La legge sulle cambiali

Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669

(in Gazzetta Ufficiale, 19 dicembre 1933, n. 292)
Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.

DELLA CAMBIALE E DEL VAGLIA CAMBIARIO

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo I.
Della emissione e della forma della cambiale.


Art. 1.

La cambiale contiene:
1° la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo
ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2° l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3° il nome di chi è designato a pagare (trattario);
4° l'indicazione della scadenza;
5° l'indicazione del luogo di pagamento;
6° il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il
pagamento;
7° l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è
emessa;
8° la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo I.
Della emissione e della forma della cambiale.


Art. 2.

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati
nell'articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi
previsti nei seguenti comma.
La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a
vista.
In mancanza d'indicazione speciale, in luogo indicato accanto al
nome del trattario si reputa luogo del pagamento, e insieme,
domicilio del trattario.
La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si
considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del
traente.
Se sono indicati più luoghi di pagamento, s'intende che il
portatore possa presentare in qualunque di essi la cambiale per
l'accettazione ed il pagamento.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo I.
Della emissione e della forma della cambiale.


Art. 3.

La cambiale può essere all'ordine dello stesso traente.
Può essere tratta sullo stesso traente.
Può essere tratta per conto di un terzo.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo I.
Della emissione e della forma della cambiale.


Art. 4.

La cambiale può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel
luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo.
Se non è detto che il pagamento sarà fatto presso il terzo dal
trattario, si intende che sarà fatto dal terzo.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo I.
Della emissione e della forma della cambiale.


Art. 5.

Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista il traente
può disporre che la somma sia produttiva d'interessi. In qualunque
altra specie di cambiale la promessa d'interessi si ha per non
scritta.
In tasso d'interesse deve essere indicato nella cambiale; mancando
tale indicazione, la clausola si ha per non scritta.
Gl'interessi decorrono dalla data della cambiale quando non sia
indicata una decorrenza diversa.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo I.
Della emissione e della forma della cambiale.


Art. 6.

La cambiale con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre,
vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.
Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in
cifre, la cambiale, in caso di differenza, vale per la somma minore.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo I.
Della emissione e della forma della cambiale.


Art. 7.

Se la cambiale contiene firme di persone incapaci di obbligarsi
cambiariamente, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme
che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno
firmata la cambiale o col nome delle quali essa è stata firmata, le
obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo I.
Della emissione e della forma della cambiale.


Art. 8.

Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la
ditta di colui che si obbliga. é valida tuttavia la sottoscrizione
nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo I.
Della emissione e della forma della cambiale.


Art. 9.

Il minore emancipato non autorizzato all'esercizio del commercio e
l'inabilitato non assumono obbligazioni cambiarie se la loro firma
non sia accompagnata da quella del curatore con la clausola <<per
assistenza>> o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o
altra equivalente il curatore è obbligato personalmente.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo I.
Della emissione e della forma della cambiale.


Art. 10.

Il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del commercio
per conto del minore o dell'interdetto si può obbligare
cambiariamente in nome di costoro, il primo con l'autorizzazione del
tribunale, l'altro con l'autorizzazione del consiglio di famiglia o
di tutela omologata dal tribunale, l'una e l'altra anche di carattere
generale.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo I.
Della emissione e della forma della cambiale.


Art. 11.

Chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una
persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato
cambiariamente come se avesse firmato in proprio, e se ha pagato, ha
gli stessi diritti che avrebbe avuto il pretesto rappresentato. La
stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i
suoi poteri.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo I.
Della emissione e della forma della cambiale.


Art. 12.

La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui non fa
presumere, salvo prova contraria, la facoltà di obbligarsi
cambiariamente.
La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto di un
commerciante comprende anche quella di obbligarsi cambiariamente,
salvo che l'atto di rappresentanza, pubblicato a norma dell'art. 9
del codice di commercio, non disponga diversamente.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo I.
Della emissione e della forma della cambiale.


Art. 13.

Il traente risponde dell'accettazione e del pagamento.
Egli può esonerarsi dalla responsabilità per l'accettazione; ogni
clausola con la quale si esoneri dalla responsabilità per il
pagamento si ha per non scritta.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo I.
Della emissione e della forma della cambiale.


Art. 14.

Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata
contrariamente agli accordi interceduti, l'inosservanza di tali
accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia
acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa
grave acquistandola.
Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco
dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo.
Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al
quale il titolo sia pervenuto già completo.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo II.
Della girata.


Art. 15.

La cambiale ancorché non espressamente tratta all'ordine è
trasferibile mediante girata.
Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole <<non
all'ordine>> o un'espressione equivalente, il titolo è trasferibile
solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria.
La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o
non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi
possono girare di nuovo la cambiale.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo II.
Della girata.


Art. 16.

La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla
quale sia subordinata si ha per non scritta.
La girata parziale è nulla.
La girata al portatore vale come girata in bianco.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo II.
Della girata.


Art. 17.

La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa
attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante.
La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il
girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo
caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo della
cambiale o sull'allungamento.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo II.
Della girata.


Art. 18.

La girata trasferisce tutti i diritti inerenti alla cambiale. Se la
girata è in bianco, il portatore può:
1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;
2° girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata;
3° trasmettere la cambiale a un terzo, senza riempire la girata
in bianco e senza girarla.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo II.
Della girata.


Art. 19.

Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde
dell'accettazione e del pagamento.
Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è
responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata
ulteriormente girata.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo II.
Della girata.


Art. 20.

Il detentore della cambiale è considerato portatore legittimo se
giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se
l'ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo
effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguìta da
un'altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima
abbia acquistato la cambiale per effetto della girata in bianco.
Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di una
cambiale, il nuovo portatore che giustifichi il suo diritto nella
maniera indicata nel precedente comma, non è tenuto a consegnarla se
non quando l'abbia acquistata in mala fede ovvero abbia commesso
colpa grave acquistandola.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo II.
Della girata.


Art. 21.

La persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può
opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali
col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore,
acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del
debitore.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo II.
Della girata.


Art. 22.

Se alla girata è apposta la clausola <<valuta per incasso>>, <<per
incasso>>, <<per procura>> od ogni altra che implichi un semplice
mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla
cambiale, ma non può girarla che per procura.
Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se
non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.
Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per
la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo II.
Della girata.


Art. 23.

Se alla girata è apposta la clausola <<valuta in garanzia>>,
<<valuta in pegno>> od ogni altra che implichi un pegno, il portatore
può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma la girata
da lui fatta vale solo come girata per procura.
Gli obbligati non possono opporre al portatore le eccezioni fondate
sui loro rapporti personali col girane, a meno che il portatore,
ricevendo la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo II.
Della girata.


Art. 24.

La girata posteriore alla scadenza produce gli stessi effetti di
una girata anteriore. Nondimeno la girata fatta posteriormente al
protesto per mancato pagamento o dopo spirito il termine per levare
protesto produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.
La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta
prima dello spirare del termine stabilito per levare protesto.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo II.
Della girata.


Art. 25.

Con la cessione della cambiale, sia derivante da una girata fatta
posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il
termine per levare protesto, sia derivante da atto separato ancorché
anteriore alla scadenza, si trasmettono al cessionario tutti i
diritti cambiari del cedente, ma egli resta soggetto alle eccezioni
opponibili a questo.
Il cessionario ha diritto alla consegna della cambiale.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo III.
Dell'accettazione.


Art. 26.

La cambiale può, dal portatore o da un semplice detentore, essere
presentata per l'accettazione al trattario nel suo domicilio fino
alla scadenza.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo III.
Dell'accettazione.


Art. 27.

In qualsiasi cambiale il traente può prescrivere che essa sia
presentata per l'accettazione, fissando o non fissando un termine.
Egli può vietare nella cambiale che essa sia presentata
all'accettazione, a meno che non sia pagabile presso un terzo, o in
luogo diverso da quello del domicilio del trattario, o sia tratta a
certo tempo vista.
Egli può anche prescrivere che la presentazione per l'accettazione
non abbia luogo prima di un certo termine.
Ogni girante può prescrivere che la cambiale sia presentata per
l'accettazione, fissando o non fissando un termine, salvo che il
traente l'abbia dichiarata non accettabile.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo III.
Dell'accettazione.


Art. 28.

La cambiale a certo tempo vista deve essere presentata alla
accettazione entro un anno dalla sua data.
Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo.
Detti termini possono essere abbreviati dai giranti.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo III.
Dell'accettazione.


Art. 29.

Il trattario può chiedere che gli sia fatta una seconda
presentazione il giorno seguente alla prima. Gli interessati non
possono prevalersi dell'inosservanza di tale richiesta se non sia
stata menzionata nel protesto.
Il portatore non è obbligato a consegnare al trattario la cambiale
presentata per l'accettazione.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo III.
Dell'accettazione.


Art. 30.

L'accettazione è scritta sulla cambiale. é espressa colla parola
<<accettato>>, <<visto>> o con altre equivalenti; è sottoscritta dal
trattario. La semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia
anteriore della cambiale vale accettazione. Ciò vale anche per la
cambiale a certo tempo vista.
Se la cambiale è pagabile a certo tempo vista o, in virtù di
clausola speciale, deve essere presentata per l'accettazione entro un
termine stabilito, l'accettazione deve portare la data del giorno in
cui è fatta, a meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la
data della presentazione. Se manca la data, il portatore, per
conservare il regresso contro i giranti e contro il traente, deve far
constatare la mancanza con protesto levato in tempo utile.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo III.
Dell'accettazione.


Art. 31.

L'accettazione deve essere incondizionata; il trattario può
limitarla ad una parte della somma.
Qualsiasi altra modificazione apportata nell'accettazione al tenore
della cambiale equivale a rifiuto di accettazione; nondimeno
l'accettante resta obbligato nei termini della sua accettazione.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo III.
Dell'accettazione.


Art. 32.

Se il traente ha indicato nella cambiale un luogo di pagamento
diverso da quello del domicilio del trattario, ma non una terza
persona presso la quale il pagamento deve essere effettuato, il
trattario può indicarla al momento dell'accettazione. In mancanza di
tale indicazione, si reputa che l'accettante sia tenuto a pagare egli
stesso nel luogo di pagamento.
Se la cambiale è pagabile al domicilio del trattario, questi può
indicare nell'accettazione un indirizzo nello stesso luogo in cui il
pagamento deve essere effettuato.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo III.
Dell'accettazione.


Art. 33.

Con l'accettazione il trattario si obbliga di pagare la cambiale
alla scadenza.
In mancanza di pagamento il portatore, ancorché sia il traente, ha
contro l'accettante un'azione cambiaria diretta per tutto quanto può
essere chiesto ai sensi degli articoli 55 e 56.
Il trattario che accetta resta obbligato anche se ignora il
fallimento del traente.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo III.
Dell'accettazione.


Art. 34.

Se l'accettazione apposta sulla cambiale dal trattario è da lui
cancellata prima di restituire il titolo, l'accettazione si ha per
rifiutata. La cancellazione si reputa fatta, fino a prova contraria,
prima della restituzione del titolo.
Nondimeno, se il trattario ha dato notizia dell'accettazione per
iscritto al portatore o a un firmatario qualsiasi, è tenuto verso di
essi nei termini dell'accettazione.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo IV.
Dell'avallo.


Art. 35.

Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per
tutta o parte della somma.
Questa garanzia può essere prestata da un terzo o anche da un
firmatario della cambiale.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo IV.
Dell'avallo.


Art. 36.

L'avallo è apposto sulla cambiale o sull'allungamento.
é espresso con le parole <<per avallo>> o con ogni altra formula
equivalente; è sottoscritto dall'avallante.
Si considera dato colla sola firma dell'avallante apposta sulla
faccia anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del
trattario o del traente.
L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa
indicazione si intende dato per il traente.
L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa
indicazione si intende dato per il traente.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo IV.
Dell'avallo.


Art. 37.

L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale
l'avallo è stato dato.
La sua obbligazione è valida ancorché l'obbligazione garantita sia
nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.
L'avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa
inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati
cambiariamente verso questo ultimo.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo V.
Della scadenza


Art. 38.

La cambiale può essere tratta:
a vista;
a certo tempo vista;
a certo tempo data;
a giorno fisso.
Le cambiali ad altre scadenze o a scadenze successive sono nulle.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo V.
Della scadenza


Art. 39.

La cambiale a vista è pagabile alla presentazione. Essa deve essere
presentata per il pagamento nel termine di un anno dalla sua data. Il
traente può abbreviare questo termine o prolungarlo. Tali termini
possono essere abbreviati dai giranti.
Il traente può stabilire che una cambiale pagabile a vista non sia
presentata per il pagamento prima di una certa data. In questo caso
il termine di presentazione decorre da tale data.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo V.
Della scadenza


Art. 40.

La scadenza della cambiale a certo tempo vista è determinata dalla
data dell'accettazione o da quella del protesto.
In mancanza di protesto l'accettazione non datata si reputa data,
rispetto all'accettante, l'ultimo giorno del termine previsto per la
presentazione all'accettazione.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo V.
Della scadenza


Art. 41.

La cambiale tratta a uno o più mesi data o vista scade nel giorno
corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato.
In mancanza del giorno corrispondente la cambiale scade l'ultimo del
mese. Se la cambiale è tratta a uno o più mesi e mezzo data o vista,
si computano prima i mesi interi.
Se la scadenza è fissata al principio, alla metà (metà gennaio,
metà febbraio, ecc.) o alla fine del mese, la cambiale scade il
primo, il quindici o l'ultimo giorno del mese.
Con le espressioni <<otto giorni>> o <<quindici giorni>> s'intende
non già una o due settimane ma otto o quindici giorni effettivi.
Con la espressione <<mezzo mese>> si intende il termine di quindici
giorni.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo V.
Della scadenza


Art. 42.

Se la cambiale è pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il
calendario è differente da quello del luogo di emissione, la data
della scadenza si intende fissata secondo il calendario del luogo di
pagamento.
Se una cambiale tratta fra due piazze che hanno calendari diversi è
pagabile a certo tempo data, la scadenza è stabilita contando dal
giorno che, secondo il calendario del luogo di pagamento, corrisponde
al giorno dell'emissione.
I termini di presentazione delle cambiali sono calcolati in
conformità alle disposizioni del comma precedente.
Queste disposizioni non si applicano se da clausola della cambiale
o anche dalle sole enunciazioni del titolo risulti l'intenzione di
adottare norme diverse.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VI.
Del pagamento.


Art. 43.

Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo
tempo data o vista deve presentarla al pagamento nel giorno in cui
essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi.
La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione
equivale a presentazione per il pagamento.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VI.
Del pagamento.


Art. 44.

La cambiale deve essere presentata per il pagamento nel luogo e
all'indirizzo indicato sul titolo.
Quando manchi tale indirizzo, deve essere presentata per il
pagamento:
1° al domicilio del trattario o della persona designata sul
titolo a pagare per esso;
2° al domicilio dell'accettante per intervento o della persona
designata sul titolo a pagare per esso;
3° al domicilio dell'indicato al bisogno.

CFR L 12.06.1973 n. 349 ART 2

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VI.
Del pagamento.


Art. 45.

Il trattario che paga la cambiale può esigere che gli sia
consegnata quietanzata dal portatore.
Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.
In caso di pagamento parziale il trattario può esigere che ne sia
fatta menzione sulla cambiale e gliene sia data quietanza.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VI.
Del pagamento.


Art. 46.

Il portatore della cambiale non è tenuto a riceverne il pagamento
prima della scadenza.
Il trattario che paga prima della scadenza lo fa a suo rischio e
pericolo.
Chi paga alla scadenza è validamente liberato, a meno che da parte
sua non vi sia dolo o colpa grave. Egli è tenuto ad accertare la
regolare continuità delle girate ma non a verificare l'autenticità
delle firme dei giranti.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VI.
Del pagamento.


Art. 47.

Se la cambiale è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di
pagamento, la somma può essere pagata nella moneta del paese secondo
il suo valore nel giorno della scadenza. Se il debitore è in ritardo,
il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella
moneta del paese secondo il valore nel giorno di scadenza o in quello
del pagamento.
Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di
pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare
sia calcolata secondo il corso indicato nella cambiale.
Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il
traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta
espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta
estera).
Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione
ma un valore diverso nel paese di emissione e in quello del
pagamento, si presume che l'indicazione si riferisca alla moneta del
luogo di pagamento.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VI.
Del pagamento.


Art. 48.

Se la cambiale non è presentata per il pagamento nel termine
fissato dall'art. 43, qualsiasi debitore ha facoltà di depositare la
somma presso l'autorità competente, a spese, rischio e pericolo del
portatore del titolo.
Per le cambiali pagabili nel regno l'autorità competente a ricevere
il deposito è l'istituto di emissione.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VII.
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.


Art. 49.

L'azione cambiaria è diretta o di regresso: diretta contro
l'accettante ed i suoi avallanti; di regresso contro ogni altro
obbligato.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VII.
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.


Art. 50.

Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il
traente e gli altri obbligati:
alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo;
anche prima della scadenza:
1° se l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte;
2° in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia
accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorché non constatata con
sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni;
3° in caso di fallimento del traente di una cambiale non
accettabile.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VII.
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.


Art. 51.

Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere constatato
con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato
pagamento).
Il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini
fissati per la presentazione all'accettazione. Se la prima
presentazione, nel caso previsto dall'art. 29, comma primo, è stata
fatta nell'ultimo giorno nel termine, il protesto può essere levato
anche il giorno successivo.
Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno
fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due
giorno feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile. Se
la cambiale è a vista, il protesto deve essere levato secondo le
norme del precedente comma relativo al protesto per mancata
accettazione.
Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione
al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.
In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia
accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il
portatore non può esercitare il regresso che dopo aver presentato la
cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto.
In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e
nel caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile,
la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al
portatore per esercitare il regresso.

CFR L 24.02.1965 n. 92

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VII.
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.


Art. 52.

Il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente della
mancata accettazione o del mancato pagamento entro i quattro giorni
feriali successivi al giorno del protesto o della presentazione se vi
sia la clausola <<senza spese>>. Ogni girante nei due giorni feriali
successivi al giorno in cui ha ricevuto l'avviso deve informare il
precedente girante dell'avviso ricevuto, indicando i nomi e gli
indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e così di
seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal
ricevimento dell'avviso precedente.
Se in conformità del precedente comma l'avviso è dato ad un
firmatario della cambiale, analogo avviso deve essere dato entro lo
stesso termine anche al suo avallante.
Se un girante non ha indicato il suo indirizzo o l'ha indicato in
maniera illeggibile, basta che l'avviso sia dato al girante che lo
precede.
Chi è tenuto a dare l'avviso può darlo in una forma qualsiasi,
anche col semplice rinvio della cambiale.
Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il
termine si considera rispettato se una lettera contenente l'avviso
sia stata spedita per posta nel termine predetto.
Chi non dà l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal
regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia
causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa
superare quello della cambiale.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VII.
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.


Art. 53.

Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola <<senza
spese>>, <<senza protesto>>, od ogni altra equivalente, apposta sulla
cambiale e firmata, dispensare il portatore dal protesto per mancata
accettazione o per mancato pagamento, per esercitare il regresso.
Tale clausola non dispensa al portatore dalla presentazione della
cambiale nei termini prescritti, né dagli avvisi. La prova
dell'inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al
portatore.
Se la clausola è apposta dal traente produce i suoi effetti nei
confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un
avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la
clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto,
le spese restano a suo carico. Se la clausola è apposta da un girante
o da un avallante le spese per il protesto, qualora sia levato, sono
ripetibili contro tutti i firmatari.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VII.
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.


Art. 54.

Il traente, l'accettante, il girante e l'avallante della cambiale
rispondono in solido verso il portatore.
Il portatore ha diritto di agire contro queste persone
individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine
nel quale si sono obbligate.
Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato la
cambiale.
L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire
contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia
prima proceduto.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VII.
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.


Art. 55.

Il portatore può chiedere in via di regresso:
1° l'ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli
interessi, se siano stati indicati;
2° gli interessi dalla scadenza in misura uguale a quella
indicata nel titolo a norma dell'art. 5 o, in mancanza, al tasso
legale;
3° le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre
spese.
Se il regresso è esercitato prima della scadenza, sarà dedotto uno
sconto dall'ammontare della cambiale. Tale sconto è calcolato in base
al tasso ufficiale vigente (tasso della banca di emissione) alla data
del regresso nel luogo del domicilio del portatore.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VII.
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.


Art. 56.

Chi ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi garanti:
1° la somma integrale sborsata;
2° gli interessi sulla somma in misura uguale a quella indicata
nel titolo a norma dell'art. 5 o, in mancanza, al tasso legale, dal
giorno del disborso;
3° le spese sostenute.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VII.
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.


Art. 57.

Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere
promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna della
cambiale col protesto e col conto di ritorno quietanzato.
Qualsiasi girante che ha pagato la cambiale può cancellare la
propria girata e quelle dei giranti susseguenti.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VII.
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.


Art. 58.

In caso di regresso dopo un'accettazione parziale, chi paga la
somma per la quale la cambiale non è stata accettata, può esigere che
del pagamento sia fatta menzione sulla cambiale e che gliene sia data
quietanza. Il portatore deve inoltre rilasciargli copia certificata
conforme della cambiale ed il protesto per rendere possibile
l'esercizio degli ulteriori regressi.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VII.
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.


Art. 59.

Chi ha il diritto di esercitare il regresso può, salvo clausola
contraria, rimborsarsi con una nuova cambiale (rivalsa) tratta a
vista su uno dei propri garanti e pagabili al domicilio di costui.
La rivalsa comprende, oltre le somme indicate negli articoli 55 e
56, un diritto di provvigione e la tassa di bollo sulla rivalsa.
Se la rivalsa è tratta dal portatore, l'ammontare ne è fissato
secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove la
cambiale originaria era pagabile sul luogo del domicilio del garante.
Se la rivalsa è tratta da un girante, l'ammontare ne è fissato
secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove il
traente della rivalsa ha il suo domicilio sul luogo del domicilio del
garante.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VII.
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.


Art. 60.

Spirati i termini stabiliti:
per la presentazione di una cambiale a vista o a certo tempo
vista;
per levare il protesto per mancata accettazione o mancato
pagamento;
per la presentazione al pagamento se vi sia la clausola <<senza
spese>>; il portatore decade dai suoi diritti contro i giranti,
contro il traente e contro gli altri obbligati, ad eccezione
dell'accettante.
Se la cambiale non è presentata per l'accettazione nel termine
stabilito dal traente, il portatore decade dal diritto di esercitare
il regresso sia per mancato pagamento sia per mancata accettazione,
salvo che non risulti dal tenore del titolo che il traente abbia
inteso di esonerarsi soltanto dalla garanzia per l'accettazione.
Se un termine per la presentazione è fissato in una girata, solo il
girante può prevalersene.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VII.
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.


Art. 61.

Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o
altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare la cambiale o
di levare il protesto nei termini stabiliti, questi sono prolungati.
Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza
maggiore al girante precedente e a fare, sulla cambiale o
sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso;
per il resto si applicano le disposizioni dell'art. 52.
Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza
indugio la cambiale per l'accettazione o per il pagamento e, se
necessario, levare protesto.
Se la forza maggiore dura oltre trenta giorni dalla scadenza, il
regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione e di
protesto.
Nelle cambiali a vista o a certo tempo vista, il termine di trenta
giorni decorre dalla data in cui il portatore, anche prima che sia
scaduto il termine di presentazione, ha dato avviso della forza
maggiore al girante precedente; nelle cambiali a certo tempo vista al
termine di trenta giorni si aggiunge il termine dalla vista indicato
nella cambiale.
Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente
personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare
la cambiale o di levare il protesto.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VII.
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.


Art. 62.

Fra più obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado
nella cambiale non ha luogo l'azione cambiaria e il rapporto è
regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VII.
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.


Art. 63.

La cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e
per gli accessori a norma degli articoli 55, 56 e 59.
La cambiale emessa all'estero ha gli stessi effetti in quanto
questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui la cambiale è stata
emessa.
Il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale o del
protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma
dovuta.
Nelle obbligazioni cambiarie sottoscritte per procura il precetto
deve indicare anche l'atto dal quale risulta il mandato.

 

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Della cambiale.
Capo VII.
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.


Art. 64.

L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione; ma il
presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su
ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la
rappresentanza, oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con
decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti
prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi,
imponendo idonea cauzione.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VII.
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.


Art. 65.

Nei giudizi cambiari, tanto di cognizione quanto di opposizione al
precetto, il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità
della cambiale a termini dell'art. 2 e quelle non vietate dall'art.
21.
Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del
creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con
cauzione o senza.
Può anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano
gravi ragioni, la sospensione dell'esecuzione, imponendo, se lo
ritenga opportuno, idonea cauzione.
Se la sospensione fosse stata già concessa col decreto indicato
nell'articolo precedente, il giudice in prosieguo di giudizio
deciderà la conferma o la rivocazione del provvedimento.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VII.
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.


Art. 66.

Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione
della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante
l'emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che
vi fu novazione.
Tale azione non può esercitarsi se non dopo accertata col protesto
la mancanza di accettazione o di pagamento.
Il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al
debitore la restituzione della cambiale o depositandola presso la
cancelleria del giudice competente, purché abbia adempiuto le
formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di
regresso che possano competergli.

 

ASSEGNI E CAMBIALI
Titolo I.
Della cambiale.
Capo VII.
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.


Art. 67.

Quando il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti
gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire
contro il traente o l'accettante o il girante per la somma di cui si
siano arricchiti ingiustamente a suo danno.

 

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Titolo I.
Della cambiale.
Capo VII.
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento.


Art. 68.

Il protesto deve essere fatto con un solo atto da un notaro o da un
ufficiale giudiziario.
Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il
protesto può esser levato dal segretario comunale.
Non è richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.

MOD L 12.06.1973 n. 349 ART 1

 

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Titolo I.
Della cambiale.

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