In tema di appalto di opere pubbliche, le norme del capitolato generale hanno valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato

In tema di appalto di opere pubbliche, le norme del capitolato generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, hanno valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardano quelli stipulati da enti pubblici diversi, i quali - in mancanza di specifica norma di legge - possono legittimamente essere regolamentati sia da un capitolato speciale che contenga, anche solo in parte, una disciplina diversa, sia da una pattuizione derogatoria stipulata dalle parti; e' consentito all'ente committente rispettare un termine di adempimento pattuito convenzionalmente nel suo interesse, in deroga alla L. 10 dicembre 1981, n. 741, articolo 4, con conseguente inesistenza della "mora debendi" presupposta dalla norma; la clausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non e' affetta da nullita' L. 10 dicembre 1981, n. 741, ex articolo 4, comma 3, ("ratione temporis" applicabile), che sancisce la nullita' dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, con la conseguenza che gli interessi moratori sono dovuti solo quando l'appaltante, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito; in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito dell'appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, soggetto alla disposizione di cui all'articolo 342 c.p.c., essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'articolo 346 c.p.c.".

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 20 dicembre 2016, n. 26336



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere

Dott. SABITO Maria Giovanna C. - Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso 28109/2011 proposto da:

COMUNITA' MONTANA (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

COSTRUZIONI (OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

REGIONE MOLISE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 148/2011 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 09/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente REGIONE MOLISE, l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del sesto motivo, rigetto del resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2001, la Costruzioni (OMISSIS) s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Larino, la Comunita' Montana " (OMISSIS)", chiedendone la condanna al pagamento della somma di Lire 404.793.824, a titolo di interessi moratori per i ritardati pagamenti sulla rata di anticipazione, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo, in relazione al contratto di appalto stipulato dalle parti in data 7 novembre 1990. Costituitasi in giudizio, la Comunita' Montana eccepiva che la responsabilita' per il maturare degli interessi pretesi dall'impresa era da ascrivere alla Regione Molise , che non aveva rispettato le scadenze previste nella convenzione per l'erogazione delle singole rate del finanziamento, da destinare al pagamento di quanto dovuto all'impresa appaltatrice. La convenuta chiedeva ed otteneva, pertanto, di potere evocare in garanzia il predetto ente. Il Tribunale adito, con sentenza n. 194/2006, rigettava - per quel che ancora interessa - la domanda di pagamento degli interessi proposta dalla societa' appaltatrice.

2. Avverso tale decisione proponeva appello principale l'impresa Costruzioni Falcione ed appello incidentale la Comunita' Montana e la Regione Molise. La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza n. 148/2011, depositata il 9 agosto 2011 e notificata il 19 settembre 2011, accoglieva parzialmente l'appello principale dell'impresa, ritenendo dovuti gli interessi moratori per il ritardo nei pagamenti, quantificandone l'importo nella somma di Euro 197.376,43. La medesima pronuncia rigettava l'appello incidentale della Comunita' Montana e dichiarava assorbito quello della Regione Molise.

3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto, quindi, ricorso la Comunita' Montana " (OMISSIS)" nei confronti della Costruzioni (OMISSIS) s.r.l. e della Regione Molise, affidato a sei motivi. Le resistenti hanno replicato con controricorso.

4. La Costruzioni (OMISSIS) s.r.l. ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso, la Comunita' Montana " (OMISSIS)" denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 741 del 1981, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, e degli articoli 1321, 1362, 1366, 1372 e 1374 c.c., nonche' l'insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

1.1. La ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia ritenuto peraltro con motivazione del tutto inadeguata - di riconoscere gli interessi moratori per i ritardati pagamenti sulla rata di anticipazione, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo, sebbene - a tenore dell'articolo 4 del contratto di appalto in data 7 novembre 1990, stipulato con la Costruzioni (OMISSIS) s.r.l., e come gia' previsto nella lettera di invito alla gara del 24 luglio 1990 - i pagamenti all'impresa sarebbero potuti avvenire solo al superamento della soglia dei lavori costituita dal raggiungimento dell'importo di Lire 400.000.000, e soltanto dopo che la Regione Molise avesse provveduto ad accreditare la relativa disponibilita' finanziaria in favore della comunita' Montana " (OMISSIS)". La Corte territoriale non avrebbe, pertanto, tenuto conto del fatto che la disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, non sarebbe vincolante per gli enti diversi dallo Stato, i quali, pertanto, ben potrebbero derogare nell'esercizio della loro autonomia contrattuale - come in effetti sarebbe accaduto nel caso concreto con la predetta clausola contrattuale - alle previsioni di cui agli articoli 35 e 36 di detto decreto, in materia di interessi moratori.

1.2. Le doglianze sono fondate.

1.2.1. Va richiamato - in materia - il principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di appalto di opere pubbliche, le norme del capitolato generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, hanno valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardano quelli stipulati da enti pubblici diversi, i quali - in mancanza di specifica norma di legge - possono legittimamente essere regolamentati sia da un capitolato speciale che contenga, anche solo in parte, una disciplina diversa, sia da una pattuizione derogatoria stipulata dalle parti. E', quindi, consentito all'ente committente rispettare un termine di adempimento pattuito convenzionalmente nel suo interesse, in deroga alla L. 10 dicembre 1981, n. 741, articolo 4, con conseguente inesistenza della "mora debendi" presupposta dalla norma (Cass. 3648/2009). La clausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non e', pertanto, nulla L. 10 dicembre 1981, n. 741, ex articolo 4, comma 3, ("ratione temporis" applicabile), che sancisce la nullita' dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiche', senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilita' delle somme accreditate all'appaltante. Ne discende che gli interessi moratori sono dovuti solo quando quest'ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito (Cass. 22996/2014).

1.2.2. Tanto premesso in via di principio, deve, pertanto, ritenersi che abbia errato la Corte di merito nel ritenere che, nel caso di specie, sussista la mora dell'amministrazione per avere quest'ultima adempiuto in ritardo "rispetto ai termini stabiliti nel contratto di appalto". Ed invero, l'articolo 4 del contratto in data 7 novembre 1990 (trascritto nel ricorso) prevedeva espressamente che la comunita' montana avrebbe provveduto al pagamento dei lavori, non solo al superamento della menzionata soglia dei lavori, costituita dal raggiungimento dell'importo di Lire 400.000.000, ma anche solo dopo che la Regione Molise avesse provveduto ad accreditare la relativa disponibilita' finanziaria in favore dell'ente committente. Orbene, siffatta pattuizione, trattandosi di un'amministrazione diversa da quella statale, non puo' ritenersi affetta da nullita', per le ragioni di principio suesposte.

1.2.3. Ne' puo' reputarsi fondata l'eccezione di giudicato interno proposta dalla resistente (OMISSIS) s.r.l. (p. 10 del controricorso), per non avere la Comunita' Montana appellato - in via incidentale - la decisione di prime cure, nella parte in cui aveva dichiarato la nullita' della suddetta pattuizione per violazione del disposto della L. n. 741 del 1981, articolo 4. Ed invero, dalla sentenza di appello (p. 4) si evince che la clausola in parola era stata dichiarata nulla dal Tribunale solo nella parte in cui sottraeva l'ente appaltante a responsabilita' per il ritardo, concretandosi in una rinuncia preventiva ad ogni ristoro per i ritardi nei pagamenti ("la ditta appaltatrice solleva l'amministrazione da ogni responsabilita' per eventuali ritardi nei pagamenti per cause ad essa non imputabili"). E tale statuizione e' perfettamente conforme all'insegnamento di questa Corte, laddove ha affermato che la . n. 741 del 1981, articolo 4, secondo cui sono nulli i patti in contrario o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardo nei pagamenti spettanti all'appaltatore di opere pubbliche, sancisce il principio di irrinunciabilita' degli interessi per ritardato pagamento. La norma va interpretata, invero, nel senso che il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di prezzo o compenso revisionale negli appalti di opere pubbliche comporta sempre l'obbligo degli interessi, in base alle norme che li disciplinano o, in mancanza, al codice civile, anche con riferimento al saggio degli interessi, se non derogato in senso piu' favorevole all'appaltatore (cfr. Cass. 9747/2005; 3064/2013).

1.2.4. Per converso, lo stesso giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dell'articolo 4 del contratto di appalto del 7 novembre 1990, avendo escluso la sussistenza di un ritardo nei pagamenti imputabile alla comunita' montana, proprio in considerazione del fatto che la stessa aveva puntualmente adempiuto - a norma di contratto - "versando alla (OMISSIS) i corrispettivi appena gli stessi sono stati accreditati dalla Regione" ( sentenza di appello, p. 5). I continui ritardi nell'accreditamento delle relative somme da parte della Regione erano stati, del resto, evidenziati dallo stesso c.t.u. nominato in prime cure, il quale aveva concluso la propria relazione, sul punto, affermando che, per effetto di tali ritardi, "la Comunita' Montana non avrebbe potuto rispettare i termini naturali di scadenza, causa l'effettiva indisponibilita' delle specifiche risorse finanziarie". Va, infine, rilevato - in proposito - che fin dalla lettera di invito alla gara del 24 luglio 1990 (trascritta nel ricorso) era stato reso noto all'impresa che i pagamenti dei corrispettivi sarebbero stati ad essa effettuati "sempre che la Regione Molise abbia provveduto ad accreditare in favore della Comunita' (OMISSIS) le relative disponibilita' finanziarie".

1.2.4. E tuttavia la Corte di merito non ha in alcun modo tenuto in considerazione le risultanze documentali suindicate, negando erroneamente rilievo ai tempi di erogazione dei finanziamenti regionali. Sicche' l'impugnata sentenza e', altresi', affetta dal denunciato vizio motivazionale.

1.3. Le censure suesposte non possono, pertanto, che essere pienamente accolte.

2. Resta assorbito il quarto motivo di ricorso con il quale - a denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1219 e 1224 c.c., della L. n. 741 del 1981, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 1962, nonche' la carenza di motivazione - la ricorrente si duole dell'erroneo computo della misura degli interessi in questione, la cui spettanza all'appaltatrice e' stata, per contro, esclusa a monte.

3. Con il sesto motivo di ricorso, la Comunita' Montana " (OMISSIS)" denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 342 e 343 c.p.c., nonche' l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

3.1. Avrebbe errato la Corte di Appello, a parere della ricorrente, nel ritenere che l'appello incidentale proposto dalla comunita' montana, al fine di reiterare, in subordine, la domanda di garanzia spiegata in prime cure nei confronti della Regione Molise, fosse da reputarsi inammissibile per difetto di specificita' del motivo, ai sensi dell'articolo 342 c.c., non risultando specificato dall'ente il "titolo di (ritenuta) responsabilita' della Regione, in palese violazione dell'articolo 342 c.p.c., comma 1".

3.2. Il mezzo e' fondato.

3.2.1. In caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito dell'appello sulla domanda principale non richiede - per vero - la proposizione di appello incidentale, soggetto alla disposizione di cui all'articolo 342 c.p.c., applicata, nella specie, dalla Corte territoriale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'articolo 346 c.p.c. (Cass. S.U. 7700/2016; Cass. 2051/2014).

3.2.2. Ne discende che, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione - contrariamente all'assunto del giudice di seconde cure - il disposto di cui all'articolo 342 c.p.c., per cui la domanda riconvenzionale della Comunita' Montana non avrebbe potuto essere considerata inammissibile.

3.3. Il motivo va, pertanto, accolto.

4. L'accoglimento del primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo di ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Campobasso in diversa composizione, che dovra' procedere a nuovo esame della controversia facendo applicazione dei seguenti principi di diritto: "in tema di appalto di opere pubbliche, le norme del capitolato generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, hanno valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardano quelli stipulati da enti pubblici diversi, i quali - in mancanza di specifica norma di legge - possono legittimamente essere regolamentati sia da un capitolato speciale che contenga, anche solo in parte, una disciplina diversa, sia da una pattuizione derogatoria stipulata dalle parti; e' consentito all'ente committente rispettare un termine di adempimento pattuito convenzionalmente nel suo interesse, in deroga alla L. 10 dicembre 1981, n. 741, articolo 4, con conseguente inesistenza della "mora debendi" presupposta dalla norma; la clausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non e' affetta da nullita' L. 10 dicembre 1981, n. 741, ex articolo 4, comma 3, ("ratione temporis" applicabile), che sancisce la nullita' dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, con la conseguenza che gli interessi moratori sono dovuti solo quando l'appaltante, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito; in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito dell'appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, soggetto alla disposizione di cui all'articolo 342 c.p.c., essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'articolo 346 c.p.c.".

5. Il giudice di rinvio provvedera', altresi', alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo di ricorso, assorbito il quarto; cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Campobasso in diversa composizione, che provvedera' anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

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