ogni caso, le segnalo, come da intese, le pronunce giurisprudenziali successive a tale sentenza, con la precisazione che trattasi comunque di sentenze di merito e non anche di pronunce della Corte di Cassazione, ovvero di sentenze delle quali non può garantirsi il passaggio in giudicato essendo tuttora pendenti i termini per l'appello. Tali provvedimenti le saranno inviati con separata email.
A disposizione per eventuali chiarimenti ed integrazioni, porgo distinti saluti.

Avv. ----

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