Convivo da 10 anni. Nn ho mai avuto un buon rapporto con i genitori del mio compagno adesso però ho ...

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Quesito risolto:
Convivo da 10 anni. Nn ho mai avuto un buon rapporto con i genitori del mio compagno adesso però ho un problema. Io abito in una bifamiliare metà del mio compagno metà di sua sorella. La casa di sua sorella nn è mai stata abitata xkè lei vive in un paese vicino. La bifamiliare è vicino alla casa dei genitori del mio compagno. Nn c è nessun recinto a dividere le due proprietà. C è solo una scala. Il mio giardino confina quindi con quello di mia suocera ( se posso chiamarla così) il problema qual è? che lei ha un giardiniere che viene quando gli pare a tagliare sia l erba del suo prato che quella del prato della parte riguardante la casa di mia cognata. In pratica io nn posso più uscire di casa senza vedermi davanti questo sconosciuto perchè mi trovo in mezzo fra le due case. adesso è estate, a me piace andare in giardino a prendere il sole ma con quest uomo che viene quando gli pare mi sento limitata. Ho imposto di essere avvisata quando viene ma loro rispondono che é un loro diritto tenere il giardino in ordine. Questo é vero ma...nn esiste anche il diritto alla privacy? Ho veramente solo il diritto di subire in silenzio?
Inviato: 3590 giorni fa
Materia: Proprietà
Pubblicato il: 24/09/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3587 giorni fa
Riscontro la sua richiesta di consulenza come appresso.
Va subito premesso che nei rapporti tra vicini vige un principio fondamentale e cioè quello del divieto di atti emulativi, come stabilito dall'art.--- c.c
Per atto emulativo si intende quanto segue.
E' vietato arrecare danni, molestie e pregiudizio ai diritti del vicino.
Più chiaramente la condotta del vicino non deve essere unicamente finalizzata ad arrecare danni.
Nel suo caso accade che la sua riservatezza è sempre compromessa.
Il comportamento del vicino non è un atto emulativo, poichè lo stesso pone in essere atti di cura del proprio giardino tramite suoi incaricati.
Lo scopo non è quello di recarle molestie.
In ogni caso, lei non gode più della dovuta riservatezza.
Le fornisco dei suggerimenti su come tutelarsi, senza a sua volte compiere atti emulativi.
Le cito un caso in cui il vicino ha adottato l'accorgimento di apporre una rete metallica per tutelare la privacy.
Il caso è stato esaminato dalla Suprema Corte di cassazione.
Le loro proprietà solo divise da una semplice rete metallica a “maglia sciolta”: si tratta della classica rete con maglie larghe che permette solamente una divisione materiale ma che lascia impregiudicata la possibilità di guardare nel giardino del vicino.
Tizio, desideroso di tutelare la propria riservatezza, decide d'installare sulla suddetta rete un telo verde che renda impossibile, o quanto meno più difficile, “mettere in naso nei suoi affari”. Così deciso passa alle vie di fatto.
 
Caio non gradisce l'iniziativa del vicino e decide di fargli causa: a suo modo di vedere, infatti, il telone rappresenta il classico esempio di atto emulativo.
 
Vale la pena ricordare che ai sensi dell'art. --- c.c. “il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
 
Gli atti emulativi, quindi, sono tutte quelle azioni che hanno il solo scopo di recare fastidio ad altri.
 
La norma è scarna sicché per comprenderne pienamente il significato è necessario volgere lo sguardo all'interpretazione fornita dalla giurisprudenza.
 
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione, che è intervenuta chiarendo le caratteristiche che un atto deve avere per essere emulativo, ha specificato che per parlarsi di atti emulativi ai sensi dell'art. --- c.c. “occorre il concorso di due elementi: a) che l'atto di esercizio dei diritto non arrechi utilità al proprietario; b) che tale atto abbia il solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri” (Cass. - ottobre ---- n. ----).
 
Torniamo ai nostri Tizio e Caio. I nomi sono di fantasia ma il fatto che abbiamo descritto è grosso modo quello che ha portato la Cassazione, dopo che in entrambi i gradi di merito la domanda di Caio era stata rigettata, a pronunciarsi con l'ordinanza n. ---- depositata in cancelleria lo scorso -- marzo ----.
La Suprema Corte con detta sentenza ha stabilito che l'apposizione del “classico telo verde” non può essere considerata un atto emulativo.
 
Si legge nel testo dell'ordinanza che “il carattere emulativo come limite esterno al diritto, nella specie di proprietà, esercitabile dal confinante, deve essere valutato in termini restrittivi, anche quale residua utilità, per cui seppure l'opera può non rispondere completamente ai requisiti funzionali che ne giustificano la realizzazione, tuttavia la obiettiva idoneità a soddisfarli in gran parte consente l'esclusione del carattere emulativo e, quindi, della richiesta tutela” (Cass. -- marzo ----, n. ----).
Insomma s'è vero, come pareva che effettivamente fosse, che il telo verde comunque non eliminava in modo assoluto la possibilità di “sbirciare” nel fondo del vicino, è altrettanto vero che esso era stato posto con quest'intenzione e non per dar fastidio a Caio che, con buona pace delle sue convinzioni, dovrà sopportarne la presenza.
Nel suo caso, se ritiene, per un fatto estetico, potrà anche installare una siepe.
Per quanto riguarda la prelazione, escludo che la stessa possa essere esercitata.
I casi di prelazione tra vicini previsti dalla legge sono quelli che riguardano fondi agricoli.

La legge non prevede per le abitazioni la prelazione.
In tal caso, il diritto di prelazione deve essere previsto dal contratto.
Resto a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti ed assistenza
 
 
 

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