Modi di estinzione del contratto di appalto OO.PP

Lo scioglimento del contratto per volontà unilaterale della P.A. o dell'appaltatore.

Il contratto d’appalto di opere pubbliche ha fine sia con l’avverarsi di una delle cause di estinzione comune a tutti i contratti sinallagmatici, quali, ad esempio, l’adempimento delle obbligazioni, la risoluzione del contratto per mutuo consenso, l’impossibilità sopravvenuta, sia con l’avverarsi di alcune cause tipiche di questo particolare tipo di contratto quali lo scioglimento dello stesso per volontà unilaterale della P.A. o dell’appaltatore.

Lo scioglimento del contratto per volontà unilaterale della P.A.

Può aversi recesso quando lo scioglimento del contratto tragga origine unicamente da una determinazione dell’amministrazione la quale, con un suo atto di volontà, ponga fine al contratto stesso, esercitando una precipua facoltà contrattuale, e non assumendo un provvedimento autoritativo, che determina lo scioglimento ex tunc del contratto, non la sua risoluzione. Competente ad adottare il provvedimento di scioglimento è l’organo competente a stipulare o che abbia stipulato il contratto; nelle Regioni è spesso richiesta la previa acquisizione del parere di un organismo tecnico. La forma da adottare è quella scritta, non essendo ammissibile una forma tacita di recesso unilaterale, cioè dedotta dal comportamento dell’amministrazione.
Il provvedimento di scioglimento unilaterale del contratto deve essere comunicato dall’appaltatore, comunicazione che riveste una grande importanza, poiché trattandosi di un atto unilaterale recettizio, solo al momento in cui l’atto è portato a conoscenza dell’appaltatore si perfeziona e si rende efficace lo scioglimento del contratto.
In seguito al recesso l’amministrazione è tenuta al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti dall’appaltatore al momento in cui è comunicato l’atto di recesso; deve, inoltre, pagare il valore dei materiali utili esistenti in cantiere che siano stati già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento e, infine, è tenuta a corrispondere all’appaltatore una somma pari al decimo dell’importo delle opere che rimangono ineseguite, quale corrispettivo da pagare in caso di esercizio del diritto potestativo di recesso.

Lo scioglimento del contratto per volontà dell’appaltatore

Un’altra forma di scioglimento tipico del contratto d’appalto di oo.pp. è quella prevista nel caso in cui l’aumento o la diminuzione nell’importo delle opere appaltate, anche in dipendenza di variazioni disposte dall’amministrazione, superi il quinto dell’importo, sebbene sia opportuno tenere distinto il caso della diminuzione da quello dell’aumento. Nel primo caso , quando la diminuzione nell’importo dei lavori supera il quinto, lo scioglimento unilaterale da parte dell’appaltatore può essere posto in essere non solo nella forma tipica, agendo cioè sul contratto e risolvendolo, ma anche in una forma atipica, agendo sulla prestazione e cioè riducendola.
Nel caso dell’aumento, il diritto dell’appaltatore allo scioglimento sorge quando l’importo dei lavori eseguiti superi di un quinto il prezzo dell’appalto, poiché, diversamente da quanto si possa credere, con il compimento dei 6/5 il contratto non può intendersi esaurito, visto che oggetto dello stesso è un’opera che può non risultare ultimata, nonostante il raggiungimento dell’importo dei 6/5 del prezzo d’appalto.
Ove l’appaltatore si avvalga del diritto di scioglimento del contratto, avrà diritto al pagamento dei lavori eseguiti da valutarsi ai sensi di contratto, senza diritto ad indennità né al rilievo dei materiali da parte dell’amministrazione.

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