In data -- giugno la banca a mezzo PEC mi comunicava l'immediata eliminazione del fido in c/c con re...

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Quesito risolto:
In data -- giugno la banca a mezzo PEC mi comunicava l'immediata eliminazione del fido in c/c con relativo sconfino in CDR senza nessun precedente tipo di preavviso o richiamo (telefonata o altro ) e dopo che avevo provveduto ad effettuare operazioni che ne aveva ridotto drasticamente l'esposizione.Premetto che il rapporto è ultradecennale e che non vi è MAI stano nemmeno un disguido ( sconfini, assegni emessi in mancanza di fondi ecc.), ritengo che la banca non vedesse l'ora di poter eliminare il fido essendo in capo ad una Srl e privo di garanzie personali e quindi appena l'esposizione si è ridotta ha provveduto nel piu'assoluto silenzio.Ritengo che questo mi procurera'dei problemi anche con l'altra banca con la quale opero e dove dispongo di affidamenti maggiori cosa che non mi permetterebbe di continuare l'attività ed inoltre in data antecedente alla comunicazione di eliminazione del fido ( -- giugno ) sono stati emessi assegni di importi ampiamente dentro al fido, assegni che non essendo ancora stati contabilizzati quando arriveranno non avranno la necessaria copertura. Posso a questo punto pretenderne il pagamento ed inoltre anche se il
comportamento della banca si può definire scorretto posso fare nulla per
pretendere il ripristino anche parziale del fido od un finanziamento in modo da impedire eventuali azioni dell'altro istituto ( non è assolutamente mia intenzione rilasciare ulteriori garanzie che ovviamente verrebbero poi richieste
anche dall'altra banca ). Grazie

Inviato: 3546 giorni fa
Materia: Bancario
Pubblicato il: 11/07/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3546 giorni fa

Riscontro le sua richiesta di consulenza, come appresso.
Nel suo messaggio mi riferisce che le è stato revocato il fido, senza preavviso, con conseguenti danni e pregiudizi per la sua sfera patrimoniale.
Non vi è dubbio che il comportamento posto in essere dalla banca è illegittimo, perchè contrario ai principi di buona fede e correttezza.
Le specifico che anche se nel contratto è prevista la facoltà di recesso, la stessa deve essere esercitata secondo modalità e tempi che non rispondono ad un interesse del titolare meritevole di tutela, ma soltanto allo scopo di arrecare danno all'altra parte, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni
La soluzione cui perviene la Corte è quella della sindacabilità sotto il profilo della correttezza e buona fede della revoca dell'affido da parte dell'istituto bancario nonostante la previsione contrattuale della libera recedibilità 
Cito sul punto la sentenza n.----- del ---- della Cassazione civile
La Corte ha, infatti, riconosciuto che l'esercizio del diritto di recesso, contrattualmente stabilito, deve essere valutato nel complessivo contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti, onde accertare se detto recesso sia stato o meno esercitato secondo modalità e tempi che non rispondono ad un interesse del titolare meritevole di tutela, ma soltanto allo scopo di arrecare danno all'altra parte, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni (Cass. --.--.----, n. -----).
In base la principio di correttezza infatti le parti devono operare senza pregiudicare gli interessi dell'altra parte.
Il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà, fondato sull'art. - cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, discostandosi da tale principio, aveva escluso che l'improvvisa revoca da parte della banca di un affidamento potesse essere qualificato come illegittimo o potesse in ogni caso costituire titolo per l'azione di danni.

La violazione del dovere di buona fede si pone quindi come fonte della responsabilità, anche risarcitoria, per la parte cui essa è imputabile. Rammenta che questa Corte ha affermato la sindacabilità, proprio sotto il profilo degli obblighi di buona fede, del diritto potestativo di recesso, ancorchè ciò non implichi l'invalidità della clausola perchè oggetto di sindacato è il suo concreto esercizio.

In altre parole, secondo la Suprema Corte, lei avrebbe diritto ai danni subiti dalla revoca del fido, che costituisce comportamento illegittimo e contrario a buona fede.
Tanto premesso le consiglio di scrivere urgentemente alla banca per ripristinare il rapporto, con l'avvertimento che in difetto procederà a richiedere tutti i danni conseguenti.
Se vuole possiamo provvedere anche noi a redigere la lettera.
Resto a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti ed assistenza

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Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 3546 giorni fa
La ringrazio per la consulenza ma nella mia richiesta si faceva riferimento anche all'eventuale "obbligo" della banca di pagare assegni emessi prima della sospensione del fido in quanto di importo alla data di emissione capienti--
 
Il Professionista ha risposto: 3546 giorni fa
La diffida a riattivare immediatamente il fido implica inevitabile che la banca debba provvedere subito ai pagamenti, pena il risarcimento dei danni.
Per chiarezza nella lettera di diffida è il caso di scriverlo.

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